Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva del 13/03/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 24188 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
(C.F.: ), nato ad Accra in Ghana in [...] Parte_1 C.F._1
01/01/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Proto, presso il cui studio in
Caserta, al Viale dei Bersaglieri n. 32 elettivamente domicilia, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di Napoli, presso il quale è domiciliato ex lege in
Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal ricorrente indicato in epigrafe, cittadino ghanese, avverso il diniego opposto nei riguardi di una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento in questione, emesso dal questore della provincia di Caserta in data 27/07/2021 (prot. n. 312) è stato notificato al destinatario dell'atto in data
22/09/2022, di talché risulta tempestiva l'opposizione proposta con il ricorso depositato in data 21/10/2022, a mezzo del quale il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti per il rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione
1..2 del d.lgs n.286/98 così come novellato dal d.l. n.130/2020.
Il si è costituito in data 07/11/2022, depositando memoria Controparte_1
e documenti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata rimessa per la decisione al Collegio all'esito della udienza del 13/03/2025.
Così sinteticamente riepilogato lo svolgimento del processo, giova evidenziare che il provvedimento di diniego risulta fondato sul parere contrario all'accoglimento dell'istanza di protezione speciale, reso dalla
[...]
di Caserta in data 27/05/2021. Parte_2
Il parere in questione richiama la non sussistenza, nella fattispecie esaminata, dei presupposti di cui art.19 co.1 e 1.1 del d.lgs 286/98 necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art 32 comma 3 dlgs 25/2008, così come richiesto dall'art.1 comma 8 D.L.
113/2018; l'assenza di prova in ordine all'effettività di legami familiari nel territorio dello
Stato; la mancata allegazione di gravi patologie;
l'assenza di rischio di essere sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro in Ghana.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha invocato l'accoglimento della domanda sulla base della grave situazione di instabilità e di violazione dei diritti umani fondamentali esistente nel suo Paese di provenienza, e in particolare nella regione di Accra, dalla quale ha dichiarato di provenire, caratterizzata dalla presenza delle conseguenze negative dell'epidemia di Covid19.
Tuttavia, allo stato attuale, non si può individuare la persistenza di quella condizione di grave emergenza sanitaria, sorta per via dell'epidemia di covid19, diffusosi anche in Ghana, avuto riguardo allo svilimento della pericolosità dell'infezione virale, decretata dal ed al fatto che l'istante non è affetto da patologie che lo possono esporre ad un pericolo grave per la sua salute, dovuto al possibile contagio in patria (cfr.
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7046: “Il riferimento al rischio del contagio da
COVID-19 in caso di ritorno in patria non basta a legittimare la concessione della protezione umanitaria in Italia, risultando, invece, necessario fornire elementi concreti a dimostrazione che nel Paese di origine dello straniero il rischio di contagio è maggiore anche a causa delle scarse cure disponibili.”; Cassazione civile sez. I, 06/12/2021, (ud.
29/09/2021, dep. 06/12/2021), n.38601: “In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera popolazione del suo Paese di origine.”).
Inoltre, in Ghana in generale non vi sono peculiari rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, emergendo, al contrario, dalle fonti consultate: interventi di organizzazioni non governative e statali a sostegno degli agricoltori e delle categorie più vulnerabili ed a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione, dell'ambiente e delle risorse naturali;
una tendenza alla stabilità economica, oltre che politica;
previsioni di sensibile crescita economica;
progressi nella tutela dei diritti umani (cfr. Amnesty International, 7.1.2025, Ghana: New President must tackle pressing human rights issues;
BAMF – Federal Office for Migration and
Refugees (Germany), Briefing Notes Summary, 31.12.2024; Bono Region, Severe
Weather and Natural Disasters, https://datacommons.org/disasters/wikidataId/Q64685186; analisi pubblicata da IPC
Global Support Unit, in collaborazione con Controparte_4
https://www.ipcinfo.org/ch/, e riferita al periodo da marzo 2024 ad agosto 2024;
[...]
November - December 2023, 31.1.2024, su ecoi.net, e Controparte_5
World Food Program, Ghana;
June 2023, 30.6.2023, su ecoi.net, dai quali CP_5
si arguisce la serie di programmi di aiuto dell'ONG a tutela della popolazione;
Ghana:
Landmark vote to remove death penalty from laws is a major step forward, Amnesty
International, 25.7.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2095241.html, che dà notizia dell'approvazione della legge che abolisce la pena di morte;
CP_6
, BTI 2022 Country Report — Ghana. : Bertelsmann Stiftung, 2022,
[...] CP_7
23.2.2022).
Nè il ricorrente ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti specifiche categorie di soggetti o aree geografiche e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile
2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6,
D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.)
Sotto il profilo soggettivo, il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo, e dunque deve ritenersi che il medesimo, in caso di rimpatrio, non deve affrontare il concreto rischio di subire un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita.
È da escludere, quindi, che il rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Il ricorso, quindi, si presenta infondato e va rigettato.
Tenuto conto della natura del giudizio, soccorrono i presupposti per dichiarare la compensazione delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta ricorso;
b) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano