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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.545/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PITARO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/2/2024 ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'avviso di addebito n.43320230001148631000 del 9/12/2023 in atti, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 70.723,96 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla per il periodo Parte_2 dall'1/2016 al 12/2022 (in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio in tale gestione previdenziale di e -in qualità di familiari Persona_1 Persona_2 coadiuvanti della madre a sua volta iscritta ufficiosamente nella Parte_1 gestione previdenziale dei , come si evince dalla memoria difensiva Parte_2 dell' ). CP_1
Nei motivi di ricorso ha contestato la sussistenza dei presupposti Parte_1 per l'iscrizione dei propri figli nella Gestione Agricola dei Coltivatori Diretti, sostenendo la genuinità dei rapporti di lavoro subordinato sostanzialmente disconosciuti dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio (avviso di cui ha lamentato la carenza motivazionale). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Invero, premesso che nel presente giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva azionata grava indiscutibilmente sull' (in CP_2 questa sede convenuto formale ma attore sostanziale), non si comprende sulla scorta di
1 quali presupposti l' abbia prima iscritto nella Gestione CP_1 Parte_1
Agricola dei Coltivatori come “titolare non attiva” e, in seguito, rivendicato Pt_2 nei suoi confronti i contributi asseritamente dovuti dai figli e Persona_1
Persona_2
Ai sensi dell'art.2 della l.1047/1957, “sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. Orbene, da tale disposizione non si ricava la figura del “titolare non attivo del nucleo
” (dicitura utilizzata dall' a pag.12 -quarto e quinto rigo- Parte_3 CP_2 della memoria difensiva): la norma è infatti chiarissima nello stabilire che il coltivatore diretto è colui che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, con la conseguenza che inferire dalla suddetta disposizione la configurabilità di un coltivatore diretto per così dire
“non attivo” -il quale non si occupi direttamente e abitualmente della coltivazione dei terreni e dell'allevamento del bestiame- appare un'operazione ermeneutica travalicante i limiti tracciati dal tenore letterale della stessa e, per tale motivo, inammissibile. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la contribuzione rivendicata dall' nei CP_1 confronti della ricorrente non si riferisce a lei ma ai suoi figli ( e Persona_1
, con l'effetto che non si comprende a quale titolo Persona_2 [...]
(pur volendola reputare una coltivatrice diretta “non attiva” - Parte_1 praticamente un ossimoro e una contraddizione in termini- , tra l'altro di 84 anni) dovrebbe versare la contribuzione asseritamente dovuta dai figli, qualificati dall'Istituto (vedi pag.12 -primo e secondo rigo- della memoria difensiva) come
“collaboratori del nucleo Coltivatore Diretto” riconducibile alla madre, non avendo l' specificato quale norma lo prescriverebbe (disposizione che esiste invece, CP_1 ad esempio, con riguardo ai familiari coadiutori dell'imprenditore commerciale, atteso che l'art.10, ult. co., l.613/1966 dispone che “il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”). Concludere in senso contrario (attraverso un ragionamento di carattere analogico) significherebbe, in altri termini, porre a carico di un soggetto l'obbligo di un versamento contributivo in assenza di qualsivoglia addentellato normativo che lo preveda, con buona pace dell'obbligo -sancito dall'art.23 Cost.- di imposizione, solo per legge, di prestazioni personali o patrimoniali. Per quanto esposto, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla genuinità o meno dei rapporti lavorativi subordinati disconosciuti dall' (questione a ben CP_2 vedere irrilevante ai fini della sussistenza o meno della pretesa contributiva oggetto
2 dell'impugnato avviso di addebito e, con riguardo alla quale, la parte ricorrente difetterebbe anche dell'interesse ad agire), il ricorso è fondato e deve essere accolto. In altri termini, ben potrà l' (e, anzi, lo ha già fatto) disconoscere i rapporti CP_1 lavorativi subordinati di e e riqualificare tali Persona_1 Persona_2 soggetti da lavoratori agricoli dipendenti a coltivatori diretti (qualora ne ricorrano i presupposti), ma ciò non potrà essere comunque sufficiente per trasformare l'ultraottantenne in una coltivatrice diretta e, soprattutto, per Parte_1 addossarle degli obblighi contributivi che potranno al più essere posti a carico dei soggetti ai quali tali obblighi si riferiscono (cioè a carico dei figli e Persona_1
. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.43320230001148631000. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, contributo unificato (se dovuto e versato), IVA e CPA come per legge. Crotone, 07/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.545/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PITARO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/2/2024 ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'avviso di addebito n.43320230001148631000 del 9/12/2023 in atti, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 70.723,96 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla per il periodo Parte_2 dall'1/2016 al 12/2022 (in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio in tale gestione previdenziale di e -in qualità di familiari Persona_1 Persona_2 coadiuvanti della madre a sua volta iscritta ufficiosamente nella Parte_1 gestione previdenziale dei , come si evince dalla memoria difensiva Parte_2 dell' ). CP_1
Nei motivi di ricorso ha contestato la sussistenza dei presupposti Parte_1 per l'iscrizione dei propri figli nella Gestione Agricola dei Coltivatori Diretti, sostenendo la genuinità dei rapporti di lavoro subordinato sostanzialmente disconosciuti dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio (avviso di cui ha lamentato la carenza motivazionale). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Invero, premesso che nel presente giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva azionata grava indiscutibilmente sull' (in CP_2 questa sede convenuto formale ma attore sostanziale), non si comprende sulla scorta di
1 quali presupposti l' abbia prima iscritto nella Gestione CP_1 Parte_1
Agricola dei Coltivatori come “titolare non attiva” e, in seguito, rivendicato Pt_2 nei suoi confronti i contributi asseritamente dovuti dai figli e Persona_1
Persona_2
Ai sensi dell'art.2 della l.1047/1957, “sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. Orbene, da tale disposizione non si ricava la figura del “titolare non attivo del nucleo
” (dicitura utilizzata dall' a pag.12 -quarto e quinto rigo- Parte_3 CP_2 della memoria difensiva): la norma è infatti chiarissima nello stabilire che il coltivatore diretto è colui che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, con la conseguenza che inferire dalla suddetta disposizione la configurabilità di un coltivatore diretto per così dire
“non attivo” -il quale non si occupi direttamente e abitualmente della coltivazione dei terreni e dell'allevamento del bestiame- appare un'operazione ermeneutica travalicante i limiti tracciati dal tenore letterale della stessa e, per tale motivo, inammissibile. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la contribuzione rivendicata dall' nei CP_1 confronti della ricorrente non si riferisce a lei ma ai suoi figli ( e Persona_1
, con l'effetto che non si comprende a quale titolo Persona_2 [...]
(pur volendola reputare una coltivatrice diretta “non attiva” - Parte_1 praticamente un ossimoro e una contraddizione in termini- , tra l'altro di 84 anni) dovrebbe versare la contribuzione asseritamente dovuta dai figli, qualificati dall'Istituto (vedi pag.12 -primo e secondo rigo- della memoria difensiva) come
“collaboratori del nucleo Coltivatore Diretto” riconducibile alla madre, non avendo l' specificato quale norma lo prescriverebbe (disposizione che esiste invece, CP_1 ad esempio, con riguardo ai familiari coadiutori dell'imprenditore commerciale, atteso che l'art.10, ult. co., l.613/1966 dispone che “il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”). Concludere in senso contrario (attraverso un ragionamento di carattere analogico) significherebbe, in altri termini, porre a carico di un soggetto l'obbligo di un versamento contributivo in assenza di qualsivoglia addentellato normativo che lo preveda, con buona pace dell'obbligo -sancito dall'art.23 Cost.- di imposizione, solo per legge, di prestazioni personali o patrimoniali. Per quanto esposto, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla genuinità o meno dei rapporti lavorativi subordinati disconosciuti dall' (questione a ben CP_2 vedere irrilevante ai fini della sussistenza o meno della pretesa contributiva oggetto
2 dell'impugnato avviso di addebito e, con riguardo alla quale, la parte ricorrente difetterebbe anche dell'interesse ad agire), il ricorso è fondato e deve essere accolto. In altri termini, ben potrà l' (e, anzi, lo ha già fatto) disconoscere i rapporti CP_1 lavorativi subordinati di e e riqualificare tali Persona_1 Persona_2 soggetti da lavoratori agricoli dipendenti a coltivatori diretti (qualora ne ricorrano i presupposti), ma ciò non potrà essere comunque sufficiente per trasformare l'ultraottantenne in una coltivatrice diretta e, soprattutto, per Parte_1 addossarle degli obblighi contributivi che potranno al più essere posti a carico dei soggetti ai quali tali obblighi si riferiscono (cioè a carico dei figli e Persona_1
. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.43320230001148631000. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, contributo unificato (se dovuto e versato), IVA e CPA come per legge. Crotone, 07/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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