Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2021 R.G. appelli lavoro, vertente
T R A
, in persona del curatore e legale Parte_1 rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Lucio Paolillo con domicilio eletto in Salerno al corso G. Garibaldi n. 194
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Aniello Capuano con CP_1 domicilio eletto in Castel San Giorgio alla Via T. B. Lombardi n. 32
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1392/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.d.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
In data 7.6.2021 la proponeva appello nei confronti della sentenza n. Parte_1
1392/2020, pubblicata il 18.12.2020, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice del lavoro aveva accolto, per quanto di ragione ed in relazione al periodo da gennaio
La società appellante contestava, sulla base delle considerazioni esposte in atto di appello, la ricostruzione operata dal primo Giudice ed insisteva per la riforma quantomeno parziale della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda attorea o, quantomeno, della rideterminazione delle somme dovute al lavoratore.
La parte appellata eccepiva sulla base di articolate argomentazioni l'inammissibilità dell'appello ed in ogni caso la sua infondatezza.
Intervenuta in corso di causa, con sentenza n. 41/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, la liquidazione giudiziale della società appellante e proseguito il giudizio di impugnazione nell'interesse del curatore della procedura, alla data odierna, all'esito della discussione del procedimento con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed art. 35 D.Lgs. n.
149/2022, esaminati gli atti difensivi, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
Preliminarmente devesi rilevare che parte appellante, in occasione delle note depositate il
21.1.2025 e su impulso del Giudice delegato (cfr. verbale di approvazione del rendiconto del
3.12.2024, in atti), rinunciava all'impugnazione, chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
L'appellato, in occasione delle successive note del 22.1.2025, aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, esplicitando in ogni caso il permanente interesse alla regolamentazione delle spese di lite e ribadendo la richiesta di condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse in suo favore.
La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione per la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non occorre l'accettazione della controparte;
la parte appellante, d'altronde, ha chiaramente affermato di voler accettare la sentenza di primo grado, facendone esplicita acquiescenza, coerentemente con la rinuncia all'impugnazione avverso la stessa.
Trattasi, allora, di una sopravvenuta carenza di interesse all'appello, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.
Come precisato da Cass. sent. n. 5250 del 6/3/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.” Come chiarito in motivazione dalla pronuncia poc'anzi richiamata, l'identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), <<ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall c.p.c. u.c. per quale rinunciante rimborsare le spese alle altre parti tale che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalit nella regolazione delle processuali attribuisce al giudice sola funzione liquidazione con esclusione qualunque potere individuazione della parte soccombente e totale o parziale compensazione cass. comma secondo periodo in conseguenza dichiarazione estinzione giudizio a seguito rituale rinuncia agli atti dello stesso ed deroga alla previsione contenuta nell medesimo codice rito non anche quella prevista dal primo stessa disposizione normativa contempla rimborso ovvero individua da considerare farne carico neppure gli distinte funzioni previste commi regolamentano facolt rispettivamente ridurre compensare valutazione discrezionale dell stesse livello responsabilit nel promuovere il resistervi>>.
Per quanto riguarda il provvedimento con cui si pronuncia l'estinzione, esso è senz'altro una sentenza, ed invero tutti i provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo -ad es. l'estinzione- devono essere decisi con sentenza, che deve anche contenere la pronunzia sulle spese (cfr. Cass. n. 12636/2004) ed
è a sua volta ricorribile in cassazione (cfr. Cass. n. 5610/2001).
Tenuto conto di ciò, la regolamentazione delle spese di lite costituisce l'unica statuizione decisoria della presente sentenza, e con riferimento alla stessa, va rimarcato come, preso atto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della posizione processuale assunta dalla parte appellata in merito, in particolare, al mancato consenso alla compensazione delle predette spese, l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione (nel caso di specie all'impugnazione) comporti che, non sussistendo comunque adesione del lavoratore appellato alla richiesta dell'impugnante di compensare le competenze professionali del presente grado, queste ultime siano poste a carico della parte che ha dato causa al contenzioso poi oggetto di rinuncia. La liquidazione delle spese è compiuta applicando le tariffe professionali vigenti ex D.M.
47/2022, in ragione del valore di causa per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria in appello, tenuto conto, quanto a quest'ultima, delle attività di approfondimento svoltesi nella presente sede, tanto anche all'esito dell'adozione da parte del Collegio dell'ordinanza dell'8.7.2024, in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 7.6.2021 da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1392/2020, CP_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il processo per rinuncia all'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.950,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 27.1.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)