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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6149/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Viale Rosario Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520200018758646000 notificata in data 5/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.317,07 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2013 al 2016 su avviso emesso dal comune di
Tortorici. Eccepiva: prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione e regolarità della procedura di riscossione.
Non si costituiva il comune di Tortorici cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 4/7/2025.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di atto emesso dal comune di Tortorici che in cartella si dice notificato in data 4/12/2018. La notifica di tale atto non è oggetto di contestazione.
Discende l'insussistenza della eccepita prescrizione.
Infatti, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Discende che, tenuto conto della sospensione, tra la data di notifica dell'atto del comune e la data di notifica della cartella, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 940,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 940,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6149/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Viale Rosario Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018758646000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520200018758646000 notificata in data 5/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.317,07 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2013 al 2016 su avviso emesso dal comune di
Tortorici. Eccepiva: prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione e regolarità della procedura di riscossione.
Non si costituiva il comune di Tortorici cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 4/7/2025.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di atto emesso dal comune di Tortorici che in cartella si dice notificato in data 4/12/2018. La notifica di tale atto non è oggetto di contestazione.
Discende l'insussistenza della eccepita prescrizione.
Infatti, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Discende che, tenuto conto della sospensione, tra la data di notifica dell'atto del comune e la data di notifica della cartella, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 940,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 940,00 oltre accessori di legge.