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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7930 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 08/04/1985 , con l'avvocato Ilaria Vigano' e Claudia Montorfano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erba, Via Turati n. 2/d;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1978, con l'avvocato Urgesi Giuseppina e l'avv. Veronica Coppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Ceradini, 16 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Alla udienza del 6.5.2025 il legale del resistente si riporta alle sue domande ed evidenzia che in via subordinata il proprio assistito sarebbe disponibile alla conferma dei provvedimenti già assunti dal Tribunale.
I legali della ricorrente evidenziano che la parte sarebbe disponibile a provvedere integralmente alle spese di vestiario, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, se si accollasse le spese condominiali ordinarie della casa coniugale, CP_1 che ammontano ad euro 400 mensili, o comunque un contributo al loro pagamento.
Evidenziano che entrambe le parti hanno azionato procedimenti penali la cui pendenza inibisce la consensualizzazione.
pagina 2 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dall'unione con Parte_1 CP_1
nascevano (12.02.2019) e (22.09.2022); che la coppia viveva nella casa
[...] Persona_1 Per_2 familiare di proprietà del resistente;
che la crisi insorgeva dopo la nascita di , a causa di alcuni suoi Per_2 problemi di salute, che la costringevano a subire un intervento chirurgico, ed alla difficoltà di gestione dei figli;
che il resistente non era in grado di occuparsi in autonomia dei minori;
che tra le parti insorgeva acredine e le discussioni talvolta degeneravano;
di aver dovuto chiedere in un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine; che entrambe le parti lavoravano talvolta in smart working, ma i compiti di accudimento dei minori erano svolti principalmente dalla ricorrente e dalla di lei madre;
che il resistente era proprietario anche di abitazione in Milano, locato con canone mensile di euro 1000 circa;
di essere proprietaria di diritto di superficie dell'immobile precedentemente abitato con l'ex marito;
di lavorare con reddito mensile di euro
1.800 e che il resistente a sua volta lavorava con reddito mensile di euro 2.200; concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, assegnazione a sé della casa familiare;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.000, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio.
Con istanza in data 25.2.2025 la ricorrente esponeva che il clima familiare era divenuto sempre più teso e la convivenza improseguibile;
che il 14.2.2025 tra le parti era scoppiata una lite, culminata con un accesso da parte sua in pronto soccorso, oltre che una denuncia a carico del resistente;
che non intendeva CP_1 andarsene di casa;
concludeva domandando ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'assegnazione a sé della casa familiare.
Il giudice fissava udienza sull'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. .
Si costituiva nel subprocedimento il resistente, il quale esponeva che la casa familiare era di sua proprietà esclusiva e gravata da mutuo che egli stava rimborsando;
che nel gennaio 2024 la ricorrente veniva colpita da crisi epilettica, restava ricoverata in ospedale per 15 giorni e le veniva vietato di guidare per 12 mesi;
che ciò nonostante, ella a settembre 2024 voleva porsi alla guida per portare alla stadio;
di aver Per_1 dovuto diffidare tramite legale la ricorrente dal guidare la macchina;
di essersi sempre occupato dei bambini, anche durante i ricoveri della ricorrente;
di essere quadro e di avere molta flessibilità di orari, anche grazie allo smart working;
che il 14.2.2025, durante una lite insorta perché la ricorrente lo stava registrando, accusandolo di non saper gestire i figli, ella gli sferrava un forte pugno al fianco destro, causandogli frattura composta dell'arco anteriore della costola 11 a destra in prossimità della cartilagine, un pugno al braccio causando l'insorgere due giorni dopo di vistoso ematoma, gli colpiva e stringeva i genitali;
di averle stretto i polsi per difesa e che la ricorrente lo morsicava;
di essersi recato al pronto Soccorso, con pagina 3 di 9 prognosi di giorni trenta a seguito di indagini radiologiche, visita chirurgica, completo di brief risk assessment;
che anche a gennaio 2025 la ricorrente lo aveva aggredito con schiaffi, procurandogli lesioni con prognosi di giorni 6; di aver sporto denuncia e che era stato attivato il codice rosso;
che a fine febbraio
2014 la ricorrente veniva ricoverata nel reparto psichiatria del Niguarda di Milano per depressione con episodi di autolesionismo, ma non accettava di sottoporsi al percorso riabilitativo;
che la nonna materna abitava a soli 5 chilometri dalla casa familiare, si era sempre occupata dei nipoti, e poteva ospitare la figlia;
concludeva per il rigetto della domanda, l'affido esclusivo con collocamento dei figli presso di sé con regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa familiare, che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura mensile di non meno di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% alle spese straordinarie.
Alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
viviamo a Seregno, nella casa familiare di proprietà di , Parte_1 Parte_1 CP_1
c'è un mutuo che sta pagando lui, io contribuisco con 400 euro mensili alle varie spese, lavoro in Deloitte, con reddito mensile di euro 1820 netti, oltre 13ma e 14ma. ho avuto un ingresso maggiore nel 2024 per un aumento di 1000 euro lordi di ral e
1000 euro di premio lordi e l'anno prima se non sbaglio ho avuto 2.000 euro in più di ral. e Parte_2 [...] sono dei miei amici cui in passato ho prestato soldi che poi mi hanno restituito. Abbiamo due bambini, entrambi CP_2 lavoriamo in smart working, e 2 giorni in ufficio, solitamente ci alterniamo nei giorni per dare copertura, la mattina io accompagno i bimbi a scuola e poi lavoro da casa e lo stesso lui, poi ci aiutano mia mamma o la tata. Se dovessi uscire io di casa dovrei trovare una sistemazione, i miei genitori sono separati, mio PA vive in Friuli e mia mamma vive con il suo compagno e non potrei andare a vivere con lei. Sto prendendo l'assegno unico di euro 114 totali, è il 100%. Ho il diritto di superficie sull' appartamento dove vive il mio ex marito, è stato assegnato a lui, c'era l'impegno a cederlo a lui, ma non è ancora stato fatto. sono 4 giorni che non è a casa. CP_1
: la rata di mutuo sulla casa è di euro 604 mensili;
lavoro in Deloitte, ho un reddito Email_1 di 2.200 euro mensili su 14 mensilità, ho avuto premi, l'anno scorso 1000 euro, che sono lordi e tassati, quindi 800 euro netti, e non mi ricordo se ho avuto un aumento di ral negli ultimi tre anni, comunque anche qui parliamo di 1000/1500 euro lordi annui. Sono proprietario di un immobile a Milano, locato a terzi, con canone mensile di euro 1250 con cedolare secca al
21%, le spese condominiali sono già incluse nel canone e poi pago IMU su questo immobile, quindi il netto alla fine dei conti è di 790 euro al mese, io voglio stare a Seregno perché voglio vivere con i miei figli, non voglio andare a Milano, i miei genitori vivono in provincia di Caserta, dovrei trovare un'altra sistemazione. Ho detto quello che ho detto sulla sua capacità di gestione dei bambini perché io li ho sempre gestiti quando c'era bisogno. Sono stato via 4 giorni perché mio PA è stato poco bene. Le spese condominiali della casa familiare sono 400 euro al mese, c'è il portinaio e quattro ascensori, è un palazzo anni 60/70.
IL Giudice ex articolo 473bis.2 e 473bis.15 c.p.c. affidava (12.02.2019) e Persona_1 Per_2
(22.09.2022) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare, e regolamentazione paritetica dei tempi di permanenza presso i genitori;
disponeva che pagina 4 di 9 ciascun genitore provvedesse al mantenimento ordinario dei minori per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il 100% dell'assegno unico per i minori.
Nel costituirsi nel procedimento di merito, ribadiva le medesime difese già articolate nel CP_1 subprocedimento.
Alla udienza del 15.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: questo mese non è andato male, ci parliamo tranquillamente, so che Parte_1 ha trovato questa soluzione abitativa, so che attualmente non può rispettare il provvedimento, a volte abbiamo fatto fatica ad organizzarci e anche i bambini non sanno bene cosa succederà.
: io sono in una casa in condivisione con 4 lavoratori in una stanza di 9 metri Email_1 quadrati e a partire dal 21 marzo ho lasciato la casa familiare, non posso ospitare i bambini, ma posso portarli al parco.
Pago 550 euro al mese. Il contratto è transitorio, ho trovato poi un appartamento in locazione, un bilocale, con contratto sino
a novembre 2026 con canone mensile di euro 1150 mensili oltre a 36 euro di posto auto. Con immissione in possesso dal 2 maggio. Comunque i bambini non potranno avere le stesse comodità della casa coniugale.
Il legale del resistente evidenziava che potrebbe essere d'accordo alla conferma del CP_1 provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c.; il legale della ricorrente ha chiesto rinvio per valutare la possibilità di un accordo.
Alla udienza del 6.5.2025 il legale del resistente si riporta alle sue domande ed evidenzia che in via subordinata il proprio assistito sarebbe disponibile alla conferma dei provvedimenti già assunti dal Tribunale.
I legali della ricorrente evidenziano che la parte sarebbe disponibile a provvedere integralmente alle spese di vestiario, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, se si accollasse le spese condominiali ordinarie della casa coniugale, CP_1 che ammontano ad euro 400 mensili, o comunque un contributo al loro pagamento.
Evidenziano che entrambe le parti hanno azionato procedimenti penali la cui pendenza inibisce la consensualizzazione.
*******
(12.02.2019) e (22.09.2022) vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, stanti il disposto dell'articolo 337 bis e segg. del codice civile e l'assenza allo stato di concreti e specifici elementi che debbano indurre ad una deroga a quanto previsto in via ordinaria dalla normativa in materia.
Prima della cessazione della convivenza invero il nucleo familiare era caratterizzato da un clima di grande conflittualità reciproca, che aveva determinato un'escalation di liti agite anche sul piano fisico (cfr. a) raccomandata del legale del resistente di settembre 2024 alla ricorrente, diffida dal guidare l'auto, documento 5 resistente;
b) documento depositato nel fascicolo principale dalla ricorrente il 25.2.2025 con referto pronto soccorso del 14.2.2025, ecchimosi;
c) documento 6 resistente, foto ematoma braccio;
d) documenti 9 e 10 resistente referto del 21.1.2025 pronto Soccorso e foto con ferita labbro;
e) documento 7 pagina 5 di 9 resistente, referto Pronto soccorso del 14.2.2025 con frattura;
f) documento 17 resistente foto dito morsicato).
Tale situazione ha indotto il Tribunale ad assumere provvedimenti anche d'ufficio ex articoli 473bis.2 e
473bis.15 c.p.c. a tutela dei minori, per consentire l'immediata interruzione della convivenza tra le parti
(foriera di liti e violenze) e la regolamentazione in via provvisoria dei rapporti personali ed economici, a miglior tutela degli interessi morali e materiali dei minori stessi.
Cessata la convivenza, alla udienza del 15.4.2025 le parti non hanno evidenziato alcuna criticità nella gestione dei minori, e la stessa ricorrente ha affermato : questo mese non è andato male, ci parliamo tranquillamente.
Le parti hanno poi chiesto un rinvio per verificare ipotesi conciliative, ipotesi sfumate essenzialmente per questioni economiche (cfr. verbale 6.5.2025).
Non si ravvisano dunque allo stato elementi che debbano indurre ad una deroga all'affido condiviso.
Il tempi di permanenza dei minori presso i genitori vengono regolamentati in modo paritetico, stante lo svolgimento da parte di entrambi di attività lavorativa in smart working per buona parte della settimana e l'organizzazione fino a qui spontaneamente assunta: alla udienza del 13.3.2025 è emerso invero che le parti già da tempo organizzavano gli orari lavorativi in modo da occuparsi pariteticamente dei figli, con l'aiuto della nonna materna e di una tata.
I predetti elementi inducono a ritenere tale organizzazione allo stato la più idonea alla gestione dei minori, e degli impegni lavorativi dei genitori.
Il collocamento anagrafico dei minori resterà con la madre, nella casa familiare a lei assegnata: la situazione economico patrimoniale del resistente è ad oggi più florida di quella della ricorrente, come infra esposto, e gli consente di affrontare con maggior agio gli oneri connessi al rilascio dell'immobile.
Nel resto, il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a (12.02.2019) e (22.09.2022) il Persona_1 Per_2 mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 33.521 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.146 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
È proprietaria di diritto di superficie sull'abitazione dell'ex marito.
Percepisce euro 114 di assegno unico.
pagina 6 di 9 Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono incassi a titolo di emolumenti di euro 36.645 per effetto di aumento di ral e premi (cfr. verbale udienza 13.3.2025); applicate le aliquote di legge, il suo reddito medio mensile per 12 mensilità è di circa 2.250 euro.
Le spese condominiali sulla casa familiare – che sono a carico dell'assegnatario - ammontano ad euro 400 mensili (verbale udienza 13.3.2025); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze
(euro 500) la sua disponibilità mensile residua, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 1.464.
La giacenza media del conto corrente è di euro 9.000.
Il resistente nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi complessivi (comprensivi di redditi da locazione) di euro 57.493, pari – dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca – ad euro 3.603 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; è proprietario della casa familiare di Seregno e di immobile in Milano, locato nel 2023 per 310 giorni, rimborsa mutuo sulla casa familiare di euro 607; possiede euro
47.000 in titoli e la giacenza del conto corrente a dicembre 2024 è di euro 60.000.
Per effetto del rilascio della casa familiare ha reperito nuova soluzione abitativa con oneri allegati di circa
1.200 euro mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ed il mutuo, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.296.
E dunque, la situazione economico patrimoniale del resistente è più florida e gli consente di affrontare i costi di una nuova abitazione (cauzione, eventuali arredi, allacci utenze…) con maggior agio rispetto alla ricorrente.
Per tale ragione la casa familiare viene assegnata a Parte_1
Nel resto, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei minori ed i loro tempi di permanenza presso i genitori, considerato che mediante il rimborso del mutuo sulla casa familiare vengono soddisfatte le esigenze abitative della ricorrente e dei figli e che sta percependo Parte_1
l'assegno unico anche per la quota spettante al resistente (euro 55 mensili circa), si stabiliscono come in dispositivo le modalità con le quali ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli.
La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per entrambi i figli, come sino ad ora avvenuto.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7930 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I.Dispone l'affidamento condiviso di ed;
Per_1 Per_2 pagina 7 di 9 II. Colloca la loro residenza anagrafica presso la madre;
III. assegna alla ricorrente la casa familiare;
IV. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina al rientro da scuola e ogni settimana dal martedì dalla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1 (Natale 2025 con la madre); l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali (Pasqua
2026 con la madre); due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, si stabilisce sin d'ora che negli anni dispari i minori trascorreranno il periodo 1/15 agosto con il padre e quello 16/31 agosto con la madre e viceversa negli anni pari;
V. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai pagina 8 di 9 fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VI. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'Assegno Unico per i figli;
VII. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7930 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 08/04/1985 , con l'avvocato Ilaria Vigano' e Claudia Montorfano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erba, Via Turati n. 2/d;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1978, con l'avvocato Urgesi Giuseppina e l'avv. Veronica Coppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Ceradini, 16 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Alla udienza del 6.5.2025 il legale del resistente si riporta alle sue domande ed evidenzia che in via subordinata il proprio assistito sarebbe disponibile alla conferma dei provvedimenti già assunti dal Tribunale.
I legali della ricorrente evidenziano che la parte sarebbe disponibile a provvedere integralmente alle spese di vestiario, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, se si accollasse le spese condominiali ordinarie della casa coniugale, CP_1 che ammontano ad euro 400 mensili, o comunque un contributo al loro pagamento.
Evidenziano che entrambe le parti hanno azionato procedimenti penali la cui pendenza inibisce la consensualizzazione.
pagina 2 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dall'unione con Parte_1 CP_1
nascevano (12.02.2019) e (22.09.2022); che la coppia viveva nella casa
[...] Persona_1 Per_2 familiare di proprietà del resistente;
che la crisi insorgeva dopo la nascita di , a causa di alcuni suoi Per_2 problemi di salute, che la costringevano a subire un intervento chirurgico, ed alla difficoltà di gestione dei figli;
che il resistente non era in grado di occuparsi in autonomia dei minori;
che tra le parti insorgeva acredine e le discussioni talvolta degeneravano;
di aver dovuto chiedere in un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine; che entrambe le parti lavoravano talvolta in smart working, ma i compiti di accudimento dei minori erano svolti principalmente dalla ricorrente e dalla di lei madre;
che il resistente era proprietario anche di abitazione in Milano, locato con canone mensile di euro 1000 circa;
di essere proprietaria di diritto di superficie dell'immobile precedentemente abitato con l'ex marito;
di lavorare con reddito mensile di euro
1.800 e che il resistente a sua volta lavorava con reddito mensile di euro 2.200; concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, assegnazione a sé della casa familiare;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.000, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio.
Con istanza in data 25.2.2025 la ricorrente esponeva che il clima familiare era divenuto sempre più teso e la convivenza improseguibile;
che il 14.2.2025 tra le parti era scoppiata una lite, culminata con un accesso da parte sua in pronto soccorso, oltre che una denuncia a carico del resistente;
che non intendeva CP_1 andarsene di casa;
concludeva domandando ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'assegnazione a sé della casa familiare.
Il giudice fissava udienza sull'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. .
Si costituiva nel subprocedimento il resistente, il quale esponeva che la casa familiare era di sua proprietà esclusiva e gravata da mutuo che egli stava rimborsando;
che nel gennaio 2024 la ricorrente veniva colpita da crisi epilettica, restava ricoverata in ospedale per 15 giorni e le veniva vietato di guidare per 12 mesi;
che ciò nonostante, ella a settembre 2024 voleva porsi alla guida per portare alla stadio;
di aver Per_1 dovuto diffidare tramite legale la ricorrente dal guidare la macchina;
di essersi sempre occupato dei bambini, anche durante i ricoveri della ricorrente;
di essere quadro e di avere molta flessibilità di orari, anche grazie allo smart working;
che il 14.2.2025, durante una lite insorta perché la ricorrente lo stava registrando, accusandolo di non saper gestire i figli, ella gli sferrava un forte pugno al fianco destro, causandogli frattura composta dell'arco anteriore della costola 11 a destra in prossimità della cartilagine, un pugno al braccio causando l'insorgere due giorni dopo di vistoso ematoma, gli colpiva e stringeva i genitali;
di averle stretto i polsi per difesa e che la ricorrente lo morsicava;
di essersi recato al pronto Soccorso, con pagina 3 di 9 prognosi di giorni trenta a seguito di indagini radiologiche, visita chirurgica, completo di brief risk assessment;
che anche a gennaio 2025 la ricorrente lo aveva aggredito con schiaffi, procurandogli lesioni con prognosi di giorni 6; di aver sporto denuncia e che era stato attivato il codice rosso;
che a fine febbraio
2014 la ricorrente veniva ricoverata nel reparto psichiatria del Niguarda di Milano per depressione con episodi di autolesionismo, ma non accettava di sottoporsi al percorso riabilitativo;
che la nonna materna abitava a soli 5 chilometri dalla casa familiare, si era sempre occupata dei nipoti, e poteva ospitare la figlia;
concludeva per il rigetto della domanda, l'affido esclusivo con collocamento dei figli presso di sé con regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa familiare, che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura mensile di non meno di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% alle spese straordinarie.
Alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
viviamo a Seregno, nella casa familiare di proprietà di , Parte_1 Parte_1 CP_1
c'è un mutuo che sta pagando lui, io contribuisco con 400 euro mensili alle varie spese, lavoro in Deloitte, con reddito mensile di euro 1820 netti, oltre 13ma e 14ma. ho avuto un ingresso maggiore nel 2024 per un aumento di 1000 euro lordi di ral e
1000 euro di premio lordi e l'anno prima se non sbaglio ho avuto 2.000 euro in più di ral. e Parte_2 [...] sono dei miei amici cui in passato ho prestato soldi che poi mi hanno restituito. Abbiamo due bambini, entrambi CP_2 lavoriamo in smart working, e 2 giorni in ufficio, solitamente ci alterniamo nei giorni per dare copertura, la mattina io accompagno i bimbi a scuola e poi lavoro da casa e lo stesso lui, poi ci aiutano mia mamma o la tata. Se dovessi uscire io di casa dovrei trovare una sistemazione, i miei genitori sono separati, mio PA vive in Friuli e mia mamma vive con il suo compagno e non potrei andare a vivere con lei. Sto prendendo l'assegno unico di euro 114 totali, è il 100%. Ho il diritto di superficie sull' appartamento dove vive il mio ex marito, è stato assegnato a lui, c'era l'impegno a cederlo a lui, ma non è ancora stato fatto. sono 4 giorni che non è a casa. CP_1
: la rata di mutuo sulla casa è di euro 604 mensili;
lavoro in Deloitte, ho un reddito Email_1 di 2.200 euro mensili su 14 mensilità, ho avuto premi, l'anno scorso 1000 euro, che sono lordi e tassati, quindi 800 euro netti, e non mi ricordo se ho avuto un aumento di ral negli ultimi tre anni, comunque anche qui parliamo di 1000/1500 euro lordi annui. Sono proprietario di un immobile a Milano, locato a terzi, con canone mensile di euro 1250 con cedolare secca al
21%, le spese condominiali sono già incluse nel canone e poi pago IMU su questo immobile, quindi il netto alla fine dei conti è di 790 euro al mese, io voglio stare a Seregno perché voglio vivere con i miei figli, non voglio andare a Milano, i miei genitori vivono in provincia di Caserta, dovrei trovare un'altra sistemazione. Ho detto quello che ho detto sulla sua capacità di gestione dei bambini perché io li ho sempre gestiti quando c'era bisogno. Sono stato via 4 giorni perché mio PA è stato poco bene. Le spese condominiali della casa familiare sono 400 euro al mese, c'è il portinaio e quattro ascensori, è un palazzo anni 60/70.
IL Giudice ex articolo 473bis.2 e 473bis.15 c.p.c. affidava (12.02.2019) e Persona_1 Per_2
(22.09.2022) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare, e regolamentazione paritetica dei tempi di permanenza presso i genitori;
disponeva che pagina 4 di 9 ciascun genitore provvedesse al mantenimento ordinario dei minori per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il 100% dell'assegno unico per i minori.
Nel costituirsi nel procedimento di merito, ribadiva le medesime difese già articolate nel CP_1 subprocedimento.
Alla udienza del 15.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: questo mese non è andato male, ci parliamo tranquillamente, so che Parte_1 ha trovato questa soluzione abitativa, so che attualmente non può rispettare il provvedimento, a volte abbiamo fatto fatica ad organizzarci e anche i bambini non sanno bene cosa succederà.
: io sono in una casa in condivisione con 4 lavoratori in una stanza di 9 metri Email_1 quadrati e a partire dal 21 marzo ho lasciato la casa familiare, non posso ospitare i bambini, ma posso portarli al parco.
Pago 550 euro al mese. Il contratto è transitorio, ho trovato poi un appartamento in locazione, un bilocale, con contratto sino
a novembre 2026 con canone mensile di euro 1150 mensili oltre a 36 euro di posto auto. Con immissione in possesso dal 2 maggio. Comunque i bambini non potranno avere le stesse comodità della casa coniugale.
Il legale del resistente evidenziava che potrebbe essere d'accordo alla conferma del CP_1 provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c.; il legale della ricorrente ha chiesto rinvio per valutare la possibilità di un accordo.
Alla udienza del 6.5.2025 il legale del resistente si riporta alle sue domande ed evidenzia che in via subordinata il proprio assistito sarebbe disponibile alla conferma dei provvedimenti già assunti dal Tribunale.
I legali della ricorrente evidenziano che la parte sarebbe disponibile a provvedere integralmente alle spese di vestiario, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, se si accollasse le spese condominiali ordinarie della casa coniugale, CP_1 che ammontano ad euro 400 mensili, o comunque un contributo al loro pagamento.
Evidenziano che entrambe le parti hanno azionato procedimenti penali la cui pendenza inibisce la consensualizzazione.
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(12.02.2019) e (22.09.2022) vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, stanti il disposto dell'articolo 337 bis e segg. del codice civile e l'assenza allo stato di concreti e specifici elementi che debbano indurre ad una deroga a quanto previsto in via ordinaria dalla normativa in materia.
Prima della cessazione della convivenza invero il nucleo familiare era caratterizzato da un clima di grande conflittualità reciproca, che aveva determinato un'escalation di liti agite anche sul piano fisico (cfr. a) raccomandata del legale del resistente di settembre 2024 alla ricorrente, diffida dal guidare l'auto, documento 5 resistente;
b) documento depositato nel fascicolo principale dalla ricorrente il 25.2.2025 con referto pronto soccorso del 14.2.2025, ecchimosi;
c) documento 6 resistente, foto ematoma braccio;
d) documenti 9 e 10 resistente referto del 21.1.2025 pronto Soccorso e foto con ferita labbro;
e) documento 7 pagina 5 di 9 resistente, referto Pronto soccorso del 14.2.2025 con frattura;
f) documento 17 resistente foto dito morsicato).
Tale situazione ha indotto il Tribunale ad assumere provvedimenti anche d'ufficio ex articoli 473bis.2 e
473bis.15 c.p.c. a tutela dei minori, per consentire l'immediata interruzione della convivenza tra le parti
(foriera di liti e violenze) e la regolamentazione in via provvisoria dei rapporti personali ed economici, a miglior tutela degli interessi morali e materiali dei minori stessi.
Cessata la convivenza, alla udienza del 15.4.2025 le parti non hanno evidenziato alcuna criticità nella gestione dei minori, e la stessa ricorrente ha affermato : questo mese non è andato male, ci parliamo tranquillamente.
Le parti hanno poi chiesto un rinvio per verificare ipotesi conciliative, ipotesi sfumate essenzialmente per questioni economiche (cfr. verbale 6.5.2025).
Non si ravvisano dunque allo stato elementi che debbano indurre ad una deroga all'affido condiviso.
Il tempi di permanenza dei minori presso i genitori vengono regolamentati in modo paritetico, stante lo svolgimento da parte di entrambi di attività lavorativa in smart working per buona parte della settimana e l'organizzazione fino a qui spontaneamente assunta: alla udienza del 13.3.2025 è emerso invero che le parti già da tempo organizzavano gli orari lavorativi in modo da occuparsi pariteticamente dei figli, con l'aiuto della nonna materna e di una tata.
I predetti elementi inducono a ritenere tale organizzazione allo stato la più idonea alla gestione dei minori, e degli impegni lavorativi dei genitori.
Il collocamento anagrafico dei minori resterà con la madre, nella casa familiare a lei assegnata: la situazione economico patrimoniale del resistente è ad oggi più florida di quella della ricorrente, come infra esposto, e gli consente di affrontare con maggior agio gli oneri connessi al rilascio dell'immobile.
Nel resto, il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a (12.02.2019) e (22.09.2022) il Persona_1 Per_2 mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 33.521 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.146 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
È proprietaria di diritto di superficie sull'abitazione dell'ex marito.
Percepisce euro 114 di assegno unico.
pagina 6 di 9 Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono incassi a titolo di emolumenti di euro 36.645 per effetto di aumento di ral e premi (cfr. verbale udienza 13.3.2025); applicate le aliquote di legge, il suo reddito medio mensile per 12 mensilità è di circa 2.250 euro.
Le spese condominiali sulla casa familiare – che sono a carico dell'assegnatario - ammontano ad euro 400 mensili (verbale udienza 13.3.2025); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze
(euro 500) la sua disponibilità mensile residua, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 1.464.
La giacenza media del conto corrente è di euro 9.000.
Il resistente nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi complessivi (comprensivi di redditi da locazione) di euro 57.493, pari – dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca – ad euro 3.603 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; è proprietario della casa familiare di Seregno e di immobile in Milano, locato nel 2023 per 310 giorni, rimborsa mutuo sulla casa familiare di euro 607; possiede euro
47.000 in titoli e la giacenza del conto corrente a dicembre 2024 è di euro 60.000.
Per effetto del rilascio della casa familiare ha reperito nuova soluzione abitativa con oneri allegati di circa
1.200 euro mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ed il mutuo, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.296.
E dunque, la situazione economico patrimoniale del resistente è più florida e gli consente di affrontare i costi di una nuova abitazione (cauzione, eventuali arredi, allacci utenze…) con maggior agio rispetto alla ricorrente.
Per tale ragione la casa familiare viene assegnata a Parte_1
Nel resto, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei minori ed i loro tempi di permanenza presso i genitori, considerato che mediante il rimborso del mutuo sulla casa familiare vengono soddisfatte le esigenze abitative della ricorrente e dei figli e che sta percependo Parte_1
l'assegno unico anche per la quota spettante al resistente (euro 55 mensili circa), si stabiliscono come in dispositivo le modalità con le quali ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli.
La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per entrambi i figli, come sino ad ora avvenuto.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7930 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I.Dispone l'affidamento condiviso di ed;
Per_1 Per_2 pagina 7 di 9 II. Colloca la loro residenza anagrafica presso la madre;
III. assegna alla ricorrente la casa familiare;
IV. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina al rientro da scuola e ogni settimana dal martedì dalla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1 (Natale 2025 con la madre); l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali (Pasqua
2026 con la madre); due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, si stabilisce sin d'ora che negli anni dispari i minori trascorreranno il periodo 1/15 agosto con il padre e quello 16/31 agosto con la madre e viceversa negli anni pari;
V. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai pagina 8 di 9 fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VI. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'Assegno Unico per i figli;
VII. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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