Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 31.3.2025
Causa n. 3007 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Erica Martini e la dott.ssa ai fini della pratica forense e per la parte convenuta Persona_1
l'avv. De Pompeis.
CP_ L'avv. De Pompeis dà atto, come da memoria, che l ha provveduto allo sgravio e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, anche alla luce della non opposizione, come già evidenziato, di tutti gli avvisi di addebito precedenti alle annualità in contestazione.
L'avv. Martini preso atto dello sgravio intervenuto medio tempore, si associa alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese di lite. Rileva, in replica a
CP_ CP_ quanto dichiarato dall' , che gli avvisi di addebito citati dall' non sono oggetto di giudizio e non è possibile allo stato prendere posizione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 31.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3007 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20.12.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RIGO CATERINA e dell'avv. MARTINI ERICA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIGO CATERINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CP_1 P.IVA_1
CARLO COSTANTINO e dell'avv. GUARINO DANIELA
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA
presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2024 la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione all'avviso di addebito n. 422 2024 00019797 04 000 emesso dall' e notificato in data 13.11.2024, intimante il pagamento della CP_1
somma complessiva di € 4.776,71, a titolo di contributi IVS relativi al
1 periodo 01/2022 – 12/2023. Ha dedotto che tali contributi sono stati richiesti in quanto nel periodo oggetto di causa era titolare della ditta individuale IM ZI di , che ha cessato ogni attività Parte_1
il 31.12.2015 ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 13.1.2023
on domanda presentata il 22.12.2022. Inoltre, ha precisato di non aver mai svolto altra attività lavorativa a far data dal 31.12.2015, pur risultando
CP_ socia della Global Veneta Multiservizi srls e di aver inoltrato all autodichiarazione in tal senso nel luglio 2023. Ritenendo dunque non
CP_ essere dovute le somme richieste dall' , ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituito l ed ha dichiarato di aver provveduto all'annullamento CP_1
in autotutela dell'avviso di addebito opposto, con sgravio di tutta la contribuzione iscritta a ruolo dal 2016 in poi, all'esito di un riesame della pratica alla luce dei motivi di ricorso. Il provvedimento di sgravio è stato prodotto in giudizio. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente, nel prendere atto dell'avvenuto sgravio, si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.
L' ha comunicato di aver provveduto allo sgravio del debito a carico CP_1
della parte ricorrente soltanto in epoca successiva alla data di deposito del ricorso.
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi,
tenuto conto del valore della domanda (4.776,71) e delle fasi di giudizio svolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 426,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Verona, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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