Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03001/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2021, proposto da
AR BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
annullamento
1. Ingiunzione di demolizione art. 31 del DPR 380/01 REG. GEN 178 DEL 31.05.21 PROT. 0048034 del 07.06.21 notificata in data 09.06.21 relativa ad opere realizzate in Pozzuoli (NA) alla via Fatale n. 25 consistenti nel cambio di destinazione d'uso del locale terra da cantinato a civile abitazione, tettoia di 10 mq nonché piccolo locale deposito di mq. 4,00;
2. Ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato ed in particolare la denuncia trasmessa dal Comando Vigili Urbani di Pozzuoli CNR 20817 del 03.03.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato l’Ingiunzione di demolizione n. 0048034 del 07.06.21, notificata in data 09.06.21 dal Comune di Pozzuoli, relativa ad opere realizzate in Pozzuoli (NA) alla via Fatale n. 25 consistenti nel cambio di destinazione d'uso del locale terra da cantinato a civile abitazione, tettoia di 10 mq nonché piccolo locale deposito di mq. 4,00.
Con memoria successivamente depositata, il ricorrente ha rilevato che il Comune ha adottato il nuovo provvedimento demolitorio prot. n. 273, datato 11.08.21, ove si ingiunge la demolizione delle medesime opere già oggetto del provvedimento impugnato; tale nuovo provvedimento è stato gravato con autonomo ricorso.
Preso atto che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del presente gravame, in quanto, con la nuova ordinanza demolitoria, il Comune di Pozzuoli ha annullato e sostituito il precedente provvedimento, qui impugnato.
Ritenuto che le descritte circostanze fattuali giustificano la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e che nulla si provvede in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO