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Ordinanza 12 giugno 2025
Ordinanza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE ORDINANZA
R.G. 761/2025
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori, in esito alla udienza cartolare del 21.5.2025; letto il ricorso depositato da , con il quale questi, premettendo di Parte_1 avere acquistato con contratto di compravendita recante patto di riservato dominio un fondo agricolo con annesso fabbricato sito in Naro e che, a seguito di inadempimento dello stesso, il venditore (Ente Pubblico) Controparte_1
– ha avviato procedimento esecutivo per il
[...] rilascio del fondo, ha promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di fare accertare e quantificare, prima dell'effettivo rilascio, il valore delle migliorie ivi complessivamente apportate;
esaminata la memoria di costituzione del resistente , nel corpo della quale si CP_1 eccepisce specificatamente la inammissibilità del richiesto accertamento per mancanza dei presupposti di legge, e comunque la infondatezza, nel merito, della domanda anche alla luce della tipologia di contratto posto in essere tra le parti e delle clausole in esso contenute e del totale inadempimento della controparte tale da condurre certamente alla risoluzione del contratto e infondatezza di ogni richiesta in ordine agli asseriti miglioramenti in alcun modo autorizzati, nonché in subordine le eccessività dei pretesi costi per come quantificati da parte ricorrente;
viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti:
esaminata la documentazione allegata a supporto e, in particolare, contratto di compravendita, e preavviso di rilascio notificato;
rilavato che il resistente ha dedotto l'inadempimento del contratto da parte del CP_1 ricorrente per il mancato pagamento di rate, con conseguente risoluzione dello stesso e avvio di procedura esecutiva per il rilascio, non ancora conclusasi (circostanze tutte incontestate da parte del ricorrente);
rilevato che, in particolare già il contratto stipulato tra le parti dispone espressamente che, in caso di rilascio del fondo, venga redatto in contradditorio, e con le debite garanzie di legge, verbale attestante lo stato di consistenza del fondo, rivolto ad accertare le rispettive ragioni di credito e debito nonché il valore di eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipula del contratto (cfr. art. 8);
ritenuto che risulta, quindi, evidente allo stato degli atti la previsione da parte dei contraenti di un meccanismo procedimentale, già originariamente concordato, per eventualmente verificare, al momento dell'effettivo rilascio, lo stato di consistenza del fondo, comprendente anche le migliorie ivi comunque presenti, da azionarsi con le dovute garanzie di legge nella fase patologica e terminale del contratto, e dunque al momento dell'effettivo rilascio per avvenuta risoluzione, e che, peraltro, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente, in ordine ad una eventuale colpevole mancata attivazione della predetta clausola di cui all'art. 8 del contratto;
che, per quanto precede, il ricorso promosso, nel caso di specie contenente richiesta di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell' art 696 c.p.c., (quindi senza neppure natura conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.) si presenta inammissibilmente azionato, stante l'incontestata esistenza di adeguato strumento contrattuale posto a tutela delle pretese economiche azionabili al ricorrente ad avvenuto rilascio dell'immobile;
rilevato che, alla luce della particolare natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso così come proposto e compensa le spese di lite
Si comunichi.
Agrigento, 12.6.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori
R.G. 761/2025
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori, in esito alla udienza cartolare del 21.5.2025; letto il ricorso depositato da , con il quale questi, premettendo di Parte_1 avere acquistato con contratto di compravendita recante patto di riservato dominio un fondo agricolo con annesso fabbricato sito in Naro e che, a seguito di inadempimento dello stesso, il venditore (Ente Pubblico) Controparte_1
– ha avviato procedimento esecutivo per il
[...] rilascio del fondo, ha promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di fare accertare e quantificare, prima dell'effettivo rilascio, il valore delle migliorie ivi complessivamente apportate;
esaminata la memoria di costituzione del resistente , nel corpo della quale si CP_1 eccepisce specificatamente la inammissibilità del richiesto accertamento per mancanza dei presupposti di legge, e comunque la infondatezza, nel merito, della domanda anche alla luce della tipologia di contratto posto in essere tra le parti e delle clausole in esso contenute e del totale inadempimento della controparte tale da condurre certamente alla risoluzione del contratto e infondatezza di ogni richiesta in ordine agli asseriti miglioramenti in alcun modo autorizzati, nonché in subordine le eccessività dei pretesi costi per come quantificati da parte ricorrente;
viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti:
esaminata la documentazione allegata a supporto e, in particolare, contratto di compravendita, e preavviso di rilascio notificato;
rilavato che il resistente ha dedotto l'inadempimento del contratto da parte del CP_1 ricorrente per il mancato pagamento di rate, con conseguente risoluzione dello stesso e avvio di procedura esecutiva per il rilascio, non ancora conclusasi (circostanze tutte incontestate da parte del ricorrente);
rilevato che, in particolare già il contratto stipulato tra le parti dispone espressamente che, in caso di rilascio del fondo, venga redatto in contradditorio, e con le debite garanzie di legge, verbale attestante lo stato di consistenza del fondo, rivolto ad accertare le rispettive ragioni di credito e debito nonché il valore di eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipula del contratto (cfr. art. 8);
ritenuto che risulta, quindi, evidente allo stato degli atti la previsione da parte dei contraenti di un meccanismo procedimentale, già originariamente concordato, per eventualmente verificare, al momento dell'effettivo rilascio, lo stato di consistenza del fondo, comprendente anche le migliorie ivi comunque presenti, da azionarsi con le dovute garanzie di legge nella fase patologica e terminale del contratto, e dunque al momento dell'effettivo rilascio per avvenuta risoluzione, e che, peraltro, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente, in ordine ad una eventuale colpevole mancata attivazione della predetta clausola di cui all'art. 8 del contratto;
che, per quanto precede, il ricorso promosso, nel caso di specie contenente richiesta di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell' art 696 c.p.c., (quindi senza neppure natura conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.) si presenta inammissibilmente azionato, stante l'incontestata esistenza di adeguato strumento contrattuale posto a tutela delle pretese economiche azionabili al ricorrente ad avvenuto rilascio dell'immobile;
rilevato che, alla luce della particolare natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso così come proposto e compensa le spese di lite
Si comunichi.
Agrigento, 12.6.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori