Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00891/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Perusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Engim NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Tomasella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Rebesco in Mestre-Venezia, via L. Einaudi n. 42, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Engim NE Formazione, Orientamento, Cooperazione, Lavoro, e Engim Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale NE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
1) della scheda di valutazione delle competenze per l’ammissione all’esame e scheda dello scrutinio di Ammissione nella parte in cui determina in -OMISSIS-il punteggio di ammissione all’esame di qualifica;
2) della scheda riepilogativa delle valutazioni (allegato -OMISSIS-Regione NE) cod. -OMISSIS-con il quale l’istituto scolastico ENGIM Scaligera Formazione, Sede di Verona, San Michele, nella parte in cui determina in -OMISSIS-il punteggio della prova pratica e in -OMISSIS-il punteggio relativo al colloquio della prova d’esame nonché nella parte in cui attribuiva il punteggio di -OMISSIS-quale punteggio complessivo della prova d’esame e -OMISSIS-quale esito finale e conseguentemente non conferiva al ricorrente il diploma finale del ciclo triennale di studi;
3) del verbale di valutazione finale di data 17 giugno 2021 con allegato quadro 2 dal quale risulta l’esito finale di non idoneità del sig. -OMISSIS-e con allegato “ Schema della dichiarazione resa dal responsabile del corso delle presenze per l’ammissione degli allievi agli esami/ scrutini di qualifica e/o diploma AF 2020/2021 ”;
4) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale all’atto espressamente impugnato
e per la declaratoria del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il diploma finale dell’istituto professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Engim NE e del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale NE;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che la madre del minore risulta avere sottoscritto il -OMISSIS- per l’anno 2020/2021 senza avanzare rilevi;
- che il -OMISSIS- del minore prevede il ricorso a strumenti compensativi, ma non pare stabilire obiettivi formativi diversi dagli standard della figura;
- che il minore risultava informato della possibilità di servirsi di strumenti compensativi anche per lo svolgimento della prova finale (documenti 9 e 10 di Engim NE);
- che “ ai fini del conseguimento della qualifica, l’uso degli strumenti compensativi previsti dal percorso personalizzato deve essere finalizzato al raggiungimento delle competenze previste negli standard del repertorio nazionale per la figura di riferimento ” (allegato A alla d.g.r. n. 2646 del 18 dicembre 2012);
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.