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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Carla Venditti giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1481/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANZELMO CARMELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLITINI ELISA Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Per_1 Per_2
i quali rimarranno collocati prevalentemente presso la madre residente in
[...]
Mediglia (MI), alla via San Martino n. 2;
2. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. il Sig. e la Sig.ra si impegnano a confrontarsi e consultarsi CP_1 Pt_1 vicendevolmente in relazione alla gestione, cura ed educazione dei figli, comunicando in maniera diretta e non per il tramite dei figli;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli personalmente o tramite persona nota alla Sig.ra al venerdì pomeriggio al Pt_1 termine dell'orario scolastico e riaccompagnandoli presso la residenza materna alla domenica sera;
5. durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 con la madre, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne pagina 1 di 4 e negli anni dispari quelle materne. I minori potranno trascorrere il restante periodo di vacanza da scuola in Sardegna presso i nonni, materni e paterni, e l'esborso per il viaggio di andata e ritorno dei minori sarà sostenuto al 50% da entrambi i genitori solamente se i minori non trascorreranno il periodo in Sardegna anche con uno dei genitori. In tale ultimo caso dovendosi intendere la vacanza in Sardegna di spettanza del genitore che la trascorrerà con gli stessi. Il periodo da trascorrere con i singoli genitori dovrà essere, pertanto, precedente o successivo al termine della vacanza che i minori trascorreranno presso i nonni;
6. durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per l'anno 2025/2026, come da accordi già intercorsi tra i genitori, i minori trascorreranno il 24 e il 25 con la mamma, e il padre li preleverà il 25 sera o il 26 mattina -secondo quanto verrà deciso dalla mamma-, e li terrà con sé sino al giorno 04.01.2026 pomeriggio, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
7. per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza;
8. il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 750,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli entro il giorno 10 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
9. le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti in adesione al Protocollo della Corte d'Appello di Milano di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di babysitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet); Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a cadenza mensile all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto nel mese appena trascorso. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. 10. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito per l'intero dalla sig.ra ; Pt_1
11. le parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'eventuale cambio di residenza;
12. spese di lite compensate”.
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.8.2025 ha domandato, a modifica del Parte_1 decreto del Tribunale di Lodi del 16.4.2020 (R.G. 683/2019) l'affido esclusivo dei minori
(nato l'[...]) e (nato il [...]) alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 presso di sé, regolamentazione delle visite paterne e contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 900,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie e 100% dell'A.U. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2025 si è costituito CP_1
dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti.
[...]
Successivamente, all'udienza del 16.12.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) a modifica del decreto del Tribunale di Lodi del 16.4.2020 (R.G. 683/2019) omologa le condizioni concordate tra le parti;
2) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il presidente rel.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Carla Venditti giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1481/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANZELMO CARMELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLITINI ELISA Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Per_1 Per_2
i quali rimarranno collocati prevalentemente presso la madre residente in
[...]
Mediglia (MI), alla via San Martino n. 2;
2. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. il Sig. e la Sig.ra si impegnano a confrontarsi e consultarsi CP_1 Pt_1 vicendevolmente in relazione alla gestione, cura ed educazione dei figli, comunicando in maniera diretta e non per il tramite dei figli;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli personalmente o tramite persona nota alla Sig.ra al venerdì pomeriggio al Pt_1 termine dell'orario scolastico e riaccompagnandoli presso la residenza materna alla domenica sera;
5. durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 con la madre, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne pagina 1 di 4 e negli anni dispari quelle materne. I minori potranno trascorrere il restante periodo di vacanza da scuola in Sardegna presso i nonni, materni e paterni, e l'esborso per il viaggio di andata e ritorno dei minori sarà sostenuto al 50% da entrambi i genitori solamente se i minori non trascorreranno il periodo in Sardegna anche con uno dei genitori. In tale ultimo caso dovendosi intendere la vacanza in Sardegna di spettanza del genitore che la trascorrerà con gli stessi. Il periodo da trascorrere con i singoli genitori dovrà essere, pertanto, precedente o successivo al termine della vacanza che i minori trascorreranno presso i nonni;
6. durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per l'anno 2025/2026, come da accordi già intercorsi tra i genitori, i minori trascorreranno il 24 e il 25 con la mamma, e il padre li preleverà il 25 sera o il 26 mattina -secondo quanto verrà deciso dalla mamma-, e li terrà con sé sino al giorno 04.01.2026 pomeriggio, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
7. per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza;
8. il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 750,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli entro il giorno 10 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
9. le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti in adesione al Protocollo della Corte d'Appello di Milano di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di babysitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet); Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a cadenza mensile all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto nel mese appena trascorso. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. 10. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito per l'intero dalla sig.ra ; Pt_1
11. le parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'eventuale cambio di residenza;
12. spese di lite compensate”.
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.8.2025 ha domandato, a modifica del Parte_1 decreto del Tribunale di Lodi del 16.4.2020 (R.G. 683/2019) l'affido esclusivo dei minori
(nato l'[...]) e (nato il [...]) alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 presso di sé, regolamentazione delle visite paterne e contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 900,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie e 100% dell'A.U. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2025 si è costituito CP_1
dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti.
[...]
Successivamente, all'udienza del 16.12.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) a modifica del decreto del Tribunale di Lodi del 16.4.2020 (R.G. 683/2019) omologa le condizioni concordate tra le parti;
2) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il presidente rel.
dott.ssa Ada Cappello
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