Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
2564/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2564/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Torre Annunziata (NA) alla Via Vittorio Veneto n.111, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianpaolo Aversa presso il cui studio, in Torre Annunziata al Corso Umberto I n.208,
è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall' avv.
Fausta Antonella Cirillo (C.F.: ), con la quale elettivamente domicilia in C.F._3
Torre Annunziata al Corso Umberto I, n. 47/E, in virtù di procura alle liti ed elezione di domicilio in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 27 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del
28 novembre 2024, parte ricorrente si è riportata al ricorso ed alle richieste ivi formulate chiedendone l'accoglimento. In particolare evidenziava come dalla documentazione in atti risultasse l'oramai raggiunta indipendenza della figlia , trasferitasi anche a vivere per conto suo ER presso una nuova abitazione in Torre Annunziata alla Via EN n.9, come da certificato di
1
Con note di trattazione scritta depositate in data 27.11.2024, parte resistente insisteva per il rigetto della domanda, evidenziando come entrambi i figli della coppia non potessero considerarsi economicamente autosufficienti, stante la precarietà dell'occupazione lavorativa e l'esiguità degli importi retributivi percepiti, tali da non consentirne l'autonomia. Quanto alla posizione economica del ricorrente, la contestava un peggioramento delle sue condizioni di vita, evidenziando CP_1 come lo stesso attualmente vivesse unitamente alla nuova compagna in una casa di proprietà di quest'ultima, non essendo quindi gravato del pagamento di alcun canone di locazione e potendo anche godere del contributo economico della predetta, impiegata e percettrice di reddito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 29.05.2024, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata n.
1524/2021 del 19 luglio 2021, confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3709 del
7.09.2022 e passata in giudicato come da certificazione di cancelleria del 26.05.2023, la quale recependo gli accordi di cui al ricorso congiunto di divorzio depositato in data 30.03.2021: A) ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torre
Annunziata in data 29.08.1998 da e ordinando i connessi adempimenti Parte_1 CP_1 di legge;
B) ha disposto a carico di un assegno mensile di complessivi € 450,00 – da Parte_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT - a titolo di concorso per il mantenimento dei figli
( nata il [...]) e ( nato il [...]), a quella data entrambi ER Persona_3 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, oltre al 50% di spese straordinarie necessarie per i ridetti figli.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che, nelle more, era venuta a cambiare la situazione di entrambi i figli della coppia che, già maggiorenni alla data della pronunzia in oggetto, avevano conseguito l'indipendenza economica inserendosi nel mondo del lavoro;
in particolare il ricorrente deduceva che il figlio risultava occupato presso Tecnologie Industriali s.r.l. Persona_3
(C.F./P.IVA: , mentre la figlia aveva avuto diversi impieghi presso varie P.IVA_1 ER
Ditte e da ultimo lavorava presso la Gruppo di Fiore s.r.l. (C.F./P.IVA: ); che nelle P.IVA_2 more anche la condizione economica del ricorrente era mutata in peius, essendo gravato del pagamento di due prestiti contratti per far fronte alle esigenze familiari, rispettivamente con la
Santander Consumer per l'importo mensile di € 303,85 e con la Compass per l'importo mensile di € 254,33, nonché di un pignoramento presso terzi posto in essere dalla Soget spa per € 173,63 mensili;
che inoltre il , non riuscendo ad onorare il pagamento delle rate del mutuo contratto Pt_1 per l'acquisto della casa familiare, ove la abitava unitamente ai figli della coppia, aveva CP_1 subito dapprima un pignoramento immobiliare con conseguente vendita all'asta del bene e successivamente, conclusasi la procedura con dichiarazione di incapienza per circa 50.000,00 euro, Parte un successivo atto di precetto da parte della per il recupero della restante somma;
che il ricorrente aveva costituito anche un nuovo nucleo familiare, sin dall'epoca della separazione, allietato dalla nascita di due figli, EN (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_4
Greco il 25.07.2012), del cui mantenimento era gravato;
che a fronte di tale situazione debitoria il
[..
[...] , dipendente della società “Villa delle Querce” Spa presso la Clinica Santa Maria La Bruna di Pt_3
Torre del Greco, percepiva una retribuzione mensile, al netto della cessione del quinto dello stipendio, pari ad € 1400,00 mensili. Evidenziava altresì il ricorrente – richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione – che il venir meno dell'obbligo di mantenimento fosse conseguenza dello status di indipendenza economica che può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentire ai figli un reddito corrispondente alla propria professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno”. (Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent. n.° 1761 del
2008).
Pertanto , alla stregua della mutata situazione dei figli e – Parte_1 ER Persona_3 certamente sopravvenuta rispetto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio - chiedeva la integrale eliminazione di tale assegno di mantenimento posto a suo carico, ovvero almeno una sensibile riduzione, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 10.10.2024 si costituiva la resistente contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare le resistente contestava che i figli avessero raggiunto una propria indipendenza economica;
deduceva, infatti, che la figlia aveva sempre lavorato con contratti di lavoro ER precari di breve durata e con una retribuzione modesta, tale comunque da non consentirle una piena autonomia, mentre il figlio si trovava alla sua prima esperienza lavorativa con un Persona_3 contratto a tempo determinato con scadenza ad ottobre 2024, senza alcuna garanzia di stabilizzazione;
che, stante la precarietà di tali impieghi, i ragazzi non potevano considerarsi come definitivamente inseriti nel contesto lavorativo di riferimento con la conseguenza che, venuto meno l'obbligo di mantenimento, in ipotesi di interruzione del rapporto lavorativo, gli stessi si sarebbero trovati privo di sostegno economico;
che, inoltre, del tutto indimostrato era il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente che, già all'epoca del divorzio, era onerato del mantenimento dei figli nati dalla nuova relazione, era gravato del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed aveva in essere la dedotta situazione debitoria, ad eccezione dell'unico prestito contratto con la Compass nell'anno 2023 per motivi che nessuna attinenza avevano con le esigenze del nucleo familiare;
che, di contro, la resistente viveva in uno ai figli in uno stato di grande precarietà economica;
che, infatti, a seguito del pignoramento immobiliare e della conseguente vendita all'asta dell'immobile ove abitavano, la ed i figli, CP_1 avevano necessariamente dovuto trasferirsi in un immobile concesso in comodato precario da un amico di famiglia, di fatto riuscendo a vivere solo grazie alla percezione del reddito di cittadinanza di € 700,00 mensili ed all'aiuto del padre della resistente;
che, tuttavia, divenuti i figli maggiorenni l'erogazione del reddito era stata sospesa ed il nucleo familiare riusciva a sopravvivere solo grazie al contributo economico di e i quali, con spirito di sacrificio e per necessità ER Persona_3 si erano inseriti nel mondo del lavoro adattandosi ad ogni impiego, pur se precario e mal retribuito;
che la , oramai sessantaduenne e priva di qualificazione professionale, pur cercando un CP_1
3 impiego non era riuscita a trovare una stabile occupazione, limitandosi a svolgere lavori saltuari come donna delle pulizie con un guadagno di circa 20,00 euro settimanali.
Tanto dedotto, la resistente si opponeva pertanto alla richiesta modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la conferma o almeno solo una riduzione dell' assegno di mantenimento stabilito;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza dell'11.11.2024, veniva disposta l'audizione delle parti ed all'esito, i rispettivi difensori si riportavano ai rispettivi atti ed in mancanza di richieste istruttorie, stante il, carattere meramente documentale della controversia, chiedevano rinviarsi la causa ad altra udienza per la discussione, ai sensi dell'art 473-bis. 22 ultimo comma c.p.c.; il giudice delegato, quindi, in via provvisoria e urgente non disponeva alcuna modifica delle condizioni di divorzio e preso atto della richiesta delle parti, rinviava alla successiva udienza del 28 novembre 2024 per discussione.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del
28 novembre 2024, parte ricorrente evidenziava altresì che la figlia si sarebbe ER definitivamente trasferita in un'abitazione autonoma, effettuando il cambio di residenza, e che avrebbe oramai una propria vita autonoma ed indipendente, come da certificato allegato al ricorso introduttivo, tanto da essere stata espunta anche dallo stato di famiglia e dal modello ISEE della resistente.
La resistente, con note depositate in data 27.11.2024 si riportava al contenuto della comparsa ed insisteva per il rigetto della domanda.
Il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 10.12.2024 riservava la causa in decisione al collegio.
2. La domanda spiegata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione controversa è quella relativa alla permanenza o meno dell'obbligo, in capo a Pt_1 felice di contribuire al mantenimento de3i figli maggiorenni e . ER Persona_3
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come
4 si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Ciò posto si richiama lo stabile indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'avanzare dell'età del figlio non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni ed alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente sicchè "il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata" (vd. Cass.
Civ., Sez. I, 02/12/2021, n. 38366).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cassazione 11.3.2022 n. 8049) e che "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad
5 ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso". (vedi Cassazione civile sez. I,
31/07/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 31/07/2023), n.23133 Cass.n.29264/2022; conf. Cass.
38366/2021).
Nella specie è pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato ( cfr. allegati della produzione di parte ricorrente e buste paga allegate alla produzione di parte resistente) che la figlia ER
(nata il [...]) ormai quasi venticinquenne, lavori da circa quattro anni, sebbene alle dipendenze di diverse società con contratti tutti a tempo determinato e che dal 30.09.2023 lavori alle dipendenze del Gruppo Di Fiore srl con la qualifica di commessa ed una retribuzione di €
630,00 mensili, mentre il figlio sia stato assunto a far data dal 23.05.2023 presso la Persona_3
“Tecnologie Industriali srl” come addetto alle pulizie, con una retribuzione di e 1.480,00 mensili.
Dalle busta paga allegate emerge che entrambi i rapporti lavorativi sono a tempo determinato: quello di con scadenza 30.09.2024 e quello di con scadenza 28.07.2024, Persona_3 ER sebbene in sede di audizione, all'udienza dell'11.11.2024, entrambe le parti abbiano dato atto del fatto che i rapporti di lavoro erano ancora in essere alla data di udienza.
Dal certificato di residenza allegato alla produzione di parte ricorrente, poi, emerge che la figlia si è oramai definitivamente trasferita presso altra abitazione, alla via S. EN n.9, ER lasciando l'abitazione familiare.
Ciò posto il Collegio non può che rilevare che vi è prova documentale della raggiunta indipendenza economica della figlia la quale completato il proprio percorso di studi, risulta oramai ER inserita nel mondo del lavoro da quasi quattro anni, sebbene con contratti a tempo determinato che, tuttavia, come è dato evincere dalla documentazione trasmessa dal centro dell'impiego, le hanno consentito di lavorare sostanzialmente senza soluzione di continuità; la stessa, inoltre, per come emerge dal certificato di residenza allegato, ha trovato anche una soluzione abitativa autonoma ed indipendente, non risultando più convivente con la resistente.
Invero la circostanza, pure evidenziata da parte resistente, che l'incarico sia a tempo determinato, non osta al riconoscimento della raggiunta indipendenza economica. Infatti, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 40282 del 15/12/2021).
Ritiene il collegio che, nel caso che ne occupa, il lungo periodo lavorativo della figlia , la ER quale oramai lavora da quasi quattro anni, la misura della retribuzione percepita, pari ad € 630,l00 mensili, il reperimento di un'autonoma abitazione, inducono a ritenere che la figlia si sia ER oramai inserito nel contesto lavorativo assumendo una sua indipendenza economica;
ne consegue che il relativo obbligo imposto al ricorrente, relativo al mantenimento dello stesso, non può che essere revocato.
6 Ad abundantiam, rileva inoltre il collegio che dal certificato di residenza è emerso anche che la convivenza con la madre è oramai cessata.
A tal riguardo va evidenziato come per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, “in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.”( da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del
20/08/2020)
La percezione dell'assegno da parte del genitore collocatario, quindi, trova ragion d'essere proprio nel rapporto di convivenza con l'avente diritto e con la conseguente necessità di anticipare l'esborso delle somme necessarie al suo mantenimento, di talchè anche solo la cessazione di tale convivenza costituisce presupposto per la revoca dell'assegno nei confronti del predetto genitore, oramai non più convivente.
Analogo discorso è a farsi con riferimento al figlio il quale risulta assunto da quasi Persona_3 due anni alle dipendenze della Tecnologie Insustriuali srl con una retribuzione netta mensile di €
1.480,00, come emergente dalla bista paga allegata;
ciò che consente senz'altro di ritenere lo stesso oramai autonomo economicamente.
Quanto alla decorrenza della riconosciuta revoca, questa deve individuarsi nel giorno del deposito del ricorso, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in proposito.
Si afferma, condivisibilmente, invero, che in caso di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 - applicabile analogicamente al caso di revisione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l'art. 445 cod. civ. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell'entità della somministrazione di denaro connessa a uno “status” (di coniuge divorziato o separato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Principio utilizzato dalla Suprema Corte a conferma dell'interpretazione di un titolo esecutivo, nel giudicare - con riguardo ad un'opposizione all'esecuzione forzata - di un motivo di ricorso, con il quale ci si doleva che il giudice di merito avesse considerato non riconosciuta retroattivamente, rispetto al momento del ricorso per la modifica, la debenza degli importi corrispondenti all'adeguamento di un assegno divorzile, da parte di un titolo esecutivo, rappresentato da un'ordinanza ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, con cui era stato disposto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento sulla base della variazione I.S.T.A.T.
7 annuale intervenuta fra il momento della scadenza del primo anno dal riconoscimento dell'assegno in sede divorzile e quello della scadenza dell'anno in cui l'ordinanza era stata pronunciata)” (Cass. civ., 19057/2006).
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1524/2021 del 19.07.2021, così come confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 3709/2022 del 7.09.2022, si revoca, con decorrenza dal
29.05.2024 (data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 450,00 posto a carico di in Parte_1 favore di quale concorso al mantenimento dei figli e , in CP_1 Persona_3 ER quanto entrambi maggiorenni ed oramai economicamente indipendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 in applicazione dell'art. 13, comma I, c.p.c., valori medi ridotti della metà tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, e con esclusione della fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia).
P.Q.M.
Il tribunale, nella causa promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_1
A. accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1524/2021 del 19.07.2021, così come confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 3709/2022 del 7.09.2022, revoca, con decorrenza dal 29.05.2024 (data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 450,00 posto a carico di in favore di quale concorso al mantenimento dei Parte_1 CP_1
figli e , in quanto entrambi maggiorenni ed oramai ER Persona_3
economicamente indipendenti;
B. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi euro 1700,00 per compensi ( di cui € 460,00 per fase di studio, €
389,00 per fase introduttiva ed € 389,00 per fase conclusionale) ed € 127,00 per spese vive ( contributo e marca), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.02.2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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