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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2370 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. Parte_1 Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LOJACONO Controparte_1
ANNA MARIA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2019, il ricorrente promuoveva dinanzi a questo
Tribunale opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo n.
068802901900006737000 disposto sul veicolo (targato DX84489) notificato in data
30.5.2019, limitatamente all'avviso di addebito n. 36820180032056481000, notificato in data 18.1.2019, avente ad oggetto contributi gestione separata, relativi all'anno CP_2
2011, per un importo complessivo pari ad euro 2.512,06.
Parte ricorrente lamentava l'inesistenza del preavviso di fermo in quanto privo di firma, nonché la prescrizione dei crediti previdenziali, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso ed il preavviso di fermo.
Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo la caducazione del fermo amministrativo impugnato, la declaratoria di non debenza delle somme riportate nei presupposti avvisi di addebito e di insussistenza del diritto del Concessionario di azionare i relativi crediti in via esecutiva.
Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della domanda.
All'odierna udienza le parti depositavano note di trattazione scritta all'esito delle quali il
Giudice decideva la controversia, di carattere documentale.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità proposta dalla ricorrente circa la nullità o inesistenza della notificazione operata dall'Agente per la Riscossione.
Occorre difatti evidenziare che l' ha prodotto agli atti del giudizio la notifica del CP_3 provvedimento di fermo amministrativo notificati a mezzo pec.
Lamenta l'opponente l'intervenuta prescrizione dei contributi e dei premi ma tale doglianza, in quanto afferente al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore (nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in CP_2 motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n. 18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n.
265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”.
La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU.
7514/2022), ha infatti precisato che: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex
1188 c.c.”
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in ragione della sussistenza di contrasti risolti solo con la sentenza richiamata, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021 Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. Parte_1 Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LOJACONO Controparte_1
ANNA MARIA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2019, il ricorrente promuoveva dinanzi a questo
Tribunale opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo n.
068802901900006737000 disposto sul veicolo (targato DX84489) notificato in data
30.5.2019, limitatamente all'avviso di addebito n. 36820180032056481000, notificato in data 18.1.2019, avente ad oggetto contributi gestione separata, relativi all'anno CP_2
2011, per un importo complessivo pari ad euro 2.512,06.
Parte ricorrente lamentava l'inesistenza del preavviso di fermo in quanto privo di firma, nonché la prescrizione dei crediti previdenziali, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso ed il preavviso di fermo.
Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo la caducazione del fermo amministrativo impugnato, la declaratoria di non debenza delle somme riportate nei presupposti avvisi di addebito e di insussistenza del diritto del Concessionario di azionare i relativi crediti in via esecutiva.
Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della domanda.
All'odierna udienza le parti depositavano note di trattazione scritta all'esito delle quali il
Giudice decideva la controversia, di carattere documentale.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità proposta dalla ricorrente circa la nullità o inesistenza della notificazione operata dall'Agente per la Riscossione.
Occorre difatti evidenziare che l' ha prodotto agli atti del giudizio la notifica del CP_3 provvedimento di fermo amministrativo notificati a mezzo pec.
Lamenta l'opponente l'intervenuta prescrizione dei contributi e dei premi ma tale doglianza, in quanto afferente al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore (nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in CP_2 motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n. 18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n.
265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”.
La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU.
7514/2022), ha infatti precisato che: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex
1188 c.c.”
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in ragione della sussistenza di contrasti risolti solo con la sentenza richiamata, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021 Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO