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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere rel. Doot. Eugenio Scopelliti_ Dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 514/2022 R.G.L. avverso la Sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 45/2022, depositata in data 13
gennaio 2022, nel procedimento RG n. 3567/2020, non notificata e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, p.e.c. Email_1 e
Email_2
- Appellante -
E
(Già Controparte_2 Controparte_1
[...] ) in persona del CP_3 p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (pec: Email_3 ;
Appellato -
NONCHE'
,P.IVA 1 in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Avv. Ettore Triolo, Dario Adornato, Angelo
Labrini, Angela Fazio e Valeria Grandizio, pec Email_4 t.
- Appellato - CONCLUSIONI: Come da scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con ricorso al tribunale del lavoro di Reggio Calabria Parte_1 esponeva che :
provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co) presso
l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Ferraris" nonché l'Istituto Comprensivo Statale
"Gallico-Boccioni" e l'Istituto Comprensivo Statale "Orazio Lazzarino" di Reggio Calabria,
con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo, ininterrottamente dal 1 luglio
2001 al 31 agosto 2018, come dimostrato dai ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa che producevae che hanno replicato sempre le medesime condizioni con riferimento alla durata, al corrispettivo, all'oggetto e all'orario;
il primo contratto è stato sottoscritto per il periodo dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2001,
poi prorogato al 31 dicembre 2001, cui seguivano analoghi contratti senza alcuna interruzione temporale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre per gli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010:
dal 1 gennaio 2011 ha sottoscritto un ulteriore contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza fino al 31 agosto 2011 e successivamente un ulteriore contratto con decorrenza dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2012;
dal 1 settembre 2012 si sono succeduti ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcuna interruzione temporale, fino al 31 agosto 2018, con durata corrispondente ad ogni anno scolastico, per gli anni scolastici dal 2012/2013 al
2017/2018;
il corrispettivo annuo è stato determinato in Lire 30.000.000 (euro 15.493,71),
comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali (da versare alla gestione
CP separata dell' è stato corrisposto con periodicità mensile ed è rimasto immutato nel corso di tutta la prestazione lavorativa;
l'oggetto dei contratti non ha riguardato specifici progetti, ma è sempre coinciso con i compiti istituzionali dell'assistente amministrativo:
alla ricorrente in sostanza è stato richiesto di svolgere le seguenti mansioni:
predisposizione di atti amministrativi e contabili;
collaborazione alle attività di segreteria,
area alunni e personale;
attività di supporto alla didattica;
l'orario di lavoro è coinciso con quello osservato dal personale amministrativo dipendente della scuola, articolato in sei giorni lavorativi;
nel concreto atteggiarsi la prestazione lavorativa si è svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
ha svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici;
tali mansioni sono del tutto sovrapponibili a quelle dell' assistente amministrativo inserito nel c.d. personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola (cd. ATA);
è stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi;
era tenuta a osservare un preciso orario di lavoro, con verifica degli orari di ingresso e di uscita dall'istituto scolastico mediante la firma su apposito registro;
era tenuta a richiedere i giorni di ferie e di permesso per assentarsi dal lavoro (che dovevano essere autorizzate dal Dirigente Scolastico) e a comunicare i periodi di assenza per malattia, allegando i relativi certificati medici, con sottoposizione a visite medico fiscali;
era tenuta ad attenersi alle mansioni e agli ordini di servizio predisposti dal dirigente scolastico.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare: che fra la parte ricorrente ed il Controparte_1 si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo
(profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
il diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001
fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il [...]
Controparte 1 in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
il diritto alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente nonché a essere inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge, con condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12
mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), o quella diversa misura da determinarsi in corso di causa.
Chiedeva altresì di:
al pagamento in favore dell Parte_2 condannare il CP_1
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della natura
[...]
subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
riconoscere a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente.
|| CP_6 contestava le domande di conversione del rapporto di lavoro per il periodo 2001
- 2018, di riconoscimento della ricostruzione di carriera e di risarcimento del danno ex art. 36 TUPI;
eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria,
considerato che le valide missive interruttive della decorrenza del termine recavano le date 2 e 8 aprile 2020.
L'CP chiedeva che il datore di lavoro fosse condannato alla corresponsione degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive accertate e non prescritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale di Reggio Calabria senza procedere a istruttoria e rilevata la prescrizione delle somme dovute fino al giorno 02.04.2015, rigettava nel merito ogni domanda, ritenendo che:
la conversione del rapporto di lavoro non è consentita ex art. 36 del decreto legislativo non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività
che caratterizza il rapporto di pubblico impiego;
non emerge una condizione di stravolgimento dei contenuti propri del modello di collaborazione coordinata e continuata espressamente prevista dalle fonti normative e contrattualizzata tra le parti e pertanto va esclusa la sussistenza di un rapporto di fatto equiparabile al rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione;
forme di controllo e di indirizzo della collaborazione all'interno di locali della amministrazione sono compatibili con incarichi personali di collaborazione autonoma;
.
le circostanze addotte dal ricorrente non avrebbero dimostrato la totale soggezione della ricorrente ai poteri datoriali;
la fattispecie sarebbe coerente con il disposto normativo dell'art. 6, c.
2. D.lgs. n. 81 del
2000 che concedeva alla PA la facoltà di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili.
Per le medesime ragioni, il tribunale rigettava anche la richiesta relativa agli incrementi retributivi per anzianità di servizio, contributivi ed al trattamento di fine rapporto;
rigettava infine la richiesta di risarcimento del danno ritenendo che non trattandosi di rapporti di lavoro di pubblico impiego è subordinato esulano dalla disciplina eurounitaria volta a sanzionare l'abusiva successione di contratti a tempo determinato.
Compensava le spese di lite per metà in ragione della oggettiva controvertibilità e novità
delle questioni relative all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e alle differenze retributive non prescritte, condannando nel resto in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego e al risarcimento danno per reiterazione abusiva dei contratti (questioni già oggetto di specifici orientamenti delle corti superiori in senso sfavorevole alla parte ricorrente) e per la prescrizione di ampi periodi di differenza retributive.
Appello.
Avverso la sentenza interpone appello la ricorrente, insistendo nelle originarie conclusioni.
Con il primo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo mai chiesto in primo grado la conversione del rapporto di lavoro, bensì il riconoscimento della natura subordinata in virtù l'illegittimità dei contratti di co.co.co., ai fini della corresponsione delle differenze retributive e della valorizzazione dell'anzianità il servizio maturata Con il secondo contesta la prescrizione del credito per i periodi antecedenti all'anno 2015,
ritenendo che dovesse decorrere dalla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avvenuta nell'anno 2018.
Con il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 24 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il giudice esaminato tutto il materiale probatorio - contenuto sia nelle fonti primarie sia nelle fonti di secondo grado - offerto dalla parte con riguardo all'esistenza dei c.d. "indici sintomatici della subordinazione".
Con il quarto motivo di appello lamenta l' errata interpretazione e applicazione della
Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/ce e dell'allegato Accordo Quadro CES,
UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 2126 con riguardo al mancato
CP riconoscimento delle differenze retributive e contributive in favore dell' citata in giudizio.
Con il sesto motivo contesta per violazione del diritto interno ed eurounitario, la parte della sentenza gravata in cui veniva negato il diritto al risarcimento del danno della odierna appellante.
Il CP 6 ha chiesto il rigetto dell'appello, insistendo nella tesi della compatibilità piena della condotta ministeriale con il quadro normativo nazionale ed eurounitario e dell'assenza di alcun "sintomo" di subordinazione.
CP reiterava le conclusioni formulate in primo grado (condanna dei datori di lavoro,
al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte).
Nelle note autorizzate depositate il 14.5.2024 l'appellante così precisava le conclusioni:
<
1. accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è Controparte_1
costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.);
2.accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 (o in subordine dal 2 aprile 2015) fino alla data del 31/08/2018 da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il [...] Controparte 1 in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165
del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
convenuto al pagamento in favore dell [...] 4.condannare il CP_1
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento Parte_2
della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
5.accertare e dichiarare che, a seguito dell'immissione in ruolo avvenuta in data
01/09/2018, parte ricorrente ha diritto -in virtù della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 01/07/2001 al 31/08/2018- al riconoscimento di 17 anni e 2 mesi di servizio di pre-ruolo come assistente amministrativo ai fini della ricostruzione di carriera e dunque accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al corretto inquadramento stipendiale all'atto dell'immissione in ruolo nei ruoli dell'assistente amministrativo
(profilo B1, personale ATA di cui al CCNL comparto scuola) con conseguente inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 01/09/2018;
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari >>.
La causa, riservata per la decisione alla scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (17 maggio 2024), è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024,
previa verifica del deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Preliminarmente va precisato che la domanda formulata dal ricorrente non riguardava la trasformazione in un unico contratto dei diversi contratti a termine, come erroneamente affermato dal Tribunale, questione che va affrontata stante la precisa censura dell'appellante che riproduce a tal fine il reale contenuto della domanda quanto a petitum e causa petendi.
Infatti, oggetto del domandare era unicamente l'accertamento della natura subordinata di ciascuno dei rapporti incardinati dall'amministrazione, ferma restando la loro natura di rapporti a termine, e la pretesa alle differenze che ne conseguivano.
L'impugnazione è fondata, salvo che per la declaratoria di prescrizione, dovendosi prendere atto del sopravvenuto consolidamento del principio della Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent. n. 36197 del 28.12.2023) secondo cui "La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così
come di successione di rapporti a tempo determinato in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato,
anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela" (conf. Cass. lav. n. 116222/2024).
Di ciò ha preso atto la stessa parte appellante che nelle note autorizzate depositate il
16.4.2025 ha dedotto quanto segue:
"la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 36197/2023, pubblicata dopo il deposito dell'appello, ha rimarcato la distinzione, in punto di decorrenza della prescrizione, tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico, affermando che la prescrizione non può operare in costanza di rapporto precario soltanto nelle ipotesi di rapporti di lavoro privato (...) alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rileva che le differenze retributive, devono in ogni caso essere riconosciute dalla notifica della diffida stragiudiziale del 2 aprile 2020 e dunque dal 2 aprile 2015 al 31 agosto 2018."
Dunque, va confermato che sono prescritti i crediti per differenze retributive antecedenti al 2.4. 2015.
***
Nel resto, si richiamano ex 118 disp. att. cpc i precedenti di questa Corte su tematiche analoghe fra cui la sentenza n.181/2023 del 2 maggio 2024 e la n. 186/2024 del 6.3.2024).
Con il terzo motivo si è sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione.
La Sig.ra Pt 1 era stata assunta con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra la stessa e i due istituti della provincia reggina con cui ha collaborato per 17 anni, prima della definitiva contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di "co.co.co" ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti (già contenuta nel fascicolo di primo grado), la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma ("misure volte alla creazione di opportunità occupazionali") dispone infatti che:
"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, at-traverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro auto-nomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale
"Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto".
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo,
connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità
del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze (ferie e malattia vedasi doc. fascicolo ricorrente primo grado con comunicazione assenze,
richieste visite mediche, disposizioni di servizio) sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta direttamente dal con cadenza mensile, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono CP_1
pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal CP 1 , che aveva solo
contestato la qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale, come ha fatto il Tribunale.
Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto la ricorrente non era stata oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia
è portato in giudizio non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che "in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza
n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018)". Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, la domanda è fondata.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi come affermato dalla Corte
costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892)".
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante svolgesse attività lavorativa secondo modalità
del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere re-sa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Alla luce di quanto sin qui affermato, si deduce la sussistenza delle condizioni per la richiesta tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario,
risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può
conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. In tali casi la Cassazione ha con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva civ.,
previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica
Amministrazione si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.
Va dunque riconosciuto, limitatamente al credito non prescritto - quindi a decorrere dal
2.4.2015 il trattamento retributivo cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale
-
assistente amministrativo a tempo indeterminato, Area B 1, ex CCNL Comparto scuola (
attesa la domanda di condanna generica formulata al riguardo sin dal ricorso originario),
oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo
Alle ragioni fin qui esposte consegue il diritto della Pt_1, a seguito dell'immissione in ruolo avvenuta in data 01/09/2018, al riconoscimento del corretto inquadramento stipendiale all'atto dell'immissione in ruolo nei ruoli dell'assistente amministrativo
(profilo B1, personale ATA di cui al CCNL comparto scuola) con conseguente inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 01/09/2018.
Anche sul punto può richiamarsi la citata sentenza di questa Corte n. 181 del 2.5.2024
resa nel giudizio n. RG 298/2020).
[L'appellante ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro,
come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità
(Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da
Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Nell'attuale controversia è stata richiesta a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione che la stessa lavoratrice venisse inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato
17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
La domanda va accolta per quanto detto sopra, essendo l'obiezione del CP_1 , che i servizi prestati non possano equipararsi ad attività preruolo, non conferente considerata la necessità di parificare detto servizio a quello svolto dai dipendenti con contratti ab origine a tempo indeterminato ].
A differenza di altri analoghi giudizi trattati da questa Corte, va qui riconosciuto il diritto alla liquidazione del TFR maturato nel periodo in cui il rapporto di lavoro è stato formalmente instaurato con i reiterati contratti di co.co.co. dal 01/07/2001 al
31/08/2018, essendop il rapporto contrattualizzato nel 2018 cessato per sopraggiunti limiti di età della ricorrente (nata nel 1952).
Del pari ricorre la violazione della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Come già detto, la Pt_1 ha svolto la propria prestazione professionale in regime di precarietà per ben 17 anni ed è stata stabilizzata soltanto nel 2018, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) ed indeterminato, in chiara violazione del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato, essendo ampiamente superato il limite dei 36 mesi consentito dalla legge.
Né il danno alla stessa causato potrebbe ritenersi compensato dalla procedura selettiva agevolata cui l'appellante ha partecipato nell'ottica della definitiva contrattualizzazione.
Rispetto a tale procedura è stato osservato (Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>.
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>>
Infatti (Cass. 4382/2023) < il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già
valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata>> e non semplicemente «agevolata», si è
ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga «< per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine -
come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma
519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni
Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» (Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016
(in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>>
L'assunzione non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla
Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso.
L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20
comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni
(operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>>
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32,
co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016).
Va precisato che per tale voce non è maturata prescrizione alcuna, in forza del principio
(Cass. sez. L-, Ordinanza n. 34741 del 12/12/2023) secondo cui < nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al del danno cd. comunitario spettanterisarcimento lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente
-.
Non vi è poi ragione di discostarsi dalla quantificazione del danno operata nei precedenti di questa Corte, così motivata : "considerata la durata dei contratti (che coprono 17 anni di servizio con 17 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa doverosa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 (durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5
+ 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario".
L'esito complessivo del giudizio, definita con il parziale, prevalente accoglimento delle domande della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi per un terzo, restando a carico dell'appellato i residui due terzi;
le spese sono liquidate,
nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa,
rientrante nello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile medio), con applicazione dei valori medi.
Della frazione di spese al cui pagamento è condannato il CP_1 va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellata che ne hanno fatto rituale richiesta.
CP Vanno dichiarate compensate le spese dei due gradi nei confronti dell' non potendosi postulare questione di soccombenza nei confronti di tale ente, posto che la regolarizzazione contributiva è meramente consequenziale alla definizione del contenzioso fra la ricorrente e il CP_1 .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando e nei sull'appello proposto da Parte_1 contro il Controparte_1 confronti dell' e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 45/2022 CP
depositata in data 13 gennaio 2022:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra le parti a partire dal
1° luglio 2001 e fino alla data del 31/08/2018;
b) condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto da costei percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) dal 2 aprile 2015 (essendo maturata la prescrizione per le differenze retributive del periodo anteriore) e fino al 31.8.2018, con il riconoscimento anche della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) condanna il CP_1 al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione (ATA B1 nella misura dovuta ex
CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
d) condanna il CP_1 alla corresponsione, in favore dell'appellante, delle quote
CP contributive da versare all' per effetto del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e della maggiore retribuzione dovuta;
e) condanna l' appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo dei periodi effettivi lavorati dall' 1/7/2001 al 31/08/2018 con inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza 1/9/2018;
2) Dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida,
nell'intero, per il primo grado in euro 7.377,00 e per il secondo in euro 6.946,00, per entrambi oltre Iva, cpa e spese generali, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellato e distraendoli in favore degli Avv. Marco Lo Giudice e Luigi Serino;
spese dei due gradi
CP compensate nei rapporti con l'
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio dell'8.10.2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
165 del 2001;
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere rel. Doot. Eugenio Scopelliti_ Dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 514/2022 R.G.L. avverso la Sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 45/2022, depositata in data 13
gennaio 2022, nel procedimento RG n. 3567/2020, non notificata e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, p.e.c. Email_1 e
Email_2
- Appellante -
E
(Già Controparte_2 Controparte_1
[...] ) in persona del CP_3 p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (pec: Email_3 ;
Appellato -
NONCHE'
,P.IVA 1 in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Avv. Ettore Triolo, Dario Adornato, Angelo
Labrini, Angela Fazio e Valeria Grandizio, pec Email_4 t.
- Appellato - CONCLUSIONI: Come da scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con ricorso al tribunale del lavoro di Reggio Calabria Parte_1 esponeva che :
provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co) presso
l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Ferraris" nonché l'Istituto Comprensivo Statale
"Gallico-Boccioni" e l'Istituto Comprensivo Statale "Orazio Lazzarino" di Reggio Calabria,
con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo, ininterrottamente dal 1 luglio
2001 al 31 agosto 2018, come dimostrato dai ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa che producevae che hanno replicato sempre le medesime condizioni con riferimento alla durata, al corrispettivo, all'oggetto e all'orario;
il primo contratto è stato sottoscritto per il periodo dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2001,
poi prorogato al 31 dicembre 2001, cui seguivano analoghi contratti senza alcuna interruzione temporale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre per gli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010:
dal 1 gennaio 2011 ha sottoscritto un ulteriore contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza fino al 31 agosto 2011 e successivamente un ulteriore contratto con decorrenza dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2012;
dal 1 settembre 2012 si sono succeduti ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcuna interruzione temporale, fino al 31 agosto 2018, con durata corrispondente ad ogni anno scolastico, per gli anni scolastici dal 2012/2013 al
2017/2018;
il corrispettivo annuo è stato determinato in Lire 30.000.000 (euro 15.493,71),
comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali (da versare alla gestione
CP separata dell' è stato corrisposto con periodicità mensile ed è rimasto immutato nel corso di tutta la prestazione lavorativa;
l'oggetto dei contratti non ha riguardato specifici progetti, ma è sempre coinciso con i compiti istituzionali dell'assistente amministrativo:
alla ricorrente in sostanza è stato richiesto di svolgere le seguenti mansioni:
predisposizione di atti amministrativi e contabili;
collaborazione alle attività di segreteria,
area alunni e personale;
attività di supporto alla didattica;
l'orario di lavoro è coinciso con quello osservato dal personale amministrativo dipendente della scuola, articolato in sei giorni lavorativi;
nel concreto atteggiarsi la prestazione lavorativa si è svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
ha svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici;
tali mansioni sono del tutto sovrapponibili a quelle dell' assistente amministrativo inserito nel c.d. personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola (cd. ATA);
è stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi;
era tenuta a osservare un preciso orario di lavoro, con verifica degli orari di ingresso e di uscita dall'istituto scolastico mediante la firma su apposito registro;
era tenuta a richiedere i giorni di ferie e di permesso per assentarsi dal lavoro (che dovevano essere autorizzate dal Dirigente Scolastico) e a comunicare i periodi di assenza per malattia, allegando i relativi certificati medici, con sottoposizione a visite medico fiscali;
era tenuta ad attenersi alle mansioni e agli ordini di servizio predisposti dal dirigente scolastico.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare: che fra la parte ricorrente ed il Controparte_1 si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo
(profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
il diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001
fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il [...]
Controparte 1 in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
il diritto alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente nonché a essere inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge, con condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12
mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), o quella diversa misura da determinarsi in corso di causa.
Chiedeva altresì di:
al pagamento in favore dell Parte_2 condannare il CP_1
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della natura
[...]
subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
riconoscere a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente.
|| CP_6 contestava le domande di conversione del rapporto di lavoro per il periodo 2001
- 2018, di riconoscimento della ricostruzione di carriera e di risarcimento del danno ex art. 36 TUPI;
eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria,
considerato che le valide missive interruttive della decorrenza del termine recavano le date 2 e 8 aprile 2020.
L'CP chiedeva che il datore di lavoro fosse condannato alla corresponsione degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive accertate e non prescritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale di Reggio Calabria senza procedere a istruttoria e rilevata la prescrizione delle somme dovute fino al giorno 02.04.2015, rigettava nel merito ogni domanda, ritenendo che:
la conversione del rapporto di lavoro non è consentita ex art. 36 del decreto legislativo non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività
che caratterizza il rapporto di pubblico impiego;
non emerge una condizione di stravolgimento dei contenuti propri del modello di collaborazione coordinata e continuata espressamente prevista dalle fonti normative e contrattualizzata tra le parti e pertanto va esclusa la sussistenza di un rapporto di fatto equiparabile al rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione;
forme di controllo e di indirizzo della collaborazione all'interno di locali della amministrazione sono compatibili con incarichi personali di collaborazione autonoma;
.
le circostanze addotte dal ricorrente non avrebbero dimostrato la totale soggezione della ricorrente ai poteri datoriali;
la fattispecie sarebbe coerente con il disposto normativo dell'art. 6, c.
2. D.lgs. n. 81 del
2000 che concedeva alla PA la facoltà di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili.
Per le medesime ragioni, il tribunale rigettava anche la richiesta relativa agli incrementi retributivi per anzianità di servizio, contributivi ed al trattamento di fine rapporto;
rigettava infine la richiesta di risarcimento del danno ritenendo che non trattandosi di rapporti di lavoro di pubblico impiego è subordinato esulano dalla disciplina eurounitaria volta a sanzionare l'abusiva successione di contratti a tempo determinato.
Compensava le spese di lite per metà in ragione della oggettiva controvertibilità e novità
delle questioni relative all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e alle differenze retributive non prescritte, condannando nel resto in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego e al risarcimento danno per reiterazione abusiva dei contratti (questioni già oggetto di specifici orientamenti delle corti superiori in senso sfavorevole alla parte ricorrente) e per la prescrizione di ampi periodi di differenza retributive.
Appello.
Avverso la sentenza interpone appello la ricorrente, insistendo nelle originarie conclusioni.
Con il primo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo mai chiesto in primo grado la conversione del rapporto di lavoro, bensì il riconoscimento della natura subordinata in virtù l'illegittimità dei contratti di co.co.co., ai fini della corresponsione delle differenze retributive e della valorizzazione dell'anzianità il servizio maturata Con il secondo contesta la prescrizione del credito per i periodi antecedenti all'anno 2015,
ritenendo che dovesse decorrere dalla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avvenuta nell'anno 2018.
Con il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 24 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il giudice esaminato tutto il materiale probatorio - contenuto sia nelle fonti primarie sia nelle fonti di secondo grado - offerto dalla parte con riguardo all'esistenza dei c.d. "indici sintomatici della subordinazione".
Con il quarto motivo di appello lamenta l' errata interpretazione e applicazione della
Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/ce e dell'allegato Accordo Quadro CES,
UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 2126 con riguardo al mancato
CP riconoscimento delle differenze retributive e contributive in favore dell' citata in giudizio.
Con il sesto motivo contesta per violazione del diritto interno ed eurounitario, la parte della sentenza gravata in cui veniva negato il diritto al risarcimento del danno della odierna appellante.
Il CP 6 ha chiesto il rigetto dell'appello, insistendo nella tesi della compatibilità piena della condotta ministeriale con il quadro normativo nazionale ed eurounitario e dell'assenza di alcun "sintomo" di subordinazione.
CP reiterava le conclusioni formulate in primo grado (condanna dei datori di lavoro,
al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte).
Nelle note autorizzate depositate il 14.5.2024 l'appellante così precisava le conclusioni:
<
1. accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è Controparte_1
costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.);
2.accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 (o in subordine dal 2 aprile 2015) fino alla data del 31/08/2018 da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il [...] Controparte 1 in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165
del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
convenuto al pagamento in favore dell [...] 4.condannare il CP_1
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento Parte_2
della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
5.accertare e dichiarare che, a seguito dell'immissione in ruolo avvenuta in data
01/09/2018, parte ricorrente ha diritto -in virtù della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 01/07/2001 al 31/08/2018- al riconoscimento di 17 anni e 2 mesi di servizio di pre-ruolo come assistente amministrativo ai fini della ricostruzione di carriera e dunque accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al corretto inquadramento stipendiale all'atto dell'immissione in ruolo nei ruoli dell'assistente amministrativo
(profilo B1, personale ATA di cui al CCNL comparto scuola) con conseguente inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 01/09/2018;
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari >>.
La causa, riservata per la decisione alla scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (17 maggio 2024), è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024,
previa verifica del deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Preliminarmente va precisato che la domanda formulata dal ricorrente non riguardava la trasformazione in un unico contratto dei diversi contratti a termine, come erroneamente affermato dal Tribunale, questione che va affrontata stante la precisa censura dell'appellante che riproduce a tal fine il reale contenuto della domanda quanto a petitum e causa petendi.
Infatti, oggetto del domandare era unicamente l'accertamento della natura subordinata di ciascuno dei rapporti incardinati dall'amministrazione, ferma restando la loro natura di rapporti a termine, e la pretesa alle differenze che ne conseguivano.
L'impugnazione è fondata, salvo che per la declaratoria di prescrizione, dovendosi prendere atto del sopravvenuto consolidamento del principio della Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent. n. 36197 del 28.12.2023) secondo cui "La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così
come di successione di rapporti a tempo determinato in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato,
anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela" (conf. Cass. lav. n. 116222/2024).
Di ciò ha preso atto la stessa parte appellante che nelle note autorizzate depositate il
16.4.2025 ha dedotto quanto segue:
"la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 36197/2023, pubblicata dopo il deposito dell'appello, ha rimarcato la distinzione, in punto di decorrenza della prescrizione, tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico, affermando che la prescrizione non può operare in costanza di rapporto precario soltanto nelle ipotesi di rapporti di lavoro privato (...) alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rileva che le differenze retributive, devono in ogni caso essere riconosciute dalla notifica della diffida stragiudiziale del 2 aprile 2020 e dunque dal 2 aprile 2015 al 31 agosto 2018."
Dunque, va confermato che sono prescritti i crediti per differenze retributive antecedenti al 2.4. 2015.
***
Nel resto, si richiamano ex 118 disp. att. cpc i precedenti di questa Corte su tematiche analoghe fra cui la sentenza n.181/2023 del 2 maggio 2024 e la n. 186/2024 del 6.3.2024).
Con il terzo motivo si è sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione.
La Sig.ra Pt 1 era stata assunta con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra la stessa e i due istituti della provincia reggina con cui ha collaborato per 17 anni, prima della definitiva contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di "co.co.co" ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti (già contenuta nel fascicolo di primo grado), la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma ("misure volte alla creazione di opportunità occupazionali") dispone infatti che:
"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, at-traverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro auto-nomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale
"Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto".
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo,
connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità
del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze (ferie e malattia vedasi doc. fascicolo ricorrente primo grado con comunicazione assenze,
richieste visite mediche, disposizioni di servizio) sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta direttamente dal con cadenza mensile, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono CP_1
pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal CP 1 , che aveva solo
contestato la qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale, come ha fatto il Tribunale.
Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto la ricorrente non era stata oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia
è portato in giudizio non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che "in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza
n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018)". Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, la domanda è fondata.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi come affermato dalla Corte
costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892)".
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante svolgesse attività lavorativa secondo modalità
del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere re-sa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Alla luce di quanto sin qui affermato, si deduce la sussistenza delle condizioni per la richiesta tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario,
risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può
conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. In tali casi la Cassazione ha con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva civ.,
previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica
Amministrazione si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.
Va dunque riconosciuto, limitatamente al credito non prescritto - quindi a decorrere dal
2.4.2015 il trattamento retributivo cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale
-
assistente amministrativo a tempo indeterminato, Area B 1, ex CCNL Comparto scuola (
attesa la domanda di condanna generica formulata al riguardo sin dal ricorso originario),
oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo
Alle ragioni fin qui esposte consegue il diritto della Pt_1, a seguito dell'immissione in ruolo avvenuta in data 01/09/2018, al riconoscimento del corretto inquadramento stipendiale all'atto dell'immissione in ruolo nei ruoli dell'assistente amministrativo
(profilo B1, personale ATA di cui al CCNL comparto scuola) con conseguente inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 01/09/2018.
Anche sul punto può richiamarsi la citata sentenza di questa Corte n. 181 del 2.5.2024
resa nel giudizio n. RG 298/2020).
[L'appellante ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro,
come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità
(Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da
Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Nell'attuale controversia è stata richiesta a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione che la stessa lavoratrice venisse inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato
17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
La domanda va accolta per quanto detto sopra, essendo l'obiezione del CP_1 , che i servizi prestati non possano equipararsi ad attività preruolo, non conferente considerata la necessità di parificare detto servizio a quello svolto dai dipendenti con contratti ab origine a tempo indeterminato ].
A differenza di altri analoghi giudizi trattati da questa Corte, va qui riconosciuto il diritto alla liquidazione del TFR maturato nel periodo in cui il rapporto di lavoro è stato formalmente instaurato con i reiterati contratti di co.co.co. dal 01/07/2001 al
31/08/2018, essendop il rapporto contrattualizzato nel 2018 cessato per sopraggiunti limiti di età della ricorrente (nata nel 1952).
Del pari ricorre la violazione della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Come già detto, la Pt_1 ha svolto la propria prestazione professionale in regime di precarietà per ben 17 anni ed è stata stabilizzata soltanto nel 2018, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) ed indeterminato, in chiara violazione del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato, essendo ampiamente superato il limite dei 36 mesi consentito dalla legge.
Né il danno alla stessa causato potrebbe ritenersi compensato dalla procedura selettiva agevolata cui l'appellante ha partecipato nell'ottica della definitiva contrattualizzazione.
Rispetto a tale procedura è stato osservato (Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>.
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>>
Infatti (Cass. 4382/2023) < il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già
valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata>> e non semplicemente «agevolata», si è
ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga «< per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine -
come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma
519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni
Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» (Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016
(in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>>
L'assunzione non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla
Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso.
L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20
comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni
(operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>>
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32,
co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016).
Va precisato che per tale voce non è maturata prescrizione alcuna, in forza del principio
(Cass. sez. L-, Ordinanza n. 34741 del 12/12/2023) secondo cui < nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al del danno cd. comunitario spettanterisarcimento lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente
-.
Non vi è poi ragione di discostarsi dalla quantificazione del danno operata nei precedenti di questa Corte, così motivata : "considerata la durata dei contratti (che coprono 17 anni di servizio con 17 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa doverosa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 (durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5
+ 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario".
L'esito complessivo del giudizio, definita con il parziale, prevalente accoglimento delle domande della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi per un terzo, restando a carico dell'appellato i residui due terzi;
le spese sono liquidate,
nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa,
rientrante nello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile medio), con applicazione dei valori medi.
Della frazione di spese al cui pagamento è condannato il CP_1 va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellata che ne hanno fatto rituale richiesta.
CP Vanno dichiarate compensate le spese dei due gradi nei confronti dell' non potendosi postulare questione di soccombenza nei confronti di tale ente, posto che la regolarizzazione contributiva è meramente consequenziale alla definizione del contenzioso fra la ricorrente e il CP_1 .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando e nei sull'appello proposto da Parte_1 contro il Controparte_1 confronti dell' e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 45/2022 CP
depositata in data 13 gennaio 2022:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra le parti a partire dal
1° luglio 2001 e fino alla data del 31/08/2018;
b) condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante le differenze retributive tra quanto da costei percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) dal 2 aprile 2015 (essendo maturata la prescrizione per le differenze retributive del periodo anteriore) e fino al 31.8.2018, con il riconoscimento anche della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) condanna il CP_1 al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione (ATA B1 nella misura dovuta ex
CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
d) condanna il CP_1 alla corresponsione, in favore dell'appellante, delle quote
CP contributive da versare all' per effetto del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e della maggiore retribuzione dovuta;
e) condanna l' appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo dei periodi effettivi lavorati dall' 1/7/2001 al 31/08/2018 con inserimento nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza 1/9/2018;
2) Dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida,
nell'intero, per il primo grado in euro 7.377,00 e per il secondo in euro 6.946,00, per entrambi oltre Iva, cpa e spese generali, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellato e distraendoli in favore degli Avv. Marco Lo Giudice e Luigi Serino;
spese dei due gradi
CP compensate nei rapporti con l'
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio dell'8.10.2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
165 del 2001;