Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2024, proposto da
Gaetano Callipo, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Platì, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Palmi n. 277/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 novembre 2024 e depositato il 13 novembre 2024 l’Avv. Gaetano Callipo ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del D.I. meglio indicato in epigrafe, con il quale il Giudice di Pace di Palmi aveva ingiunto al comune di Platì di pagare in suo favore, a titolo di compensi professionali, la somma di € 8.514.41, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre € 442,56 per spese sostenute per la liquidazione dei compensi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi € 1.700,00, e le successive spese occorrende e interessi moratori ex art 4 d.lgs. n. 231 del 2002 dalla fattura al saldo.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il titolo in questione, già notificato al Comune debitore a mezzo PEC in data 23.04.2024 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 21.06.2024 e rinotificato in data 24.06.2024. Ciò nondimeno l’Ente, pur dopo il decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, ometteva di darvi spontanea esecuzione.
1.2. Chiede pertanto di dichiarare l’obbligo del Comune di Platì di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, ordinando allo stesso di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate, oltre interessi sino al soddisfo e spese di registrazione, con nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva con spese a carico dell’Ente stesso.
2. Il Comune di Platì, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
3. In assenza di ulteriori difese la causa è stata, quindi, posta in decisione all’udienza camerale dell’11 giugno 2025.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto esecutivo in forza del decreto di esecutorietà del 21.06.2024 ed è stato rinotificato via PEC all’Ente comunale debitore in data 24.06.2024.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici di titoli aventi ad oggetto somme di denaro.
7. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi maturati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura sino all’effettivo soddisfo, nonché degli ulteriori importi liquidati a titolo di spese della procedura monitoria e di spese sostenute per la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Sono dovute in questa sede, se documentate, anche le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e le spese di notifica dello stesso, in quanto strumentali alla proposizione del presente giudizio.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Comune di Platì, in persona del Sindaco pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno perché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
- condanna il Comune di Platì, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Platì, ancorché non costituito, al Segretario comunale del Comune di Siderno, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO