Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza dell'11.02.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 26.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 16.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14393 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Duilio Rinaldo) Parte_1
opponente
E
(Avv. Vincenza Hellen Montesanto) Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del 22.10.2021, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4088/2021 emesso, su ricorso di , Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 08.09.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza di , il Tribunale di Controparte_1
Palermo ha ingiunto ad il pagamento della complessiva somma di € 6.344,00, quale Parte_1
onorario dovuto in esecuzione dell'incarico di Ctu conferitogli nel giudizio civile n. 2121/2017,
oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 22.10.2021 ha eccepito, preliminarmente, il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte, non essendo stata l'attività dell'opposto resa nel suo interesse;
contestando anche il quantum della pretesa,
l'opponente ha instato per la revoca del d.i.
Resistendo all'opposizione, ha contestato le avverse difese, invocando la Controparte_1
conferma del d.i. impugnato.
Ciò detto, mette conto osservare, preliminarmente, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Secondo granitica giurisprudenza di legittimità, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n.
5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00). Ed allora, facendo applicazione dei surriportati principi generali posti in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è da dire che parte ingiungente ha sufficientemente provato l'esistenza del credito azionato con il d.i.
In concreto, non è contestato ma è anzi documentalmente provato che è Controparte_1
stato nominato Ctu nell'ambito del procedimento n. 2121/2017 R.G. pendente innanzi al Tribunale
di Palermo, sez. V specializzata nelle imprese, e che, con decreto del 24.09.2019, il Giudice ha liquidato in favore dello stesso la somma di € 5.000,00 oltre accessori, ponendola a carico dell'attrice e di uno dei convenuti, (cfr. verbale di udienza del Parte_2 Controparte_2
14.05.2018 e decreto di liquidazione n. 791/2019 allegati al fascicolo dell'opposto).
Sostiene l'opponente di non essere passivamente legittimato rispetto alla richiesta monitoria, in quanto, con il decreto di liquidazione, il Giudice ha posto le spese della ctu a carico della Pt_2
e del solo convenuto , in via solidale;
gli accertamenti del Ctu non avrebbero
[...] CP_2
riguardato il suo operato;
la – parte attrice nel giudizio n. 2121/2017 – avrebbe rinunciato Pt_2
agli atti del giudizio nei propri confronti e, accettata la rinuncia da parte sua, il processo si sarebbe estinto (limitatamente alla propria posizione) – come è, in effetti, stato dichiarato con la sentenza n.
3572/2023, intervenuta nel corso di questo giudizio, con cui è stato posto a carico dei convenuti il compenso liquidato con decreto del 24.09.2019 in favore Controparte_3
dell'odierno opposto (cfr. sentenza prodotta dall'opponente).
Siffatte censure non possono essere condivise.
Innanzi tutto, è bene ricordare che, secondo il Supremo Collegio, la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali.
Ne consegue che l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Civ., n. 23586/2008). A poco rileva, dunque, che, con il decreto di liquidazione del 24.09.2019, il compenso del Ctu sia stato posto a carico della e di uno dei convenuti ( ) e non (piuttosto o anche) Parte_2 CP_2
a carico del . Pt_1
In ordine al difetto di legittimazione dell'opponente per intervenuta estinzione del giudizio nei propri confronti, va osservato che, recentissimamente intervenuta sulla questione, la Corte di
Cassazione ha sancito il principio di diritto, secondo cui, in caso di conciliazione tra le parti, e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della nomina del Ctu (Cass. Civ, sez. II, n. 28572/2023).
Una volta iniziate le operazioni peritali, infatti, le parti sono tenute in via solidale a corrispondere il compenso al Ctu, perché l'attività è stata compiuta anche nel loro interesse.
Nel caso in esame, vero è che la sentenza del 17.07.2023 ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio tra l'attrice e il convenuto (odierno opponente) a seguito della rinuncia agli atti Pt_1
formulata dalla prima l'08.01.2019 e l'accettazione del secondo del 09.01.2019; ma è vero, altresì,
che siffatte rinuncia ed accettazione siano state pronunciate successivamente alla nomina del Ctu,
allo svolgimento delle operazioni peritali e al deposito della perizia definitiva.
Dalla documentazione in atti emerge, invero, che l'incarico di Ctu sia stato assunto dall'opposto all'udienza del 14.05.2018 e che le operazioni peritali abbiano avuto inizio il 22.05.2018; ancora più significativamente, è dimostrato per tabulas che la bozza della perizia sia stata oggetto di contestazioni da parte del , che inoltrò al perito le proprie osservazioni, a cui il Pt_1 CP_1
ha dato riscontro nell'elaborato definitivo allegato dall'opposto.
[...]
Mal si comprende, dunque, come possa l'opponente contestare di avere avuto interesse alla disposta ctu, avendo lo stesso attivamente partecipato alle operazioni.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dal ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate da parte opponente, il diritto di credito azionato da deve reputarsi Controparte_1
sussistente nella misura oggetto della sua iniziale prospettazione;
consegue da ciò che il decreto ingiuntivo va confermato, con il rigetto dell'interposta opposizione. Non può, infine, non rilevarsi che parte opposta ha, con le note conclusive del 07.01.2025, rappresentato che “il Sig. , a seguito di una procedura esecutiva presso terzi, ha saldato quanto Pt_1
dovuto in favore del predetto professionista in virtù del decreto azionato”.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposto, occorre precisare che l'accoglimento di siffatta domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità
del danno sofferto): il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma postula la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. Civ., sez. II, n. 3993/11).
In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., postula la configurabilità di un abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla controparte;
e dunque, la parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve ritenersi gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ., sez. lav., n. 9080/13).
Ciò rilevato, non può trovare accoglimento la proposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
nell'ipotesi in cui, come nella specie, non emergano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato, anche in considerazione del difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto dall'opposto che non possa essere adeguatamente compensato dalla rifusione delle spese del giudizio, avendo, peraltro, sotto il profilo del merito, la domanda del ricorrente trovato integrale ristoro.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.377,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 febbraio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina