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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luca Avaldi parte ricorrente contro
, nato a [...]_1 il 15/09/1974
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Silvia Giovanna Boni parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Casaletto Vaprio il 29.5.2005 e dalla loro unione sono nati il 20.8.2005 il 19.9.2011 e il Per_1 Per_2
9.1.2014 Per_3
Con decreto del 27.10.2022 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale fra le parti, con cui le stesse concordavano -ai fini che in questa sede rilevano- il collocamento dei figli presso la madre ed un diritto di visita paterno da esercitarsi a fine settimana alternati e per due giorni infrasettimanali, con un lieve aumento del diritto di visita paterno nella settimana in cui la madre facesse il turno di lavoro notturno (presso lo stabilimento dove lavorava: cfr. la condizione n. 10 dell'accordo) e l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno di CP_1 mantenimento ordinario di € 600,00 mensili (cfr. la condizione n. 14 dell'accordo).
Con ricorso del 18.7.2023, la ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione del : CP_1 punti del contendere fra le parti erano essenzialmente la frequenza del diritto di visita paterno -chiedendone il un aumento, soprattutto nella CP_1 settimana in cui la faceva il turno di lavoro notturno e quindi essa Pt_1 aveva maggiori difficoltà nell'occuparsi dei figli- e la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli - chiedendone la un aumento, anche Pt_1 considerato che essa era in procinto di trasferirsi in un appartamento in affitto lasciando la ex casa coniugale,-.
L'assetto dato al momento della separazione era da rivedersi anche considerato che la figlia più grande, era divenuta maggiorenne ed era nelle Per_4 condizioni di trovarsi un lavoro.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 9.2.2024, pronunciata sentenza parziale sullo status (sentenza n. 305/2024), essendosi risolte alcune pendenze economiche aperte -in particolare perfezionata la vendita della ex casa coniugale-, avendo iniziato a lavorare -sebbene con Per_4 uno stipendio ridotto, che non le garantisce una piena indipendenza economica-, nonostante la viva conflittualità ancora data fra di esse, le parti hanno infine accettato la proposta di consensualizzazione formulata dal
Giudice relatore, e la causa è stata mandata in decisione all'udienza del
10.10.2024.
Le condizioni infine concordate fra le parti vanno accolte da questo Tribunale, in quanto conformi a legge ed al principio di bigenitorialità.
Per questa ragione, l'ascolto dei figli minorenni della coppia non è stato disposto.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1554 /
2023
DISPONE
1) l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Per_2 Per_3
i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione e salute, e separato per quelle di ordinaria amministrazione.
2) il collocamento prevalente dei figli presso la madre;
3) il diritto di visita e frequentazione padre - figli come segue:
- fine settimana alternati dal venerdì ore 18:00, alla domenica ore 21;00, con cena presso il padre;
la regola dell'alternanza del fine settimana di permanenza dei figli presso il padre/la madre sarà di applicazione
“rigida”, non considerando ponti e vacanze;
- tutti i martedì e i giovedì dalle 19:00 con li pernotto sino al mattino, quando il padre accompagnerà i figli a scuola, anche servendosi dei propri familiari e con impegno delle parti a concordare un recupero in caso di impossibilità/impedimento del padre e/o dei minori;
- il mercoledì pomeriggio verrà trascorso dai minori con i nonni e la zia paterna, che si occuperanno di prelevarli da scuola, aiutarli nei compiti e seguirli negli impegni sportivi e di riportarli a casa della madre alle 19:00
(alle h. 21:30 nel caso esse faccia il secondo turno);
- quando è previsto che la madre faccia il terzo turno di lavoro, anche se concretamente non lo farà (ad esempio, per ferie o malattia) i figli staranno a dormire dal padre e la madre potrà tenerli nel pomeriggio dopo scuola fino alle 19:00, salvo il mercoledì (giorno trascorso dai minori coi nonni e con la zia paterna);
- in ogni caso, con onere del genitore che deve prendere in carico i figli di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione dell'altro genitore;
4) l'ulteriore calendario di visita-frequentazione genitori - figli come segue:
- quanto alle vacanze estive, nel mese di agosto, due settimane consecutive, la prima o la seconda metà del mese, dal 01.08 al 15.08 compreso e dal 16.08 al 31.08 compreso, in base a principio dell'alternanza e con sospensione del normale diritto di frequentazione dell'altro genitore;
nel mese di giugno o luglio, almeno una settimana ciascuno, in periodo da concordare, mentre il residuo periodo sarà gestito come da calendario ordinario;
il tutto da concordare per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno e salvo diverso miglior accordo fra le parti;
i genitori dovranno comunicarsi con congruo anticipo il luogo di vacanza, fornendo tutti i necessari recapiti, equipaggiando i minori di quanto necessario, unitamente ai documenti validi per l'espatrio che dovranno sempre seguire i minori nei loro spostamenti;
i genitori concordano che dopo ciascun periodo di ferie e/o di vacanza scolastica dei minori con ciascun genitore, il calendario ordinario di frequentazione riprenderà secondo la normale turnazione;
- quanto alle vacanze di natale, il periodo corrispondente ai giorni di vacanze scolastiche sarà suddiviso in due parti, ad anni alterni, dalla fine della scuola fino al 30.12 incluso e dal 31.12 (ore 9/9:30) fino all'ultimo giorno di vacanza (ore 20:30/21:00); ad anni alterni con ciascun genitore anche il giorno di Natale e di S. Stefano;
- quanto alle vacanze di Pasqua e Carnevale:, il periodo corrispondente ai giorni di vacanze scolastiche sarà suddiviso a metà fra i due genitori, ad anni alterni, salvo diversi accordi di divisione paritaria del periodo di vacanza;
- quanto ai compleanni dei minori, il compleanno di ciascun figlio minore, e sarà trascorso, ad anni alterni, con ciascun Per_2 Per_3 genitore, salvo diversa richiesta dei bambini;
n ogni caso il genitore che non sarà di turno avrà comunque diritto al festeggiamento del compleanno alla vigilia;
quanto ai ponti infra-annuali, eventuali ponti saranno di spettanza del genitore che ha già il weekend;
in caso di malattia o impossibilità di ciascun genitore durante i periodi di sospensione scolastica e/o dei minori, l'altro dovrà essere preavvertito con congruo anticipo al fine di potersi organizzare nella gestione dei figli;
5) dispone che il versi alla un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento per i figli, entro il giorno 28 di ogni mese, di € 500,00 complessive (€ 200,00 per e ciascuno ed € 100,00 per Per_2 Per_3
sino alla sua indipendenza economica), con rivalutazione Per_1
ISTAT dal 2025; dispone che le spese straordinarie non coperte dal Fondo assicurativo privato del sig. siano suddivise al 50% fra le parti, come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Cremona, salvo le spese della dott.ssa
, che saranno a carico interamente del padre -Nicolò sarà Per_5 seguito sia dalla Uonpia di Crema sia dalla dott.ssa per un Per_5 percorso di psicomotricità che avverrà una volta al mese-; nei mesi in cui non lavora o prenda uno stipendio inferiore ad € Per_1
600,00, sicché essa abbia delle risorse ma non abbia l'indipendenza economica, il padre dovrà integrare il mantenimento a favore di Per_1 con ulteriore € 100,00, che verranno versati sull'IBAN di;
sarà Per_1
a comunicare al padre quando non lavora;
Per_1
6) dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale: sia percepito integralmente dalla Pt_1
7) dà atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali raggiunte tra le parti riguardo la regolamentazione e saldo dei debiti connessi e/o dipendenti dal rapporto matrimoniale intercorso, per come indicati nella separazione omologata del 27.10-03.11.2022;
DICHIARA
Le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 18.12.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;