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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/08/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18319/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19 dicembre 2024 da:
avvocato (C.F. ) Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 la quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Bologna, Via Emilia Ponente n. 138 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, Via Arenula n. 70, Roma (C.F. Controparte_1
), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna P.IVA_1 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19 dicembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR Controparte_2
115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 6/2023 R.G. GDP emesso in data 25-29 ottobre 2024
(notificato a mezzo pec il 19 novembre 2024) mediante il quale il Giudice di pace di Bologna aveva liquidato (solamente) complessivi euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Esponeva:
-di avere difeso e rappresentato quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. Persona_1
1821/2022 R.G.N.R., n. 6/2023 R.G. GDP, definito con sentenza depositata in data 16 maggio 2023;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso in data 15 maggio 2014, comprensivo di quello derivante dal tentativo di recupero del credito.
Si doleva del decreto opposto, laddove nulla aveva statuito in merito alle spese sostenute per il recupero del credito, pari a euro 518,00 oltre spese vive per euro 29,30, rimborso forfettario 15% e oneri fiscali, per un totale di euro 648,83.
In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso per il tentativo di recupero del credito, in quanto per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure volte alla riscossione di onorario e spese ha diritto al rimborso dei relativi importi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del Giudice ai sensi dell'articolo
116 DPR 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione e atteso che l'attività difensiva è stata comunque resa anche nell'interesse dello Stato.
Concludeva quindi come segue:
“-accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di
Pace di Bologna in data 25-29 ottobre 2024 nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il compenso per l'opera professionale prestata al fine del recupero del credito nei confronti dell'assistito Persona_1
-provvedere conseguentemente all'annullamento (parziale) e/o alla riforma dello stesso provvedimento riconoscendo il compenso dovuto per la predetta attività, pari ad euro 518,00, oltre spese vive sostenute pari ad euro 29,30, 15% rimborso forfettario e oneri fiscali di legge, per un totale di euro
648,83 o nell'altra misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta e/o che sarà ritenuta di giustizia.
Spese giudiziali rifuse come da D.M. 147/2022”. pagina 2 di 14 La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 30 dicembre 2024:
-rilevato che quale parte convenuta risultava indicato anche (corrispondente Persona_1 all'assistito dall'avvocato ), richiamando Cass. 5314/2018 evidenziava che il ricorso e Parte_1 il decreto andavano notificati unicamente al Controparte_1
-assegnava a parte attrice termine del 31 gennaio 2025 per effettuare il riordino del documento 1 altrimenti di non agevole comprensione per come prodotto, con deposito telematico;
-fissava udienza in presenza in data 10 giugno 2025.
Parte opponente in data 25 gennaio 2025 depositava quanto richiesto, con nota esplicativa.
All'udienza del 10 giugno 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale, depositando nota spese in copia di cortesia;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 8 gennaio 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
In data 10 giugno 2025 parte opponente depositava telematicamente la nota spese consegnata in udienza.
B)
1.
1.a.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), disciplinante la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio nominato in sede penale, è del seguente tenore:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
pagina 3 di 14
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Gli articoli 82 e 84, richiamati dall'articolo 116, sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale pagina 4 di 14 per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse pagina 5 di 14 <<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <>.
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <>), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda- Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>. pagina 6 di 14 1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <>.
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di provvedimento notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 19 novembre 2024- risulta proposta mediante Parte_1 pagina 7 di 14 ricorso depositato il 19 dicembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (11 gg novembre
+ 19 gg dicembre = 30 gg).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
2.
2.a.
Dall'originario documento 2 ricorrente si evince che l'avvocato SANTAMARIA -in forza di decreto emesso dal Pubblico Ministero in sede in data 29 novembre 2022- veniva designata quale difensore d'ufficio di di nazionalità tunisina con riferimento al procedimento penale n. Persona_1
1821/2022 R.G.N.R. per il quale risultava fissata udienza dibattimentale in data 1° febbraio 2023.
Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 231/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Bologna in data 16 maggio 2023 (depositata in pari data).
In data 15 maggio 2024 il predetto avvocato presentava istanza di liquidazione di compenso e spese, chiedendo sia onorario e spese per l'attività difensiva svolta, sia onorario e spese vive per l'attività di recupero del credito.
Nello specifico, la seconda (parte di tale) istanza risulta così esposta: decreto ingiuntivo n. 2599/2023 ING. euro 250 atto di precetto euro 142 procedura esecutiva euro 126 spese vive euro 29,30 aumento del 15% rimb. forf. euro 77,70 = euro 625,00 oltre AS (ed esente da iva e ritenuta d'acconto).
Il Giudice di pace, richiamati gli articoli 82, 106 bis e 116 DPR 115/2002, liquidava (senza chiarire i passaggi quantificatori) complessivi euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
pagina 8 di 14 Da qui l'opposizione, intendendo l'avvocato vedersi liquidare anche i compensi e Parte_1 spese di cui alla seconda parte dell'istanza.
2.b.
L'opposizione è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
2.b.1.
Come già evidenziato sub 1, l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario pagina 9 di 14 è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Di recente, Cass. civ. ordinanza 5041/2024 ha condivisibilmente chiarito che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per il recupero del credito
“in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”.
2.b.2.
Calando tali principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha provato per tabulas di avere diligentemente esperito ogni procedura Parte_1 necessaria al recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
In particolare, l'opponente:
-in data 22 maggio 2023 ha inviato allo presso la Casa Circondariale di Bologna nota spese Per_1 relativa all'attività difensiva svolta, intimandone il pagamento entro gg 7;
-in data 22 maggio 2023 ha chiesto al Consolato di Tunisia informazioni su eventuali beni posseduti dallo Per_1
-in data 23 maggio 2023 ha chiesto informazioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'eventuale stato di detenzione dello ricevendo risposta in data 24 maggio 2023; Per_1
pagina 10 di 14 -in data 5 giugno 2023 ha depositato avanti al Giudice di pace di Bologna ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto i compensi maturati quale difensore d'ufficio dello nel procedimento penale Per_1 citato, conseguendo il decreto ingiuntivo n. 2599/2023 ING. depositato il 16 giugno 2023;
-ha notificato regolarmente il ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo allo presso la Casa Per_1
Circondariale di Piacenza in data 15 settembre 2023;
-ha conseguito dal Giudice di pace di Bologna decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. depositato il 30 gennaio 2024;
-ha regolarmente notificato atto di precetto allo in data 12 febbraio 2024 presso la Casa Per_1
Circondariale di Piacenza;
-ha attivato procedura esecutiva mobiliare nei confronti dello definita con esito negativo in Per_1 quanto questi in data 27 aprile 2024 dichiarava all'Ufficiale Giudiziario di non possedere alcunché.
Quindi ella ha diritto al compenso e alle spese qui richieste.
2.b.3.
Il Giudice di pace di Bologna mediante la liquidazione qui opposta ha liquidato complessivi euro
600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, ma non ha spiegato come è pervenuto a tale importo;
egli si è limitato a richiamare il Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale con riferimento alle difese d'ufficio (menzionato nell'istanza).
Visto che il totale domandato dall'avvocato per la difesa d'ufficio ammontava a Parte_1 complessivi euro 733 già al netto della diminuzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002 (1.100 –
367) e visto che il Giudice di pace liquidava euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, è fondato ritenere che quel Giudice abbia forfettizzato in diminuzione (da 733 euro a 600 euro) il compenso di spettanza per la sola difesa d'ufficio.
Occorre allora procedere, in parziale riforma del decreto opposto, alla quantificazione anche delle somme di spettanza dell'avvocato , con riguardo alle attività di recupero svolte. Parte_1
Per l'esattezza:
§ per il decreto ingiuntivo conseguito nel giugno 2023:
-come da istanza spetta un compenso di euro 250,00;
pagina 11 di 14 -trattasi infatti di compenso corrispondente a quello liquidato dal Giudice di pace nel decreto ingiuntivo;
§ per l'atto di precetto del febbraio 2024:
-come da istanza spetta un compenso di euro 142,00;
-infatti, va fatta applicazione del D.M 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022;
-trattasi di compenso corrispondente ai valori medi per lo scaglione da euro 0 a euro 5.200, Tabella 6;
§ per la procedura esecutiva mobiliare svoltasi nel 2024:
-come da istanza spetta un compenso di euro 126,00;
-infatti, va fatta applicazione del D.M 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022;
-trattasi di compenso corrispondente ai valori medi per lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00,
Tabella 16.
Il compenso complessivamente dovuto ammonta quindi a euro 518,00 oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta (l'avvocato aveva flaggato, nell'istanza, la voce Parte_1
“Esente da IVA e ritenuta d'acconto ex art. 1 commi 59 e 67 l. 190/14”).
Spettano all'opponente anche euro 29,30 per spese vive per le attività dette, dettagliate come da nota depositata il 29 gennaio 2025 e provate come da documenti ad essa allegati.
2.b.4.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato CP_1
dei predetti importi (euro 518,00 per compenso oltre rimborso forfettario 15%, CPA Parte_1
4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge + euro 29,30 per spese vive).
2.b.5.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di pagina 12 di 14 adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo (19 dicembre 2024).
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, su cui grava la CP_1 soccombenza.
La circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del principio CP_1 di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR
115/2002).
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le 3 fasi), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
pagina 13 di 14 Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 43,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 6/2023
R.G. GDP emesso dal Giudice di pace di Bologna in data 25-29 ottobre 2024 (notificato a mezzo pec il 19 novembre 2024), liquida in favore dell'avvocato Controparte_2
(quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n.
[...] Persona_1
1821/2022 R.G.N.R., n. 6/2023 R.G. GDP, definito con sentenza depositata dal Giudice di pace di Bologna in data 16 maggio 2023), per l'attività finalizzata al recupero del credito professionale maturato nei confronti del predetto un compenso pari a euro 518,00 oltre Per_1 rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge e spese vive per euro 29,30 (ferma la restante somma già liquidata dal Giudice di pace in euro 600,00 per compenso della difesa d'ufficio, oltre spese generali e accessori di legge, rispetto alla quale l'avvocato non ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
(19 dicembre 2024) sino al saldo. Condanna quindi il al Controparte_1 pagamento di detti importi a favore dell'avvocato . Controparte_2
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per Controparte_2 compenso di avvocato ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%
e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 20 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19 dicembre 2024 da:
avvocato (C.F. ) Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 la quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Bologna, Via Emilia Ponente n. 138 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, Via Arenula n. 70, Roma (C.F. Controparte_1
), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna P.IVA_1 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19 dicembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR Controparte_2
115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 6/2023 R.G. GDP emesso in data 25-29 ottobre 2024
(notificato a mezzo pec il 19 novembre 2024) mediante il quale il Giudice di pace di Bologna aveva liquidato (solamente) complessivi euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Esponeva:
-di avere difeso e rappresentato quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. Persona_1
1821/2022 R.G.N.R., n. 6/2023 R.G. GDP, definito con sentenza depositata in data 16 maggio 2023;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso in data 15 maggio 2014, comprensivo di quello derivante dal tentativo di recupero del credito.
Si doleva del decreto opposto, laddove nulla aveva statuito in merito alle spese sostenute per il recupero del credito, pari a euro 518,00 oltre spese vive per euro 29,30, rimborso forfettario 15% e oneri fiscali, per un totale di euro 648,83.
In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso per il tentativo di recupero del credito, in quanto per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure volte alla riscossione di onorario e spese ha diritto al rimborso dei relativi importi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del Giudice ai sensi dell'articolo
116 DPR 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione e atteso che l'attività difensiva è stata comunque resa anche nell'interesse dello Stato.
Concludeva quindi come segue:
“-accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di
Pace di Bologna in data 25-29 ottobre 2024 nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il compenso per l'opera professionale prestata al fine del recupero del credito nei confronti dell'assistito Persona_1
-provvedere conseguentemente all'annullamento (parziale) e/o alla riforma dello stesso provvedimento riconoscendo il compenso dovuto per la predetta attività, pari ad euro 518,00, oltre spese vive sostenute pari ad euro 29,30, 15% rimborso forfettario e oneri fiscali di legge, per un totale di euro
648,83 o nell'altra misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta e/o che sarà ritenuta di giustizia.
Spese giudiziali rifuse come da D.M. 147/2022”. pagina 2 di 14 La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 30 dicembre 2024:
-rilevato che quale parte convenuta risultava indicato anche (corrispondente Persona_1 all'assistito dall'avvocato ), richiamando Cass. 5314/2018 evidenziava che il ricorso e Parte_1 il decreto andavano notificati unicamente al Controparte_1
-assegnava a parte attrice termine del 31 gennaio 2025 per effettuare il riordino del documento 1 altrimenti di non agevole comprensione per come prodotto, con deposito telematico;
-fissava udienza in presenza in data 10 giugno 2025.
Parte opponente in data 25 gennaio 2025 depositava quanto richiesto, con nota esplicativa.
All'udienza del 10 giugno 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale, depositando nota spese in copia di cortesia;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 8 gennaio 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
In data 10 giugno 2025 parte opponente depositava telematicamente la nota spese consegnata in udienza.
B)
1.
1.a.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), disciplinante la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio nominato in sede penale, è del seguente tenore:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
pagina 3 di 14
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Gli articoli 82 e 84, richiamati dall'articolo 116, sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale pagina 4 di 14 per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse pagina 5 di 14 <<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>. pagina 6 di 14 1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di provvedimento notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 19 novembre 2024- risulta proposta mediante Parte_1 pagina 7 di 14 ricorso depositato il 19 dicembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (11 gg novembre
+ 19 gg dicembre = 30 gg).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
2.
2.a.
Dall'originario documento 2 ricorrente si evince che l'avvocato SANTAMARIA -in forza di decreto emesso dal Pubblico Ministero in sede in data 29 novembre 2022- veniva designata quale difensore d'ufficio di di nazionalità tunisina con riferimento al procedimento penale n. Persona_1
1821/2022 R.G.N.R. per il quale risultava fissata udienza dibattimentale in data 1° febbraio 2023.
Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 231/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Bologna in data 16 maggio 2023 (depositata in pari data).
In data 15 maggio 2024 il predetto avvocato presentava istanza di liquidazione di compenso e spese, chiedendo sia onorario e spese per l'attività difensiva svolta, sia onorario e spese vive per l'attività di recupero del credito.
Nello specifico, la seconda (parte di tale) istanza risulta così esposta: decreto ingiuntivo n. 2599/2023 ING. euro 250 atto di precetto euro 142 procedura esecutiva euro 126 spese vive euro 29,30 aumento del 15% rimb. forf. euro 77,70 = euro 625,00 oltre AS (ed esente da iva e ritenuta d'acconto).
Il Giudice di pace, richiamati gli articoli 82, 106 bis e 116 DPR 115/2002, liquidava (senza chiarire i passaggi quantificatori) complessivi euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
pagina 8 di 14 Da qui l'opposizione, intendendo l'avvocato vedersi liquidare anche i compensi e Parte_1 spese di cui alla seconda parte dell'istanza.
2.b.
L'opposizione è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
2.b.1.
Come già evidenziato sub 1, l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario pagina 9 di 14 è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Di recente, Cass. civ. ordinanza 5041/2024 ha condivisibilmente chiarito che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per il recupero del credito
“in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”.
2.b.2.
Calando tali principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha provato per tabulas di avere diligentemente esperito ogni procedura Parte_1 necessaria al recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
In particolare, l'opponente:
-in data 22 maggio 2023 ha inviato allo presso la Casa Circondariale di Bologna nota spese Per_1 relativa all'attività difensiva svolta, intimandone il pagamento entro gg 7;
-in data 22 maggio 2023 ha chiesto al Consolato di Tunisia informazioni su eventuali beni posseduti dallo Per_1
-in data 23 maggio 2023 ha chiesto informazioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'eventuale stato di detenzione dello ricevendo risposta in data 24 maggio 2023; Per_1
pagina 10 di 14 -in data 5 giugno 2023 ha depositato avanti al Giudice di pace di Bologna ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto i compensi maturati quale difensore d'ufficio dello nel procedimento penale Per_1 citato, conseguendo il decreto ingiuntivo n. 2599/2023 ING. depositato il 16 giugno 2023;
-ha notificato regolarmente il ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo allo presso la Casa Per_1
Circondariale di Piacenza in data 15 settembre 2023;
-ha conseguito dal Giudice di pace di Bologna decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. depositato il 30 gennaio 2024;
-ha regolarmente notificato atto di precetto allo in data 12 febbraio 2024 presso la Casa Per_1
Circondariale di Piacenza;
-ha attivato procedura esecutiva mobiliare nei confronti dello definita con esito negativo in Per_1 quanto questi in data 27 aprile 2024 dichiarava all'Ufficiale Giudiziario di non possedere alcunché.
Quindi ella ha diritto al compenso e alle spese qui richieste.
2.b.3.
Il Giudice di pace di Bologna mediante la liquidazione qui opposta ha liquidato complessivi euro
600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, ma non ha spiegato come è pervenuto a tale importo;
egli si è limitato a richiamare il Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale con riferimento alle difese d'ufficio (menzionato nell'istanza).
Visto che il totale domandato dall'avvocato per la difesa d'ufficio ammontava a Parte_1 complessivi euro 733 già al netto della diminuzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002 (1.100 –
367) e visto che il Giudice di pace liquidava euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, è fondato ritenere che quel Giudice abbia forfettizzato in diminuzione (da 733 euro a 600 euro) il compenso di spettanza per la sola difesa d'ufficio.
Occorre allora procedere, in parziale riforma del decreto opposto, alla quantificazione anche delle somme di spettanza dell'avvocato , con riguardo alle attività di recupero svolte. Parte_1
Per l'esattezza:
§ per il decreto ingiuntivo conseguito nel giugno 2023:
-come da istanza spetta un compenso di euro 250,00;
pagina 11 di 14 -trattasi infatti di compenso corrispondente a quello liquidato dal Giudice di pace nel decreto ingiuntivo;
§ per l'atto di precetto del febbraio 2024:
-come da istanza spetta un compenso di euro 142,00;
-infatti, va fatta applicazione del D.M 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022;
-trattasi di compenso corrispondente ai valori medi per lo scaglione da euro 0 a euro 5.200, Tabella 6;
§ per la procedura esecutiva mobiliare svoltasi nel 2024:
-come da istanza spetta un compenso di euro 126,00;
-infatti, va fatta applicazione del D.M 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022;
-trattasi di compenso corrispondente ai valori medi per lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00,
Tabella 16.
Il compenso complessivamente dovuto ammonta quindi a euro 518,00 oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta (l'avvocato aveva flaggato, nell'istanza, la voce Parte_1
“Esente da IVA e ritenuta d'acconto ex art. 1 commi 59 e 67 l. 190/14”).
Spettano all'opponente anche euro 29,30 per spese vive per le attività dette, dettagliate come da nota depositata il 29 gennaio 2025 e provate come da documenti ad essa allegati.
2.b.4.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato CP_1
dei predetti importi (euro 518,00 per compenso oltre rimborso forfettario 15%, CPA Parte_1
4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge + euro 29,30 per spese vive).
2.b.5.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di pagina 12 di 14 adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo (19 dicembre 2024).
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, su cui grava la CP_1 soccombenza.
La circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del principio CP_1 di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR
115/2002).
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le 3 fasi), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
pagina 13 di 14 Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 43,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 6/2023
R.G. GDP emesso dal Giudice di pace di Bologna in data 25-29 ottobre 2024 (notificato a mezzo pec il 19 novembre 2024), liquida in favore dell'avvocato Controparte_2
(quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n.
[...] Persona_1
1821/2022 R.G.N.R., n. 6/2023 R.G. GDP, definito con sentenza depositata dal Giudice di pace di Bologna in data 16 maggio 2023), per l'attività finalizzata al recupero del credito professionale maturato nei confronti del predetto un compenso pari a euro 518,00 oltre Per_1 rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge e spese vive per euro 29,30 (ferma la restante somma già liquidata dal Giudice di pace in euro 600,00 per compenso della difesa d'ufficio, oltre spese generali e accessori di legge, rispetto alla quale l'avvocato non ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
(19 dicembre 2024) sino al saldo. Condanna quindi il al Controparte_1 pagamento di detti importi a favore dell'avvocato . Controparte_2
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per Controparte_2 compenso di avvocato ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%
e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 20 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
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