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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3247/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3247/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 5 febbraio 2025, ore 10:46, innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. NOCENTINI SARA, oggi sostituito dall'avv. DEL ROSSO Parte_1 Per l'avv. NOCENTINI SARA, oggi sostituito dall'avv. DEL ROSSO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Del Rosso fa presente che è stato depositato in atti atto di notifica del ricorso. Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Del Rosso discute riportandosi al contenuto del ricorso.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI SARA Parte_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 e citavano Parte_1 Parte_1
a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro allegando CP_2
che:
- erano state entrambe assunte dalla in data 5.2.2024, la con contratto di CP_2 Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in qualità di operaia inquadrata al I livello del
CCNL Tessili Abbigliamento Industria con mansioni di addetta al banco;
mentre la con Parte_1
contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento della qualifica di operaia – I livello del medesimo CCNL (doc. 3).
- i rapporti di lavoro erano cessati il 27.3.2024, quando le lavoratrici erano state verbalmente allontanate dal lavoro dal legale rappresentante della con la CP_2 CP_3
motivazione che non vi era più alcuna attività da svolgere.
- per il lavoro prestato non avevano percepito alcunché;
- in data 9.4.2024, le ricorrenti sono state convocate presso la sede dell'azienda ed era stato richiesto loro di firmare una scrittura privata recante l'intestazione: “accordo di risoluzione consensuale del rapporto” ove si prevedeva la cessazione dei rapporti con effetto dalla stessa data, nella quale erano previste – oltre alla risoluzione dei rapporti – le rinunce della
1 e della a far valere nei confronti dell'azienda qualsivoglia pretesa “per Parte_1 Parte_1 qualunque titolo, ragione o causa relativamente all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione” nonché “ad impugnare qualsiasi atto e/o accordo” , fatto salvo il diritto delle lavoratrici alla corresponsione delle “competenze di fine rapporto di lavoro”, che non erano state versate;
- al momento della firma delle predette scritture, non era presente alcun rappresentante sindacale o altro soggetto che potesse assistere le lavoratrici o consentire alle stesse di comprendere la portata e il contenuto delle stesse o le rinunce e le transazioni ivi espresse;
- le lavoratrici avevano impugnato ( con comunicazioni a mezzo PEC del 3.6.2024 la e del 16.5.2024 la , le scritture private sottoscritte il 9.4.2024, chiedendo Parte_1 Parte_1
il pagamento della retribuzione per tutto il periodo lavorato (5.2.2024 – 27.3.2024), delle spettanze di fine rapporto e del TFR, senza alcun esito.
Ciò premesso chiedevano l'annullamento ai sensi dell'art 2113 cc degli accordi sottoscritti in data 9 aprile 2024 e la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione dovuta per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR.
pur ritualmente citata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Le domande avanzate dalle ricorrenti meritano accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge:
- l'esistenza del rapporto di lavoro di ciascuna delle ricorrenti con l'inquadramento indicato ( cfr doc 2,3, 8, 9);
- la durata dello stesso, risolto in data 9 aprile 2024 ( doc, 4 e 5) .
- l'entità delle retribuzioni maturate nel corso dello stesso ( cfr buste paga in atti).
I crediti in tal modo accertati non possono ritenersi rinunciati sulla base degli accordi stipulati in data 9 aprile 2024 in quanto le rinunce, tempestivamente impugnate ( cfr doc 6 e 7) devono essere dichiarate inefficaci ai sensi del primo comma dell'art 2113 cc, non ricorrendo alcuna delle fattispecie derogative previste dal successivo quarto comma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertata l'inefficacia delle rinunzie contenute nelle scritture private sottoscritte in data 9 aprile
2024 condanna a corrispondere a la somma lorda di € 2.820,81 CP_2 Parte_1
(di cui € 161,84 a titolo di TFR) e a la somma lorda di € 2.795,64 (di cui € Parte_1
2 174,20 a titolo di TFR), il,tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo
Condanna altresì a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in€. CP_2
118,50 per cu e complessivi € 1750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3247/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 5 febbraio 2025, ore 10:46, innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. NOCENTINI SARA, oggi sostituito dall'avv. DEL ROSSO Parte_1 Per l'avv. NOCENTINI SARA, oggi sostituito dall'avv. DEL ROSSO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Del Rosso fa presente che è stato depositato in atti atto di notifica del ricorso. Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Del Rosso discute riportandosi al contenuto del ricorso.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI SARA Parte_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 e citavano Parte_1 Parte_1
a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro allegando CP_2
che:
- erano state entrambe assunte dalla in data 5.2.2024, la con contratto di CP_2 Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in qualità di operaia inquadrata al I livello del
CCNL Tessili Abbigliamento Industria con mansioni di addetta al banco;
mentre la con Parte_1
contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento della qualifica di operaia – I livello del medesimo CCNL (doc. 3).
- i rapporti di lavoro erano cessati il 27.3.2024, quando le lavoratrici erano state verbalmente allontanate dal lavoro dal legale rappresentante della con la CP_2 CP_3
motivazione che non vi era più alcuna attività da svolgere.
- per il lavoro prestato non avevano percepito alcunché;
- in data 9.4.2024, le ricorrenti sono state convocate presso la sede dell'azienda ed era stato richiesto loro di firmare una scrittura privata recante l'intestazione: “accordo di risoluzione consensuale del rapporto” ove si prevedeva la cessazione dei rapporti con effetto dalla stessa data, nella quale erano previste – oltre alla risoluzione dei rapporti – le rinunce della
1 e della a far valere nei confronti dell'azienda qualsivoglia pretesa “per Parte_1 Parte_1 qualunque titolo, ragione o causa relativamente all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione” nonché “ad impugnare qualsiasi atto e/o accordo” , fatto salvo il diritto delle lavoratrici alla corresponsione delle “competenze di fine rapporto di lavoro”, che non erano state versate;
- al momento della firma delle predette scritture, non era presente alcun rappresentante sindacale o altro soggetto che potesse assistere le lavoratrici o consentire alle stesse di comprendere la portata e il contenuto delle stesse o le rinunce e le transazioni ivi espresse;
- le lavoratrici avevano impugnato ( con comunicazioni a mezzo PEC del 3.6.2024 la e del 16.5.2024 la , le scritture private sottoscritte il 9.4.2024, chiedendo Parte_1 Parte_1
il pagamento della retribuzione per tutto il periodo lavorato (5.2.2024 – 27.3.2024), delle spettanze di fine rapporto e del TFR, senza alcun esito.
Ciò premesso chiedevano l'annullamento ai sensi dell'art 2113 cc degli accordi sottoscritti in data 9 aprile 2024 e la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione dovuta per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR.
pur ritualmente citata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Le domande avanzate dalle ricorrenti meritano accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge:
- l'esistenza del rapporto di lavoro di ciascuna delle ricorrenti con l'inquadramento indicato ( cfr doc 2,3, 8, 9);
- la durata dello stesso, risolto in data 9 aprile 2024 ( doc, 4 e 5) .
- l'entità delle retribuzioni maturate nel corso dello stesso ( cfr buste paga in atti).
I crediti in tal modo accertati non possono ritenersi rinunciati sulla base degli accordi stipulati in data 9 aprile 2024 in quanto le rinunce, tempestivamente impugnate ( cfr doc 6 e 7) devono essere dichiarate inefficaci ai sensi del primo comma dell'art 2113 cc, non ricorrendo alcuna delle fattispecie derogative previste dal successivo quarto comma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertata l'inefficacia delle rinunzie contenute nelle scritture private sottoscritte in data 9 aprile
2024 condanna a corrispondere a la somma lorda di € 2.820,81 CP_2 Parte_1
(di cui € 161,84 a titolo di TFR) e a la somma lorda di € 2.795,64 (di cui € Parte_1
2 174,20 a titolo di TFR), il,tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo
Condanna altresì a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in€. CP_2
118,50 per cu e complessivi € 1750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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