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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/08/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 195/2016 resa dal Giudice di Pace di Agropoli, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmotti Rosario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli, alla via Marrota n. 2;
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laurito
Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via F. Parri snc;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 e 22 bis L. 689/1981 - 204 D. Lgs n. 285/92, ritualmente depositato, proponeva opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Agropoli, avverso i seguenti verbali di accertamento e contestazione elevati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Agropoli per la presunta violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S. “in quanto il conducente, alla guida dell'autoveicolo NISSAN MICRA, tg BP218XW, percorreva la S.P. 430, Var. SS 18, km 103,00, direz. Nord, ad una velocità che superava il limite massimo consentito sul suddetto tratto di strada di 80 km/h” : 1) verbale n. 42909TS del 09.10.2014 e notificato in data
15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data 09.10.2014, alle ore 23:12, per cui veniva commisurata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di
3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 33 km/h la velocità massima consentita;
2) verbale n. 38599TS del 30.09.2014 e notificato in data 15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data
30.09.2014, alle ore 02:13, per cui veniva commisurata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 21 km/h la velocità massima consentita;
3) verbale n. 40016TS del
02.10.2014 e notificato in data 15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data 02.10.2014, alle ore 23:10, per cui veniva commisurata
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 20 km/h la velocità massima consentita.
L'ingiunto adiva allora il Giudice di Pace di Agropoli al fine di sentir dichiarare – previa sospensione dell'esecutorietà delle sanzioni applicate – la nullità, l'illegittimità o addirittura l'inesistenza dei provvedimenti sopra specificati per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 61 L. 120/2010 per avere l'ente opposto provveduto all'accertamento per mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate previo pagamento di un canone variabile ed inversamente proporzionale al pagamento delle multe elevate;
2) mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
3) violazione dell'art. 4, co. 1, L. 168/2002; 4) violazione dell'art. 201 C.d.S; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 195/2016, depositata in data 04.02.2016, il giudice di prime cure rigettava il proposto ricorso e, per l'effetto, confermava le sanzioni amministrative comminate nei verbali opposti, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della stessa e, conseguentemente,
l'annullamento dei verbali opposti;
il tutto con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'appellante si doleva: 1) della mancata prova circa la legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dell'ente convenuto e, in particolare, il mancato deposito della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dallo stesso svolte con conseguente impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione medesima;
2) dell'omessa pronuncia – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, da parte del giudice di prime cure, sul primo motivo di ricorso;
3) della mancanza di visibilità dell'apparecchiatura autovelox, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace che, in assenza del benché minimo supporto probatorio, affermava che “la postazione
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'autovelox era ben visibile, installata in box colorato”; 4) violazione delle prescrizioni di installazione;
5) mancata taratura dell'apparecchio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco p.t., il quale insisteva per il rigetto del
[...] proposto appello e conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'ente appellato osservava come nel giudizio di primo grado fosse stata già acquisita la prova della violazione contestata, sottolineando, in ogni caso, che un'eventuale inerzia processuale dell'amministrazione su cui grava l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito “non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi valutando i documenti già acquisiti”, costituiti, nella specie, proprio dal verbale di accertamento prodotto dallo stesso ricorrente;
sottolineava poi la non veridicità, risultante dagli atti, nonché l'irrilevanza - nel giudizio de quo - della previsione di un canone variabile per il noleggio dell'apparecchiatura autovelox;
eccepiva l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. e comunque l'infondatezza dei motivi inerenti alla visibilità dell'apparecchiatura ed al rispetto delle prescrizioni di installazione;
affermava, infine, l'avvenuta taratura dell'apparecchiatura come risultante dai verbali in atti.
Dopo vari differimenti, determinati anche da esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 03.07.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ebbene, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale debba essere rigettato.
In primis, quanto alla mancata prova circa la legittimità della pretesa sanzionatoria, deve condividersi quanto dedotto dalla difesa di parte appellata. La Suprema Corte di Cassazione, invero, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, ha precisato che “grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari”. (cfr. Cass. n. 4898/2015). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha già prodotto in primo grado i verbali di contestazione nn.
42909TS del 09.10.2014, 38599TS del 30.09.2014 e 40016TS del
02.10.2014, i quali, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, fanno piena prova, fino a querela di falso, circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché circa la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale. Pertanto, non può dirsi carente la prova circa i fatti costitutivi dell'illecito contestato.
Con il secondo motivo di appello parte ricorrente contesta la sentenza impugnata per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulla censura dell'illegittimità della sanzione applicata per violazione dell'art. 61
L. 120/2010. In proposito va rilevato che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, ad integrare gli estremi di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (ex multis Cass. n. 20311/2011). Tanto chiarito, appare comunque doveroso sottolineare due aspetti inerenti a tale asserita violazione: in primo luogo dalla documentazione versata in atti (v. determina n. 16 del 01.04.2014) si evince chiaramente la previsione di canoni fissi mensili dovuti dal al per Controparte_1 Controparte_3 il noleggio dell'apparecchiatura, sicché nessuna violazione può contestarsi
5 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
sul punto all'ente appellato;
in secondo luogo non può che convenirsi con la difesa dell'appellato nel senso che, anche laddove fosse stata violata la norma, ciò non avrebbe comportato quale conseguenza la nullità degli accertamenti delle violazioni al codice della strada quanto, piuttosto,
l'invalidità della procedura di affidamento del servizio e del relativo contratto stipulato tra l'ente ed il privato.
Il terzo ed il quarto motivo, relativi alla mancata visibilità dell'apparecchiatura autovelox ed alla violazione delle prescrizioni di installazione, vanno ritenuti inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto non proposti in primo grado. Ad ogni modo, preme a questo
Giudice sottolineare che nei verbali impugnati testualmente si legge “(…) apparecchiatura T-EXSPEED V.
2.0. matr. 2053, della quale se ne attesta la corretta installazione (…), installata previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (…) posizionata in modo ben visibile e segnalata con apposito segnale (…)”. Ebbene, tanto la visibilità dell'apparecchiatura in oggetto quanto il rispetto delle prescrizioni di installazione rappresentano dati direttamente rilevati dagli accertatori e, pertanto, non suscettibili di apprezzamento da parte del Giudice né diversamente valutabili nella loro oggettività (cfr. Cass. Civ. nn. 5997/2014 e
680/2011).
Privo di pregio, per le medesime ragioni, si rivela il quinto ed ultimo motivo inerente alla mancata taratura dell'apparecchio. Invero, come espressamente riportato nei verbali impugnati, “L'apparecchiatura T-
EXSPEED V.
2.0. matr. 2053 è stata sottoposta a taratura il giorno
29/07/2014 come da Certificato di Taratura n. LAT 105 238_14 emesso dal
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N. 105 Laboratorio di Misure
Industriali – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”.
In definitiva, per contestare la veridicità di siffatte dichiarazioni contenute nei verbali, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_4 che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Laurito Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 195/2016 resa dal Giudice di Pace di Agropoli, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmotti Rosario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli, alla via Marrota n. 2;
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laurito
Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via F. Parri snc;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 e 22 bis L. 689/1981 - 204 D. Lgs n. 285/92, ritualmente depositato, proponeva opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Agropoli, avverso i seguenti verbali di accertamento e contestazione elevati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Agropoli per la presunta violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S. “in quanto il conducente, alla guida dell'autoveicolo NISSAN MICRA, tg BP218XW, percorreva la S.P. 430, Var. SS 18, km 103,00, direz. Nord, ad una velocità che superava il limite massimo consentito sul suddetto tratto di strada di 80 km/h” : 1) verbale n. 42909TS del 09.10.2014 e notificato in data
15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data 09.10.2014, alle ore 23:12, per cui veniva commisurata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di
3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 33 km/h la velocità massima consentita;
2) verbale n. 38599TS del 30.09.2014 e notificato in data 15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data
30.09.2014, alle ore 02:13, per cui veniva commisurata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 21 km/h la velocità massima consentita;
3) verbale n. 40016TS del
02.10.2014 e notificato in data 15.12.2014, conseguente all'infrazione commessa in data 02.10.2014, alle ore 23:10, per cui veniva commisurata
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo pari ad € 234,00 e conseguente decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, per aver superato di 20 km/h la velocità massima consentita.
L'ingiunto adiva allora il Giudice di Pace di Agropoli al fine di sentir dichiarare – previa sospensione dell'esecutorietà delle sanzioni applicate – la nullità, l'illegittimità o addirittura l'inesistenza dei provvedimenti sopra specificati per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 61 L. 120/2010 per avere l'ente opposto provveduto all'accertamento per mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate previo pagamento di un canone variabile ed inversamente proporzionale al pagamento delle multe elevate;
2) mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
3) violazione dell'art. 4, co. 1, L. 168/2002; 4) violazione dell'art. 201 C.d.S; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 195/2016, depositata in data 04.02.2016, il giudice di prime cure rigettava il proposto ricorso e, per l'effetto, confermava le sanzioni amministrative comminate nei verbali opposti, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della stessa e, conseguentemente,
l'annullamento dei verbali opposti;
il tutto con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'appellante si doleva: 1) della mancata prova circa la legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dell'ente convenuto e, in particolare, il mancato deposito della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dallo stesso svolte con conseguente impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione medesima;
2) dell'omessa pronuncia – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, da parte del giudice di prime cure, sul primo motivo di ricorso;
3) della mancanza di visibilità dell'apparecchiatura autovelox, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace che, in assenza del benché minimo supporto probatorio, affermava che “la postazione
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'autovelox era ben visibile, installata in box colorato”; 4) violazione delle prescrizioni di installazione;
5) mancata taratura dell'apparecchio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco p.t., il quale insisteva per il rigetto del
[...] proposto appello e conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'ente appellato osservava come nel giudizio di primo grado fosse stata già acquisita la prova della violazione contestata, sottolineando, in ogni caso, che un'eventuale inerzia processuale dell'amministrazione su cui grava l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito “non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi valutando i documenti già acquisiti”, costituiti, nella specie, proprio dal verbale di accertamento prodotto dallo stesso ricorrente;
sottolineava poi la non veridicità, risultante dagli atti, nonché l'irrilevanza - nel giudizio de quo - della previsione di un canone variabile per il noleggio dell'apparecchiatura autovelox;
eccepiva l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. e comunque l'infondatezza dei motivi inerenti alla visibilità dell'apparecchiatura ed al rispetto delle prescrizioni di installazione;
affermava, infine, l'avvenuta taratura dell'apparecchiatura come risultante dai verbali in atti.
Dopo vari differimenti, determinati anche da esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 03.07.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ebbene, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale debba essere rigettato.
In primis, quanto alla mancata prova circa la legittimità della pretesa sanzionatoria, deve condividersi quanto dedotto dalla difesa di parte appellata. La Suprema Corte di Cassazione, invero, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, ha precisato che “grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari”. (cfr. Cass. n. 4898/2015). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha già prodotto in primo grado i verbali di contestazione nn.
42909TS del 09.10.2014, 38599TS del 30.09.2014 e 40016TS del
02.10.2014, i quali, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, fanno piena prova, fino a querela di falso, circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché circa la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale. Pertanto, non può dirsi carente la prova circa i fatti costitutivi dell'illecito contestato.
Con il secondo motivo di appello parte ricorrente contesta la sentenza impugnata per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulla censura dell'illegittimità della sanzione applicata per violazione dell'art. 61
L. 120/2010. In proposito va rilevato che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, ad integrare gli estremi di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (ex multis Cass. n. 20311/2011). Tanto chiarito, appare comunque doveroso sottolineare due aspetti inerenti a tale asserita violazione: in primo luogo dalla documentazione versata in atti (v. determina n. 16 del 01.04.2014) si evince chiaramente la previsione di canoni fissi mensili dovuti dal al per Controparte_1 Controparte_3 il noleggio dell'apparecchiatura, sicché nessuna violazione può contestarsi
5 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
sul punto all'ente appellato;
in secondo luogo non può che convenirsi con la difesa dell'appellato nel senso che, anche laddove fosse stata violata la norma, ciò non avrebbe comportato quale conseguenza la nullità degli accertamenti delle violazioni al codice della strada quanto, piuttosto,
l'invalidità della procedura di affidamento del servizio e del relativo contratto stipulato tra l'ente ed il privato.
Il terzo ed il quarto motivo, relativi alla mancata visibilità dell'apparecchiatura autovelox ed alla violazione delle prescrizioni di installazione, vanno ritenuti inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto non proposti in primo grado. Ad ogni modo, preme a questo
Giudice sottolineare che nei verbali impugnati testualmente si legge “(…) apparecchiatura T-EXSPEED V.
2.0. matr. 2053, della quale se ne attesta la corretta installazione (…), installata previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (…) posizionata in modo ben visibile e segnalata con apposito segnale (…)”. Ebbene, tanto la visibilità dell'apparecchiatura in oggetto quanto il rispetto delle prescrizioni di installazione rappresentano dati direttamente rilevati dagli accertatori e, pertanto, non suscettibili di apprezzamento da parte del Giudice né diversamente valutabili nella loro oggettività (cfr. Cass. Civ. nn. 5997/2014 e
680/2011).
Privo di pregio, per le medesime ragioni, si rivela il quinto ed ultimo motivo inerente alla mancata taratura dell'apparecchio. Invero, come espressamente riportato nei verbali impugnati, “L'apparecchiatura T-
EXSPEED V.
2.0. matr. 2053 è stata sottoposta a taratura il giorno
29/07/2014 come da Certificato di Taratura n. LAT 105 238_14 emesso dal
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N. 105 Laboratorio di Misure
Industriali – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”.
In definitiva, per contestare la veridicità di siffatte dichiarazioni contenute nei verbali, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1208/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_4 che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Laurito Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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