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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI UI NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 422/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calasetta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1, nato a [...] in data [...], ha impugnato la sentenza numero 286/2022 - pronunciata in data 18 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 18 maggio 2022 - con la quale la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2014 emesso dal Comune di Calasetta, respingeva il ricorso, sul presupposto che il contribuente non avesse la effettiva residenza nel Comune, e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
L'appello richiama sostanzialmente tutte le argomentazione già proposte in primo grado.
Il Comune si è ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il signor Ricorrente_1 ha, infine, depositata memoria integrativa datata 2 gennaio 2026.
All'udienza in data 16 febbraio 2023 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel merito e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento della pretesa tributaria.
L'appellante risulta essere residente nel Comune di Calasetta da epoca di gran lunga antecedente all'anno d'imposta in contestazione (2014), circostanza peraltro mai contestata, e anche la documentazione relativa ai consumi energetici certifica in modo inconfutabile come il signor Ricorrente_1 - il quale, tra l'altro, non è intestatario di altro immobile nel territorio nazionale - abbia effettivamente utilizzato l'immobile quale propria residenza.
A nulla rileva che la moglie, nel periodo in contestazione, per ragioni personali e non rilevanti nel presente giudizio, fosse stata residente in [...].
A seguito della sentenza numero 209/2022 della Corte Costituzionale la residenza anagrafica e la dimora abituale altrove del coniuge non rileva più automaticamente ai fini imu per l'esenzione sulla prima casa.
Il concetto di "nucleo familiare" non vincola più i coniugi a un'unica abitazione principale e la mancata coabitazione del "resto" della famiglia non è un impedimento al diritto dell'altro familiare di godere della esenzione imu.
Non da ultimo deve essere sottolineato che non risulta agli atti che il Comune di Calasetta abbia intrapreso nei confronti dell'appellante alcun tipo di procedura volta a procedere alla cancellazione dall'iscrizione anagrafica ma si è semplicemente limitato a chiedere il pagamento dell'imu.
La pretesa tributaria deve, quindi, essere annullata.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il primo e per il secondo grado.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la pretesa tributaria.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
300,00 (euro tre cento virgola zero) oltre oneri accessori per ciascun grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in dat 16 febbraio 2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI UI NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 422/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calasetta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1, nato a [...] in data [...], ha impugnato la sentenza numero 286/2022 - pronunciata in data 18 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 18 maggio 2022 - con la quale la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2014 emesso dal Comune di Calasetta, respingeva il ricorso, sul presupposto che il contribuente non avesse la effettiva residenza nel Comune, e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
L'appello richiama sostanzialmente tutte le argomentazione già proposte in primo grado.
Il Comune si è ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il signor Ricorrente_1 ha, infine, depositata memoria integrativa datata 2 gennaio 2026.
All'udienza in data 16 febbraio 2023 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel merito e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento della pretesa tributaria.
L'appellante risulta essere residente nel Comune di Calasetta da epoca di gran lunga antecedente all'anno d'imposta in contestazione (2014), circostanza peraltro mai contestata, e anche la documentazione relativa ai consumi energetici certifica in modo inconfutabile come il signor Ricorrente_1 - il quale, tra l'altro, non è intestatario di altro immobile nel territorio nazionale - abbia effettivamente utilizzato l'immobile quale propria residenza.
A nulla rileva che la moglie, nel periodo in contestazione, per ragioni personali e non rilevanti nel presente giudizio, fosse stata residente in [...].
A seguito della sentenza numero 209/2022 della Corte Costituzionale la residenza anagrafica e la dimora abituale altrove del coniuge non rileva più automaticamente ai fini imu per l'esenzione sulla prima casa.
Il concetto di "nucleo familiare" non vincola più i coniugi a un'unica abitazione principale e la mancata coabitazione del "resto" della famiglia non è un impedimento al diritto dell'altro familiare di godere della esenzione imu.
Non da ultimo deve essere sottolineato che non risulta agli atti che il Comune di Calasetta abbia intrapreso nei confronti dell'appellante alcun tipo di procedura volta a procedere alla cancellazione dall'iscrizione anagrafica ma si è semplicemente limitato a chiedere il pagamento dell'imu.
La pretesa tributaria deve, quindi, essere annullata.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il primo e per il secondo grado.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la pretesa tributaria.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
300,00 (euro tre cento virgola zero) oltre oneri accessori per ciascun grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in dat 16 febbraio 2026