Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 6185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6185/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone (GO) in via F.lli Rosselli C.F._2
n. 31 presso lo studio dell'avv. GINALDI PAOLA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. Dichiararsi la separazione personale delle parti ed ordinarsi la relativa annotazione presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Grado;
2. Darsi atto che la sig.ra rimarrà nell'abitazione già familiare con la figlia Parte_1 [...]
e che il sig. si trasferirà nel proprio immobile a Tarvisio Persona_1 Parte_2 entro il 30/4/2025;
3. Affidarsi la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
1
4. Darsi atto che stante l'età della figlia (16 anni) la stessa concorderà direttamente con il padre i tempi e Per_1 le modalità dei loro incontri: in via indicativa trascorrerà con il padre fine settimana alterni dal venerdì Per_1 pomeriggio sera alla domenica sera ed uno o due pomeriggi alla settimana;
durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore, in periodi che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
le vacanze scolastiche a metà con ciascun genitore, ad anni alterni con l'uno e con l'altro la prima e la seconda settimana delle vacanze natalizie, la metà delle vacanze pasquali e di ogni altra vacanza scolastica;
salvo migliori accordi e compatibilmente con le esigenze di genitori e figlia;
5. Darsi atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra 400,00 (quattrocento/00) Persona_1 Pt_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, entro il giorno 10 di ciascun mese, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge;
6. Darsi atto che le spese straordinarie – da individuarsi in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia
– verranno divise al 50% tra ciascun genitore;
esse andranno previamente concordate e debitamente documentate e laddove uno dei due genitori anticipi integralmente l'esborso, l'altro rimborserà la metà entro una settimana dall'avvenuto pagamento previa esibizione del giustificativo di spesa;
7. Darsi atto che la sig.ra percepirà l'assegno unico per la figlia al 100%, e che presenterà le Parte_1 richieste e percepirà i contributi disposti dagli enti pubblici a sostegno della genitorialità e per percorsi educativi, di sostegno scolastico, apprendimento delle lingue straniere, servizi culturali, turistici, didattici, di educazione artistica, musicale e attività sportive;
8. Darsi atto della reciproca autosufficienza economica dei coniugi;
9. Darsi atto che per regolare i loro rapporti patrimoniali ai fini del componimento della crisi familiare il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la quota di 25/100 di proprietà indivisa Persona_1 Pt_1 dell'abitazione familiare sita in Grado, via Molise n. 9, P.T. 15059 c.t. 1 di Grado, p.c. 231/430, con le rispettive quote di i.p. in PT. 14573 c.t. 1 di Grado, p.c. 231/261, con successivo atto notarile a fronte del pagamento, da parte della sig.ra della somma di i € 75.000,00, che avverrà come segue: Pt_1
- € 12.200, a mezzo assegno circolare alla firma dell'atto di trasferimento della quota di 25/100 della proprietà della suddetta abitazione;
- € 4.800,00 a compensazione del contributo per il mantenimento che il padre deve versare per la figlia per Per_1 un anno;
- € 13.000,00 a compensazione della quota di spettanza della sig.ra elle polizze assicurative intestate Pt_1 al sig. del valore totale di € 26.000,00; Persona_1
- € 10.000,00 entro il 30/6/2025;
- € 35.000,00 entro il 31/12/2025.
10. Darsi atto che il suddetto trasferimento verrà effettuato tramite notaio scelto di comune accordo fra le parti, usufruendo delle esenzioni previste nella L. 74/1987, essendo a totale definizione dei rapporti economici fra le parti;
2 11. Darsi atto che per regolare i loro rapporti patrimoniali ed ai fini del componimento della crisi familiare la sig.ra cquisirà la quota di proprietà indivisa del sig. dell'autovettura PEUGEOT Pt_1 Persona_1
208 tg FY283YP, che questi le cederà, ed il sig. a sua volta acquisirà la quota di proprietà Persona_1 indivisa della sig.ra ell'autovettura KIA CARENS tg FH810BJ, che questa gli cederà, senza Pt_1 conguagli.
12. Darsi atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore.
13. Nulla per le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 05/04/2008 a Grado (GO), nel corso del quale è nata la figlia
[...]
in Monfalcone (GO) il 28/06/2008 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Persona_1 personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 6/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, garantito il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado (parte 1, numero 4, reg. Atti di Matrimonio anno 2008) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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