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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8460/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F.: ) rappresentata e C.F._1 difesa, per procura telematica su foglio separato allegato agli atti, dall'avv. Valeria Pecoraro del Foro di Milano (C.F.: ), la quale chiede di ricevere le comunicazioni relative al C.F._2 procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Monza, Via Italia, 46
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._3
Monza, Via Criscitelli n. 4, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione mediante strumenti informatici ex art. 83 comma 3 c.p.c., dall'avv. Paolo
Franciosi del foro di Milano (c.f. ) – il quale procuratore dichiara, ai sensi di C.F._4 legge, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0331/542825 o, in alternativa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – eleggendo il proprio Email_2 domicilio presso il suo studio in Milano, via Simone d'Orsenigo n. 18. RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
In via principale e nel merito: pagina 1 di 10 Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Stabilire l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà per il padre di tenerle con sé, secondo il seguente calendario, fatti salvi i diversi accordi fra i genitori:
a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 15/16 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se avesse diverse esigenze nel proprio periodo e/o orario dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per garantire il proprio weekend interamente coperto;
una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì dalle ore 15 del pomeriggio con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario e/o qualora avesse diverse esigenze nel proprio giorno dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% nel giorno di sua spettanza;
durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno – alternando se del caso, di anno in anno il 24.12 e il 25.12;
durante il periodo pasquale tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori, precisando che qualora il padre avesse diverse esigenze nel proprio periodo dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per i periodi di sua spettanza;
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro il sig. non potesse CP_1 rispettare i termini sopra indicati per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per le due settimane di sua spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
Stabilire l'assegnazione della casa coniugale, sita in Monza, via Carlo Pisacane n. 4, IMMOBILE
COMUNALE condotta in locazione dalla GN alla stessa, con quanto la Parte_1 arreda e correda, in quanto collocataria prevalente delle figlie minori.
Stabilire che il signor continui con l'impegno assunto di sanare la morosità del canone di CP_1 locazione arretrato pari ad euro 5.000 al settembre 2023 con il versamento diretto al Locatore di euro
100,00 mensili sino al soddisfo;
Stabilire che il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e . Controparte_1 Per_1 Per_2 versando alla GN , entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 275,00 per ogni Parte_1 e quindi l'importo complessivo di € 550,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono note al signor oltre al versamento a titolo di mantenimento della moglie, allo CP_1 stato disoccupata di euro 200,00, per un totale complessivo di euro 750,00, o in quella somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat - costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
Stabilire che il signor contribuirà alle spese straordinarie, come da protocollo del Controparte_1
Tribunale di Monza che quivi si intende integralmente trascritto e riportato, nella misura del 50%, ad eccezione dello sport frequentato dalle minori, che dovrà essere supportato in via diretta da ambedue i genitori per i corsi di danza evitando in tal modo mancati rimborsi da parte del padre.
frequenta DANZA ACROBATICA – esborso diretto da parte della madre;
Per_2 pagina 2 di 10 frequenta – esborso diretto da parte del padre. Per_1 Persona_3
Tali spese, che dovranno concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e dovranno versarsi entro e non oltre il mese successivo a seguito esibizione pezza giustificativa.
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni 10 - salvo urgenze - prima del compimento dell'attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
- anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno 10 giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, di importo pari o superiore ad euro 200,00 potrà chiedere la quota parte in anticipo al sig.
Si ribadisce che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo CP_1 accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute.
Stabilire data la condizione della GN la percezione dei benefici in via esclusiva Pt_1 (100%) del cosiddetto “assegno unico”
Stabilire il rilascio e il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio e/o documenti equipollenti per le figlie minori.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva
per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: rigettando, per le causali di cui in narrativa, le domande avversarie relative agli aspetti economici:
- Pronunciare la separazione legale, anche con sentenza non definitiva, tra i signori Controparte_1
e . Parte_1
- Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre e con facoltà per il padre di tenerle con sé, secondo il seguente calendario, fatti salvi diversi accordi tra i genitori
- a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 15/16 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se necessario;
- una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì, con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno, alternando, se del caso, di anno in anno, il 24.12 e il 25.12;
- durante il periodo pasquale, tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
pagina 3 di 10 - durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora, per motivi di lavoro, i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati, dovranno tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro genitore per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al
100% per le due settimane di spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
- Stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Monza, via Carlo Pisacane n. 4, condotta in locazione dalla GN , alla stessa, con quanto la arreda, in quanto collocataria Parte_1 prevalente delle figlie minori.
- Stabilire che il signor continui con l'impegno assunto di sanare la morosità del canone di CP_1 locazione arretrato pari ad Euro 5.000,00 al settembre 2023 con il versamento diretto al Locatore di
Euro 100,00 mensili.
- Stabilire che il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e , Controparte_1 Per_1 Per_2 versando alla GN , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 per Parte_1 ogni figlia e quindi l'importo complessivo di Euro 400,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono note al signor somma da rivalutarsi annualmente, secondo indici Istat- CP_1 costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.
- Stabilire la percezione da parte della GN del beneficio in via esclusiva del cosiddetto Pt_1
“assegno unico”.
- Stabilire che entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle elencate nel protocollo adottato da questo Tribunale e previo accordo sulla necessità e/o opportunità della spesa, sempre in conformità a quanto indicato nel predetto protocollo.
- Stabilire il rilascio e il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio e/o documenti equipollenti anche per le figlie minori.
- Respingere, per le causali di cui in narrativa, la richiesta di assegno di mantenimento a favore della GN Pt_1
- Respingere, per le causali di cui in narrativa, la domanda di rimborso del 50% dei costi delle attività sportive, se non previamente assentiti da entrambi i genitori.
- Respingere la domanda di assunzione diretta dei costi delle attività sportive, anche ove previamente assentite.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 3.9.2011 in Monza e sono comparsi all'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata dal
2023.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei pagina 4 di 10 vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso delle figlie minori in data Persona_4
30 marzo 2008 e in data 3 Luglio 2013 con collocamento prevalente presso la Persona_5 madre.
All'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato le parti hanno dichiarato:
la ricorrente :” Il padre tiene le figlie 6 volte al mese e viene a prenderle quando vuole lui. Il mio compagno mi paga le vacanze.
Ho reperito un lavoro come dipendente di una cooperativa come operaia e sono in prova fino al mese di giugno 2025.Dovrei guadagnare euro 700/800 euro per 13 mensilità, non ha ancora preso il primo stipendio. Percepisco l'assegno unico familiare di euro 466 mensili circa. Vivo in locazione con un canone che era di euro 600 mensili, in relazione al quale abbiamo una morosità di euro 5.000, che mio marito sta pagando per la parte in cui era in casa. La casa è del Comune. Ad aprile 2025 mi hanno ridotto il canone ad euro 200 mensili. Ho un'altra relazione ma non convivo con il compagno. E' la seconda rata del corso di danza di nostra figlia che mio marito non ha pagato.”
SS PO :
“ Sto versando euro 400 mensili a titolo di contributo, oltre euro 100 mensili per la danza ed euro 100 mensili per il canone arretrato della casa coniugale per il periodo in cui vivevo anche io.
Mia moglie ha iscritto la figlia a danza, sebbene non lavorasse.
Trascorre dei lunghi periodi di vacanza via.
La mia compagna lavora part-time, nostro figlio è nato a [...] 2024.
Non conviviamo perché stiamo cercando una casa ove trasferirci a vivere. Ho una cessione del quinto dello stipendio per un pignoramento, si riferisce alle spese legali.
Io non riesco a prendere le figlie alle 15.30 perché lavoro.
Sono disponibile a versare un contributo di euro 450 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie e a che mia moglie percepisca l'assegno unico familiare.”
Le facoltà di visita del padre sono previste nel dispositivo tenendo conto che il padre per impegni lavorativi non riesce a prelevarle alle 15.30.
pagina 5 di 10 III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente chiede un contributo di euro 550 mensili, il marito è disponibile a versarne
400, anche se si erano accordati per 500 a settembre 2023. Il marito deve rimborsare le spese straordinarie per la danza delle figlie che ammontano ad euro 800, che sta pagando da dicembre con euro 100 mensili.
La ricorrente, nel corso degli anni, ha prestato attività lavorativa per la medesima
Cooperativa, oltre che per altre Cooperative e per circa cinque anni ha lavorato come commessa nel negozio “Sandro Ferrone” di Monza. Guadagnava euro 500 mensili circa, gli estratti conto non sono aggiornati al 2025.
Attualmente ha reperito un lavoro come dipendente di una cooperativa come operaia ed è in prova fino al mese di giugno 2025. Guadagnerà circa euro 700/800 euro per 13 mensilità, non ha ancora preso il primo stipendio. Percepisce l'assegno unico familiare di euro 466 mensili circa. Vive in locazione con un canone che era di euro 600 mensili, in relazione al quale hanno maturato una morosità di euro 5.000 che il marito sta pagando per la parte in cui era ancora in casa. La casa è di proprietà del Comune che, ad aprile 2025, ha ridotto il canone ad euro
200 mensili. Ha un'altra relazione ma non convive con il compagno, che le paga le vacanze, secondo quanto ha dichiarato all'udienza del 28.5.2025.
Il marito ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.815 ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2025.
Ha un altro figlio da mantenere, avuto dalla nuova compagna, nato l'[...]. Vive in locazione con un canone di euro 650 oltre 100 dispese condominiali e l'energia elettrica per euro 50 mensili.
Al momento non convive con la compagna, ma stanno cercando una casa ove trasferirsi e la compagna lavora part-time.
Il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata. V. La ricorrente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). pagina 6 di 10 Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
La moglie ha sempre lavorato durante il matrimonio con redditi non dissimili da quelli che percepisce attualmente.
La casa coniugale è di proprietà del Comune, pagavano un canone di euro 600 mensili che è stato diminuito da aprile 2025 ad euro 200 mensili. I redditi del marito, che deve mantenere un altro figlio nato dalla relazione con l'attuale compagna e vive anch'egli in locazione, non consentono di riconoscere un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie, che infatti le parti non avevano previsto nell'accordo del 2023. Il contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata.
VI. L'assegno unico familiare va attribuito per intero a , come richiesto Parte_1 concordemente dalle parti. VII. Le ulteriori domande proposte dalle parti sono inammissibili nel presente giudizio. In caso di disaccordo relativamente al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, deve essere promosso un procedimento avanti il giudice tutelare ai sensi della L. 1185/67. Le domande attinenti il rimborso di spese straordinarie già sostenute e il pagamento del canone di locazione arretrato nei confronti del non possono formare oggetto del presente CP_2 giudizio. VIII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessarie del giudizio ed essendovi reciproca soccombenza in punto mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 10 I. Pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerle:
- a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì dalle ore 18 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se necessario;
- una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì dalle ore 18, con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o di Capodanno, alternando, se del caso, di anno in anno, il 24.12 e il 25.12;
- durante il periodo pasquale, tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora, per motivi di lavoro, i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati, dovranno tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro genitore per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per le due settimane di spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
IV. Assegna la casa coniugale in Monza, via Carlo Pisacane 4 alla moglie;
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 450, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e pagina 8 di 10 integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 9 di 10 VI. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da;
Parte_1
VII. Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento.
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8460/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F.: ) rappresentata e C.F._1 difesa, per procura telematica su foglio separato allegato agli atti, dall'avv. Valeria Pecoraro del Foro di Milano (C.F.: ), la quale chiede di ricevere le comunicazioni relative al C.F._2 procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Monza, Via Italia, 46
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._3
Monza, Via Criscitelli n. 4, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione mediante strumenti informatici ex art. 83 comma 3 c.p.c., dall'avv. Paolo
Franciosi del foro di Milano (c.f. ) – il quale procuratore dichiara, ai sensi di C.F._4 legge, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0331/542825 o, in alternativa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – eleggendo il proprio Email_2 domicilio presso il suo studio in Milano, via Simone d'Orsenigo n. 18. RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
In via principale e nel merito: pagina 1 di 10 Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Stabilire l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà per il padre di tenerle con sé, secondo il seguente calendario, fatti salvi i diversi accordi fra i genitori:
a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 15/16 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se avesse diverse esigenze nel proprio periodo e/o orario dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per garantire il proprio weekend interamente coperto;
una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì dalle ore 15 del pomeriggio con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario e/o qualora avesse diverse esigenze nel proprio giorno dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% nel giorno di sua spettanza;
durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno – alternando se del caso, di anno in anno il 24.12 e il 25.12;
durante il periodo pasquale tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori, precisando che qualora il padre avesse diverse esigenze nel proprio periodo dovrà dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per i periodi di sua spettanza;
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro il sig. non potesse CP_1 rispettare i termini sopra indicati per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per le due settimane di sua spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
Stabilire l'assegnazione della casa coniugale, sita in Monza, via Carlo Pisacane n. 4, IMMOBILE
COMUNALE condotta in locazione dalla GN alla stessa, con quanto la Parte_1 arreda e correda, in quanto collocataria prevalente delle figlie minori.
Stabilire che il signor continui con l'impegno assunto di sanare la morosità del canone di CP_1 locazione arretrato pari ad euro 5.000 al settembre 2023 con il versamento diretto al Locatore di euro
100,00 mensili sino al soddisfo;
Stabilire che il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e . Controparte_1 Per_1 Per_2 versando alla GN , entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 275,00 per ogni Parte_1 e quindi l'importo complessivo di € 550,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono note al signor oltre al versamento a titolo di mantenimento della moglie, allo CP_1 stato disoccupata di euro 200,00, per un totale complessivo di euro 750,00, o in quella somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat - costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
Stabilire che il signor contribuirà alle spese straordinarie, come da protocollo del Controparte_1
Tribunale di Monza che quivi si intende integralmente trascritto e riportato, nella misura del 50%, ad eccezione dello sport frequentato dalle minori, che dovrà essere supportato in via diretta da ambedue i genitori per i corsi di danza evitando in tal modo mancati rimborsi da parte del padre.
frequenta DANZA ACROBATICA – esborso diretto da parte della madre;
Per_2 pagina 2 di 10 frequenta – esborso diretto da parte del padre. Per_1 Persona_3
Tali spese, che dovranno concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e dovranno versarsi entro e non oltre il mese successivo a seguito esibizione pezza giustificativa.
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni 10 - salvo urgenze - prima del compimento dell'attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
- anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno 10 giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, di importo pari o superiore ad euro 200,00 potrà chiedere la quota parte in anticipo al sig.
Si ribadisce che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo CP_1 accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute.
Stabilire data la condizione della GN la percezione dei benefici in via esclusiva Pt_1 (100%) del cosiddetto “assegno unico”
Stabilire il rilascio e il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio e/o documenti equipollenti per le figlie minori.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva
per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: rigettando, per le causali di cui in narrativa, le domande avversarie relative agli aspetti economici:
- Pronunciare la separazione legale, anche con sentenza non definitiva, tra i signori Controparte_1
e . Parte_1
- Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre e con facoltà per il padre di tenerle con sé, secondo il seguente calendario, fatti salvi diversi accordi tra i genitori
- a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 15/16 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se necessario;
- una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì, con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno, alternando, se del caso, di anno in anno, il 24.12 e il 25.12;
- durante il periodo pasquale, tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
pagina 3 di 10 - durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora, per motivi di lavoro, i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati, dovranno tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro genitore per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al
100% per le due settimane di spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
- Stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Monza, via Carlo Pisacane n. 4, condotta in locazione dalla GN , alla stessa, con quanto la arreda, in quanto collocataria Parte_1 prevalente delle figlie minori.
- Stabilire che il signor continui con l'impegno assunto di sanare la morosità del canone di CP_1 locazione arretrato pari ad Euro 5.000,00 al settembre 2023 con il versamento diretto al Locatore di
Euro 100,00 mensili.
- Stabilire che il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e , Controparte_1 Per_1 Per_2 versando alla GN , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 per Parte_1 ogni figlia e quindi l'importo complessivo di Euro 400,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono note al signor somma da rivalutarsi annualmente, secondo indici Istat- CP_1 costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.
- Stabilire la percezione da parte della GN del beneficio in via esclusiva del cosiddetto Pt_1
“assegno unico”.
- Stabilire che entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle elencate nel protocollo adottato da questo Tribunale e previo accordo sulla necessità e/o opportunità della spesa, sempre in conformità a quanto indicato nel predetto protocollo.
- Stabilire il rilascio e il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio e/o documenti equipollenti anche per le figlie minori.
- Respingere, per le causali di cui in narrativa, la richiesta di assegno di mantenimento a favore della GN Pt_1
- Respingere, per le causali di cui in narrativa, la domanda di rimborso del 50% dei costi delle attività sportive, se non previamente assentiti da entrambi i genitori.
- Respingere la domanda di assunzione diretta dei costi delle attività sportive, anche ove previamente assentite.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 3.9.2011 in Monza e sono comparsi all'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata dal
2023.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei pagina 4 di 10 vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso delle figlie minori in data Persona_4
30 marzo 2008 e in data 3 Luglio 2013 con collocamento prevalente presso la Persona_5 madre.
All'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato le parti hanno dichiarato:
la ricorrente :” Il padre tiene le figlie 6 volte al mese e viene a prenderle quando vuole lui. Il mio compagno mi paga le vacanze.
Ho reperito un lavoro come dipendente di una cooperativa come operaia e sono in prova fino al mese di giugno 2025.Dovrei guadagnare euro 700/800 euro per 13 mensilità, non ha ancora preso il primo stipendio. Percepisco l'assegno unico familiare di euro 466 mensili circa. Vivo in locazione con un canone che era di euro 600 mensili, in relazione al quale abbiamo una morosità di euro 5.000, che mio marito sta pagando per la parte in cui era in casa. La casa è del Comune. Ad aprile 2025 mi hanno ridotto il canone ad euro 200 mensili. Ho un'altra relazione ma non convivo con il compagno. E' la seconda rata del corso di danza di nostra figlia che mio marito non ha pagato.”
SS PO :
“ Sto versando euro 400 mensili a titolo di contributo, oltre euro 100 mensili per la danza ed euro 100 mensili per il canone arretrato della casa coniugale per il periodo in cui vivevo anche io.
Mia moglie ha iscritto la figlia a danza, sebbene non lavorasse.
Trascorre dei lunghi periodi di vacanza via.
La mia compagna lavora part-time, nostro figlio è nato a [...] 2024.
Non conviviamo perché stiamo cercando una casa ove trasferirci a vivere. Ho una cessione del quinto dello stipendio per un pignoramento, si riferisce alle spese legali.
Io non riesco a prendere le figlie alle 15.30 perché lavoro.
Sono disponibile a versare un contributo di euro 450 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie e a che mia moglie percepisca l'assegno unico familiare.”
Le facoltà di visita del padre sono previste nel dispositivo tenendo conto che il padre per impegni lavorativi non riesce a prelevarle alle 15.30.
pagina 5 di 10 III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente chiede un contributo di euro 550 mensili, il marito è disponibile a versarne
400, anche se si erano accordati per 500 a settembre 2023. Il marito deve rimborsare le spese straordinarie per la danza delle figlie che ammontano ad euro 800, che sta pagando da dicembre con euro 100 mensili.
La ricorrente, nel corso degli anni, ha prestato attività lavorativa per la medesima
Cooperativa, oltre che per altre Cooperative e per circa cinque anni ha lavorato come commessa nel negozio “Sandro Ferrone” di Monza. Guadagnava euro 500 mensili circa, gli estratti conto non sono aggiornati al 2025.
Attualmente ha reperito un lavoro come dipendente di una cooperativa come operaia ed è in prova fino al mese di giugno 2025. Guadagnerà circa euro 700/800 euro per 13 mensilità, non ha ancora preso il primo stipendio. Percepisce l'assegno unico familiare di euro 466 mensili circa. Vive in locazione con un canone che era di euro 600 mensili, in relazione al quale hanno maturato una morosità di euro 5.000 che il marito sta pagando per la parte in cui era ancora in casa. La casa è di proprietà del Comune che, ad aprile 2025, ha ridotto il canone ad euro
200 mensili. Ha un'altra relazione ma non convive con il compagno, che le paga le vacanze, secondo quanto ha dichiarato all'udienza del 28.5.2025.
Il marito ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.815 ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2025.
Ha un altro figlio da mantenere, avuto dalla nuova compagna, nato l'[...]. Vive in locazione con un canone di euro 650 oltre 100 dispese condominiali e l'energia elettrica per euro 50 mensili.
Al momento non convive con la compagna, ma stanno cercando una casa ove trasferirsi e la compagna lavora part-time.
Il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata. V. La ricorrente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). pagina 6 di 10 Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
La moglie ha sempre lavorato durante il matrimonio con redditi non dissimili da quelli che percepisce attualmente.
La casa coniugale è di proprietà del Comune, pagavano un canone di euro 600 mensili che è stato diminuito da aprile 2025 ad euro 200 mensili. I redditi del marito, che deve mantenere un altro figlio nato dalla relazione con l'attuale compagna e vive anch'egli in locazione, non consentono di riconoscere un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie, che infatti le parti non avevano previsto nell'accordo del 2023. Il contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata.
VI. L'assegno unico familiare va attribuito per intero a , come richiesto Parte_1 concordemente dalle parti. VII. Le ulteriori domande proposte dalle parti sono inammissibili nel presente giudizio. In caso di disaccordo relativamente al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, deve essere promosso un procedimento avanti il giudice tutelare ai sensi della L. 1185/67. Le domande attinenti il rimborso di spese straordinarie già sostenute e il pagamento del canone di locazione arretrato nei confronti del non possono formare oggetto del presente CP_2 giudizio. VIII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessarie del giudizio ed essendovi reciproca soccombenza in punto mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 10 I. Pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerle:
- a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì dalle ore 18 sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento a scuola, se necessario;
- una sera infrasettimanale, che, in assenza di diversi accordi, si indica nel mercoledì dalle ore 18, con pernottamento presso il padre e con accompagnamento la scuola il giorno successivo, se necessario;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o di Capodanno, alternando, se del caso, di anno in anno, il 24.12 e il 25.12;
- durante il periodo pasquale, tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendente il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora, per motivi di lavoro, i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati, dovranno tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro genitore per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100% per le due settimane di spettanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme alle minori, unitamente a un recapito telefonico.
IV. Assegna la casa coniugale in Monza, via Carlo Pisacane 4 alla moglie;
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 450, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e pagina 8 di 10 integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 9 di 10 VI. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da;
Parte_1
VII. Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento.
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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