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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/11/2024, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 11518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Massimo Vaccari PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
27/08/2024
DA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
BU (VR) il 02/04/1972,
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 17 maggio 1975, rappresentati e difesi da Avv.to NENZI ROBERTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
BU (VR) il 02/04/1972, e
1 (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 17 maggio 1975, celebrato a BU (VR) il 19/04/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BU (VR) al Num.
5 - PARTE I
- SERIE A - ANNO 2003, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Confermarsi le disposizioni in merito alla prole, e quindi:
- Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
- diritto/dovere di vedere del padre di tenere con sé i figli due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, alle ore 20.00, quando li riporterà presso la casa della madre;
- un pomeriggio alla settimana, dalla fine della scuola sino alla mat5tina seguente, quando li riaccompagnerà a casa della madre, che provvederà ad accompagnarli a scuola, da individuarsi in accordo tra i genitori, in ragione del lavoro della signora che si articola in un orario a turni. Per agevolare Pt_2
l'individuazione dei giorni di visita, il calendario dei turni di lavoro della madre verrà sottoposto al padre entro il 22 del mese precedente.
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive (di cui una nel mese di agosto); sette giorni non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi o della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- in ogni altra occasione, previo accordo con la madre.
- Il sig. verserà alla moglie, mensilmente, la somma di euro Parte_1
450,00 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (200, duecento ciascuno) rivalutabile Per_2 Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
- I genitori, poi, sosterranno in misura del 50% le altre spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche e sportive dei ragazzi, con le
2 specificazioni di cui al Protocollo famiglia del Tribunale di Verona, che qui si intende integralmente richiamato, entro 10 giorni dalla relativa richiesta - Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.11.2024 si richiamano integralmente al contenuto del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
3 La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 21.11.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
4
N N. 11518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Massimo Vaccari PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
27/08/2024
DA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
BU (VR) il 02/04/1972,
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 17 maggio 1975, rappresentati e difesi da Avv.to NENZI ROBERTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
BU (VR) il 02/04/1972, e
1 (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 17 maggio 1975, celebrato a BU (VR) il 19/04/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BU (VR) al Num.
5 - PARTE I
- SERIE A - ANNO 2003, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Confermarsi le disposizioni in merito alla prole, e quindi:
- Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
- diritto/dovere di vedere del padre di tenere con sé i figli due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, alle ore 20.00, quando li riporterà presso la casa della madre;
- un pomeriggio alla settimana, dalla fine della scuola sino alla mat5tina seguente, quando li riaccompagnerà a casa della madre, che provvederà ad accompagnarli a scuola, da individuarsi in accordo tra i genitori, in ragione del lavoro della signora che si articola in un orario a turni. Per agevolare Pt_2
l'individuazione dei giorni di visita, il calendario dei turni di lavoro della madre verrà sottoposto al padre entro il 22 del mese precedente.
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive (di cui una nel mese di agosto); sette giorni non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi o della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- in ogni altra occasione, previo accordo con la madre.
- Il sig. verserà alla moglie, mensilmente, la somma di euro Parte_1
450,00 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (200, duecento ciascuno) rivalutabile Per_2 Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
- I genitori, poi, sosterranno in misura del 50% le altre spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche e sportive dei ragazzi, con le
2 specificazioni di cui al Protocollo famiglia del Tribunale di Verona, che qui si intende integralmente richiamato, entro 10 giorni dalla relativa richiesta - Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.11.2024 si richiamano integralmente al contenuto del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
3 La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 21.11.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
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