Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6327 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12348/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/06/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
CP_1
- OPPOSTA
Sono presenti: l'Avv GI de CC per l opponente che si riporta a tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito ed alle note redatte e ne chiede l'integrale accoglimento impugnando le avverse note poiché infondate in fatto e diritto . È altresì, presente per delega dell'Avv. Giuseppe di Martino, l Avv Alfredo Franco che si riporta ad ogni scrit- to difensivo e alle note redatta ed impugna ogni avverso atto e richiesta.
Il giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
12348/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
1
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 12348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
(P.Iva ), con sede in Napoli al- Parte_1 P.IVA_1
la via della Sanità n. 133, in persona del suo legale rapp.te p.t Alfredo (CF: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Pretis n. 88, C.F._1 presso lo studio dell'avv. GI De CC (C.F. ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC:
Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. e P.I.: ), con sede in Napoli al Viale di Augusto CP_1 P.IVA_2
nr. 9, in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig.ra , elett.te dom.ta in Controparte_2
Giugliano in Campania (Na) alla Via Lago Patria nr.7, presso lo studio dell'Avv. Di
Marino Giuseppe (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, in C.F._3
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PEC:
[...]
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate in data odierna
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertan- Parte_1
to, va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 2326/2022 del 28/03/2022 va confer- mato.
È necessario premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a co- gnizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha ri-
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chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secon- do corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventual- mente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verifica- re la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probato- rio, acquisito in corso di causa. A fronte di ciò, deve essere invertito il riparto dell'onere della prova, così che non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare la debenza della somma, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità
o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto.
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le circostanze secondo cui, la stipulava con la un Parte_1 CP_1
contratto della durata di 60 mesi per la fornitura di caffè, da utilizzare nell'esercizio del- la propria attività di e che da detto rapporto di fornitura scaturiva un Parte_2
credito portato dalla n. 1398/20 del 15/06/2020, a suo dire solo parzialmente pagata e dalle fatture n. 2500/20 del 12/08/2020, n. 675/21 del 03/02/2021, n. 2358/21 del
21/04/2021, n. 4539/21 del 07/07/2021, n. 7524/21 del 28/10/2021, rimaste insolute no- nostante i solleciti di pagamento notificati all'opponente in data 03.11.2021 (cfr. all. 13
– fasc. parte opposta) ed allegate dall'opposta agli atti a fondamento della propria prete- sa (cfr. all.ti da 4 a 9 – fasc. parte opposta).
Risulta altresì che, secondo quanto previsto all'art. 6 del contratto, l'opponente richie- deva alla in comodato gratuito alcuni macchinari, in particolare, macchina CP_1
da caffè espresso SAN MARCO 3 GR, un macinodosatore per caffè tostato della Mar- caf Iuxor 380, un depuratore 12lt manuale, alcuni macchinari usati, nonché tazzine da caffè e da cappuccino, per un valore di € 5.856,00, in virtù del quale la società opponen- te si obbligava ad acquistare 4800 kg di caffè “Miscela Arabica” al prezzo di euro 13,50 oltre IVA.
Del pari risulta che detto contratto, in caso di inadempimento delle obbligazioni, all'art. 4 prevedeva il pagamento di una penale consistente nell'obbligo della società sommini- strata di acquisto, con pagamento della somma risultante dal costo, dei beni dati in co- modato, nonché di un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente dalle parti
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pari ad € 3,00, per ciascun kg di merce mancante, fino al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal contratto e salvo il risarcimento del maggior danno.
Orbene, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava sull'opposta che, nella specie, forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del pro- prio credito.
Ed infatti l'opposta depositava in giudizio copia delle fatture aventi ad oggetto l'indicazione della merce venduta emesse a seguito della consegna dei macchinari og- getto di comodato avvenuta in data 15.06.2020, tutte sottoscritte dall'opponente per ac- cettazione e dallo stesso mai contestate, nonché vari solleciti di pagamento e la pec di messa in mora muniti di avvenuta consegna inviate alla in data Parte_1
03.11.2021, del pari mai contestate prima del presente giudizio (cfr. doc. 13 – fasc. par- te opposta).
Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto in- giuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla par- te che vuole giovarsene. Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui, come nella specie, la parte contro la quale sono prodotte, contesti il diritto anche relativamen- te alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del de- creto ingiuntivo può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo nel giudizio di opposizione, di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documenta- zione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n.
9685/2000).
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le fatture depositate in giudizio dall'opposta sono idonee a fondare la sussistenza del credito dalla stessa vantato, essendo le stesse supportate da ulteriori documenti probatori comprovan- ti l'avvenuta consegna della merce somministrata oggetto del contratto, la cui prova, in
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materia di contratto di somministrazione e comodato, come quello in esame, spetta alla società somministrante.
Ed infatti, unitamente alle dette fatture, l'opposta depositava in giudizio altresì il DDT
n. 176 di consegna della merce avvenuta tramite corriere in data 15.06.2020, dalla lettu- ra del quale risulta chiaramente la sottoscrizione da parte di , legale Parte_1
rappresentante della società opponente, nel campo indicato come “Firma del Destinata- rio” (cfr. all. 11 – fasc. parte opposta), documenti, peraltro, mai contestatati né discono- sciuti dalla società opponente.
A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di one- re della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di fornitu- ra, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In pre- senza di bolle di consegna la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mezzi” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora, “nel con- tratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo” (cfr. ex mul- tis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 646; Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2017, n.
16985).
Analoghe considerazioni non possono muoversi con riguardo all'opponente, il quale non forniva sufficiente prova in giudizio dei fatti modificativi ovvero estintivi della pre- tesa vantata dall'opposta.
Ed infatti quali motivi di opposizione la deduceva la nullità del contratto Parte_1
de quo per mancanza dell'indicazione della data di sottoscrizione e del termine di decor- renza delle obbligazioni ivi contenute. Del pari deduceva che il contratto depositato dall'opposta in atti riportasse delle abrasioni in corrispondenza della marca e della ma- tricola identificativa della macchina da caffè concessa in comodato, con la conseguente impossibilità di stabilire con certezza quale fosse il macchinario effettivamente conse- gnato.
Orbene dette deduzioni sono da ritenersi prive di fondamento, in quanto superate dalla stessa documentazione depositata in giudizio dall'opposta.
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Sul punto preliminarmente giova sottolineare che, in un contratto di somministrazione con comodato, come quello in esame, la mancanza della data di sottoscrizione e di de- correnza delle relative obbligazioni non incide sulla sua validità, in quanto non è richie- sta dalla legge a pena di nullità. Ed infatti, in mancanza di detta sottoscrizione, il con- tratto può comunque considerarsi in vigore dal momento della sua effettiva esecuzione, nella specie, dalla prima fornitura del materiale oggetto dello stesso ovvero dall'emissione della prima fattura avente ad oggetto la fornitura della merce sommini- strata, peraltro, nella specie, mai contestata dall'opponente, nonchè dalla consegna dei macchinari che, come detto, risulta sufficientemente provata dall'opposta.
A tanto si aggiunga che, sebbene il contratto de quo manchi dell'espressa indicazione della data della stipula, quest'ultima può comunque evincersi da ulteriori documenti de- positati in giudizio dall'opposta, in particolare dai DDT di consegna dei macchinari og- getto del contratto, tutti sottoscritti dall'opponente destinatario, dalla lettura dei quali emerge che detta consegna sia avvenuta in data 15.06.2020 contestualmente alla sotto- scrizione del contratto, circostanza che, peraltro, trova espressa corrispondenza nel con- tenuto del contratto stesso.
Ed infatti il contratto de quo non solo risulta controfirmato dal legale rappresentante della società opponente, della quale firma, peraltro, non vi è stato alcun disconoscimen- to da parte dello stesso, ma l'art. 6 espressamente prevede che, contestualmente alla sua stipula, su richiesta ed accettazione della somministrata , la si Parte_1 CP_1
obbligava a consegnarle in comodato gratuito alcuni macchinari, della cui effettiva con- segna, come detto, fornisce sufficiente prova.
A tanto si aggiunga che, la data della sottoscrizione corrispondente alla consegna dei macchinari è la stessa indicata nella Pec di messa in mora inviata dalla CP_1 all'opponente in data 03.11.2021 e dallo stesso mai contestata.
Analoghe considerazioni possono muoversi altresì con riguardo alla seconda eccezione sollevata dall'opponente relativa all'abrasione della marca e del numero di matricola dei macchinari oggetto del contratto de quo. Ed infatti, sebbene tali dati sembrino nel con- tratto essere state oggetto di correzione, è anche vero che la marca e il relativo numero di matricola sono riportati nella Pec di messa in mora inviata all'opponente in data
03.11.2021, nonché risultano corrispondenti a quelli indicati sui predetti DDT regolar- mente dallo stesso sottoscritti ed accettati.
A tanto si aggiunga che, l'opponente non è neanche riuscito a provare quanto dedotto perché i testimoni indicati, sebbene ritualmente citati, non si sono mai presentati in giu-
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dizio e, pertanto, anche le deduzioni richieste dall'opponente con i capi di prova sono rimaste sfornite di valido fondamento probatorio.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dalla Parte_3
va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 2326/2022 del 28/03/2022
[...]
va confermato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'attore ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risulta- ta soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del compor- tamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a parteci- pare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si ricono- sce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refu- sione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. il- lecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del dirit- to o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Tanto premesso, nel caso di specie, non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che sia stato di- mostrato il dolo o la mala fede della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ, mod. ed i minimi solo per l'agevole fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni ulteriore eccezione, così prov- CP_3
vede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della
[...] CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto:
[...]
- Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2326/2022 dichiarandolo definitiva- mente esecutivo;
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- condanna la , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 20.492,60 in favore della oltre interessi legali di mora artt. 4 e 5 del Dlgs 231/02 CP_1
dalla domanda sino al relativo soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3,
c.p.c. perchè infondata;
- Condanna la , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento della somma di €5.077,00 in favore della per competenze, oltre spese generali nella misura del CP_1
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, se dovute, con attribuzione al procu- ratore antistatario Avv. Giuseppe Di Marino
E' verbale. Napoli, il 23.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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