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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1197/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 1100 RONCOFREDDO (FC), con il C.F._1 patrocinio dell'avv. ZENNARO FRANCESCA e dell'avv. RICCI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA BIDENTE 1/B 47924 RIMINI
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, residente in [...]. 5 SAVIGNANO SUL C.F._2
RUBICONE (FC), con il patrocinio dell'avv. CEPPINI ROMINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GIORDANO BRUNO N.22 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN)
resistente pagina 1 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
04/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 24/05/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “il resistente verserà, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di €
1000,00 mensili, rivalutabili su base Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite interamente compensate.
Le parti personalmente accettano tale proposta e si accordano anche affinchè:
- versi alla OR , quale contributo al pagamento CP_1 Parte_1 dei debiti nel frattempo contratti dalla stessa, la somma di € 10.000,00, da corrispondersi in n.
2 rate, di cui la prima pari ad € 5000,00 alla data del 5.02.2025 e la seconda, pari ad ulteriori
€ 5000,00, entro il 30.04.2025;
- la ricorrente comunichi alle compagnie che erogano le utenze, entro il 15.02.2025, il conto corrente alla medesima intestato dove verranno addebitate le utenze relative alla casa coniugale sita in Roncofreddo via Doccia 1100, autorizzando il a disdire il RID entro CP_1
la stessa data del 15.02.2025;
- il signor possa prelevare dalla casa coniugale, rimasta nella disponibilità di parte CP_1
ricorrente, i suoi beni personali, i mobili coreani, l'attrezzatura subacquea, l'attrezzatura marina.”.
Alla medesima udienza, la ricorrente rinunciava al ricorso in via di urgenza depositato in data
4.06.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale ex art. 473bis.12 e 473bis.47” depositato il
24/05/2024, chiedeva la separazione da Parte_1 CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato a LONGIANO (FC) il 22/07/1995 (Anno
[...]
1995, 12, II^, A), erano nati i figli in data 26/12/1996 e Persona_1 [...]
in data 26/01/2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi che la casa coniugale rimanesse nella propria disponibilità, in quanto proprietaria, e il versamento da parte del marito di € 3.000 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, a titolo di mantenimento in proprio favore.
Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi alle richieste di CP_1
separazione e di disponibilità esclusiva della casa coniugale avanzate dalla ricorrente, seppur precisando che avrebbe dovuto essere la stessa a provvedere al pagamento delle relative utenze.
Chiedeva, invece, il rigetto della richiesta della moglie di pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore, lamentando una riduzione delle proprie entrate a seguito di problemi di salute.
All'udienza del 04/02/2025 il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, alle condizioni come da trascrizione in epigrafe, rinunciando altresì la ricorrente al ricorso depositato in via di urgenza in data 04/06/2024.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 06/02/2025.
Alla luce dell'accordo sopravvenuto, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano non contrarie all'ordine pubblico e conformi alle condizioni economiche delle parti.
In ragione della natura della causa e dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a MILANO (MI) il 23/12/1961, e , nato a [...] CP_1
(FC) il 14/12/1958, unitisi in matrimonio il 22/07/1995 a Longiano (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Longiano (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1995 Atto n° 12 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
pagina 3 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1197/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 1100 RONCOFREDDO (FC), con il C.F._1 patrocinio dell'avv. ZENNARO FRANCESCA e dell'avv. RICCI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA BIDENTE 1/B 47924 RIMINI
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, residente in [...]. 5 SAVIGNANO SUL C.F._2
RUBICONE (FC), con il patrocinio dell'avv. CEPPINI ROMINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GIORDANO BRUNO N.22 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN)
resistente pagina 1 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
04/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 24/05/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “il resistente verserà, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di €
1000,00 mensili, rivalutabili su base Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite interamente compensate.
Le parti personalmente accettano tale proposta e si accordano anche affinchè:
- versi alla OR , quale contributo al pagamento CP_1 Parte_1 dei debiti nel frattempo contratti dalla stessa, la somma di € 10.000,00, da corrispondersi in n.
2 rate, di cui la prima pari ad € 5000,00 alla data del 5.02.2025 e la seconda, pari ad ulteriori
€ 5000,00, entro il 30.04.2025;
- la ricorrente comunichi alle compagnie che erogano le utenze, entro il 15.02.2025, il conto corrente alla medesima intestato dove verranno addebitate le utenze relative alla casa coniugale sita in Roncofreddo via Doccia 1100, autorizzando il a disdire il RID entro CP_1
la stessa data del 15.02.2025;
- il signor possa prelevare dalla casa coniugale, rimasta nella disponibilità di parte CP_1
ricorrente, i suoi beni personali, i mobili coreani, l'attrezzatura subacquea, l'attrezzatura marina.”.
Alla medesima udienza, la ricorrente rinunciava al ricorso in via di urgenza depositato in data
4.06.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale ex art. 473bis.12 e 473bis.47” depositato il
24/05/2024, chiedeva la separazione da Parte_1 CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato a LONGIANO (FC) il 22/07/1995 (Anno
[...]
1995, 12, II^, A), erano nati i figli in data 26/12/1996 e Persona_1 [...]
in data 26/01/2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi che la casa coniugale rimanesse nella propria disponibilità, in quanto proprietaria, e il versamento da parte del marito di € 3.000 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, a titolo di mantenimento in proprio favore.
Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi alle richieste di CP_1
separazione e di disponibilità esclusiva della casa coniugale avanzate dalla ricorrente, seppur precisando che avrebbe dovuto essere la stessa a provvedere al pagamento delle relative utenze.
Chiedeva, invece, il rigetto della richiesta della moglie di pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore, lamentando una riduzione delle proprie entrate a seguito di problemi di salute.
All'udienza del 04/02/2025 il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, alle condizioni come da trascrizione in epigrafe, rinunciando altresì la ricorrente al ricorso depositato in via di urgenza in data 04/06/2024.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 06/02/2025.
Alla luce dell'accordo sopravvenuto, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano non contrarie all'ordine pubblico e conformi alle condizioni economiche delle parti.
In ragione della natura della causa e dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a MILANO (MI) il 23/12/1961, e , nato a [...] CP_1
(FC) il 14/12/1958, unitisi in matrimonio il 22/07/1995 a Longiano (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Longiano (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1995 Atto n° 12 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
pagina 3 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$