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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12661/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12661 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 . NONATO Controparte_1 CP_2
2 NONATO
Controparte_3 minorenne
3 NONATO Persona_1
4 NONATO
Persona_2 minorenne
5 NONATO Persona_3
6 NONATO Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_8
, residente in [...]dos Santos, 101 ap 172 – 04115- 040 San C.F._1
Paolo/SP, in proprio ed unitamente a , nata il [...] Controparte_9 in Brasile c.f. in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulla minore
2. , nata il 04.10.2009 in Brasile c.f. Controparte_10
C.F._3
3. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_11 C.F._4
e residente in [...] De Carvalho, 611 ap 73, 01321-001 San Paolo/SP, in proprio ed unitamente a , nata il [...] in [...] c.f. Controparte_12
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5
4. , nato il [...] in [...] c.f. , Controparte_13 C.F._6
5. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_14
e residente in [...], 348 ap 101, 04111-001 San C.F._7 Paolo/Sp,
6. , nata il [...] in [...] c.f. Controparte_15
, Rua Dr Neto De Araujo, 348 ap 101, 04111-001 San Paolo/Sp, C.F._8
7. , nata il [...] in [...] c.f. e residente a Controparte_5 C.F._9
Alameda Franca, 467-AP 161, 01422-003, San Paolo/SP,
8. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_6
, residente Rua Da Consolacao, 3563 – AP 62B, 01416-000, San C.F._10 Paolo/SP,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che , Controparte_8 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_14 [...]
, , , CP_13 Controparte_15 Controparte_5 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da Controparte_6 cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per
l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (VE) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di RE (VE).
2) In via subordinata:
- accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti ,che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana e per l'effetto condannare il Controparte_16
a risarcire il danno non patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella
[...]
Dott. Giovanni Calasso 2
somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_4 RE (VE) il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio nel 1901 con . Dalla loro relazione nasceva: Persona_5
• il 27.03.1904 che nel 1929 si univa in matrimonio con Persona_6 CP_17
(poi ) ed insieme generavano:
[...] Persona_7
➢ a) Il 20.01.1932 che nel 1962 si univa in matrimonio con Parte_1
dalla cui unione nasceva: Persona_8
✓ il 26.12.1963 che nel 1989 sposava Controparte_5 [...]
, dalla cui relazione nasceva: Persona_9
❖ il 03.11.1992 che a sua volta si Controparte_6 univa nel 2020 con Controparte_18
✓ Nel 2002 sposava in seconde nozze Controparte_5 [...]
Persona_10
➢ b) Il 28.10.1935 che nel 1965 si univa in matrimonio con CP_8
(poi ed Persona_11 Persona_11 insieme generavano:
✓ 1) Il 22.10.1965 che nel 1992 sposava Controparte_14
(poi ) , dalla cui unione Persona_12 Controparte_19 nasceva:
❖ il 25.06.1994 ; Controparte_15
✓ 2) Il 31.10.1970 che nel 2003 si Parte_2 univa con , dalla cui unione Controparte_9 nasceva:
❖ il 04.10.2009 ; Controparte_10
✓ 3) Il 20.03.1976 che in prime nozze Controparte_11 sposava nel 2005 e in seconde Controparte_20 nozze, nel 2012 Conde ed insieme generavano: CP_12
❖ il 10.09.2014 Controparte_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 24.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12661 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 . NONATO Controparte_1 CP_2
2 NONATO
Controparte_3 minorenne
3 NONATO Persona_1
4 NONATO
Persona_2 minorenne
5 NONATO Persona_3
6 NONATO Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_8
, residente in [...]dos Santos, 101 ap 172 – 04115- 040 San C.F._1
Paolo/SP, in proprio ed unitamente a , nata il [...] Controparte_9 in Brasile c.f. in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulla minore
2. , nata il 04.10.2009 in Brasile c.f. Controparte_10
C.F._3
3. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_11 C.F._4
e residente in [...] De Carvalho, 611 ap 73, 01321-001 San Paolo/SP, in proprio ed unitamente a , nata il [...] in [...] c.f. Controparte_12
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5
4. , nato il [...] in [...] c.f. , Controparte_13 C.F._6
5. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_14
e residente in [...], 348 ap 101, 04111-001 San C.F._7 Paolo/Sp,
6. , nata il [...] in [...] c.f. Controparte_15
, Rua Dr Neto De Araujo, 348 ap 101, 04111-001 San Paolo/Sp, C.F._8
7. , nata il [...] in [...] c.f. e residente a Controparte_5 C.F._9
Alameda Franca, 467-AP 161, 01422-003, San Paolo/SP,
8. , nato il [...] in [...] c.f. Controparte_6
, residente Rua Da Consolacao, 3563 – AP 62B, 01416-000, San C.F._10 Paolo/SP,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che , Controparte_8 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_14 [...]
, , , CP_13 Controparte_15 Controparte_5 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da Controparte_6 cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per
l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (VE) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di RE (VE).
2) In via subordinata:
- accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti ,che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana e per l'effetto condannare il Controparte_16
a risarcire il danno non patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella
[...]
Dott. Giovanni Calasso 2
somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_4 RE (VE) il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio nel 1901 con . Dalla loro relazione nasceva: Persona_5
• il 27.03.1904 che nel 1929 si univa in matrimonio con Persona_6 CP_17
(poi ) ed insieme generavano:
[...] Persona_7
➢ a) Il 20.01.1932 che nel 1962 si univa in matrimonio con Parte_1
dalla cui unione nasceva: Persona_8
✓ il 26.12.1963 che nel 1989 sposava Controparte_5 [...]
, dalla cui relazione nasceva: Persona_9
❖ il 03.11.1992 che a sua volta si Controparte_6 univa nel 2020 con Controparte_18
✓ Nel 2002 sposava in seconde nozze Controparte_5 [...]
Persona_10
➢ b) Il 28.10.1935 che nel 1965 si univa in matrimonio con CP_8
(poi ed Persona_11 Persona_11 insieme generavano:
✓ 1) Il 22.10.1965 che nel 1992 sposava Controparte_14
(poi ) , dalla cui unione Persona_12 Controparte_19 nasceva:
❖ il 25.06.1994 ; Controparte_15
✓ 2) Il 31.10.1970 che nel 2003 si Parte_2 univa con , dalla cui unione Controparte_9 nasceva:
❖ il 04.10.2009 ; Controparte_10
✓ 3) Il 20.03.1976 che in prime nozze Controparte_11 sposava nel 2005 e in seconde Controparte_20 nozze, nel 2012 Conde ed insieme generavano: CP_12
❖ il 10.09.2014 Controparte_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 24.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5