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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2312 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ; Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angel a Schiavetti, presso il cui studio in San Miniato (PI), viale G. Marconi n. 23, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.07.2024, e Parte_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in San Miniato (PI) il 18.07.1992, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n.
13 parte 2, serie C, Uff. 1 anno 1992.
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 1 di 3 Nell'udienza del giorno 19 dicembre 2024, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 12.07.2005 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio hanno avuto un figlio, Parte_3 nato a [...] in data [...], maggiorenne
[...] economicamente autosufficiente , hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed alle proprie esigenze di vita;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che denari comuni, arredi, i beni mobili e tutti gli effetti personali sono già stati ripartiti da tempo tra loro e che null'altro hanno da dividere tra loro. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già definito anche ogni altra questione di carattere economico e/o patrimoniale e dunque di non aver più nulla da pretendere alla data odierna ed a qualsiasi titolo l'uno dall'altro.
3) Spese e compensi inerenti la presente procedura di divorzio faranno integrale carico al Sig. ”. Parte_1
4. Preso atto dell'accordo tra le parti sul punto , il Collegio pone le spese di lite a carico del ricorrente Parte_1
P.Q.M.
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 2 di 3 1) DICHIARA lo scioglimento del mat rimonio contratto in San Miniato (PI) i l
18.07.1992, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Atto n. 13 parte 2, serie C, Uff. 1 anno 1992
tra:
(CF: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
E
(CF: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1961;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) PONE le spese di lite a carico di da liquidarsi nella misura Parte_1 di € 709,00 oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2312 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ; Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angel a Schiavetti, presso il cui studio in San Miniato (PI), viale G. Marconi n. 23, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.07.2024, e Parte_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in San Miniato (PI) il 18.07.1992, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n.
13 parte 2, serie C, Uff. 1 anno 1992.
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 1 di 3 Nell'udienza del giorno 19 dicembre 2024, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 12.07.2005 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio hanno avuto un figlio, Parte_3 nato a [...] in data [...], maggiorenne
[...] economicamente autosufficiente , hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed alle proprie esigenze di vita;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che denari comuni, arredi, i beni mobili e tutti gli effetti personali sono già stati ripartiti da tempo tra loro e che null'altro hanno da dividere tra loro. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già definito anche ogni altra questione di carattere economico e/o patrimoniale e dunque di non aver più nulla da pretendere alla data odierna ed a qualsiasi titolo l'uno dall'altro.
3) Spese e compensi inerenti la presente procedura di divorzio faranno integrale carico al Sig. ”. Parte_1
4. Preso atto dell'accordo tra le parti sul punto , il Collegio pone le spese di lite a carico del ricorrente Parte_1
P.Q.M.
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 2 di 3 1) DICHIARA lo scioglimento del mat rimonio contratto in San Miniato (PI) i l
18.07.1992, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Atto n. 13 parte 2, serie C, Uff. 1 anno 1992
tra:
(CF: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
E
(CF: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1961;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) PONE le spese di lite a carico di da liquidarsi nella misura Parte_1 di € 709,00 oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2312/2024 - Pagina 3 di 3