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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PI Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 914/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCA LA NOTTE (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in MILANO, PIAZZETTA GUASTALLA 10, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
( ), , CP_1 C.F._3 CP_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANO DI TORO MAMMARELLA ( ) ed elettivamente domiciliati in MILANO, VIA FRUA C.F._4
24, presso lo studio del difensore. APPELLATI
P_
APPELLATA TU
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CLARA CP_5 P.IVA_1
TOMMASELLI (c.f. ) e ROBERTO MAIO ed C.F._5 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente
APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della somministrazione di lavoro con la e Controparte_6 che tra la sig.ra e i sigg.ri , e Parte_1 CP_1 Parte_2 [...] vi sia stato un rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal Parte_3
01.07.2018 al 30.06.2019 e per l'effetto condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della somma di €uro 12.450,06 in favore della Signora
a titolo di differenze di retribuzione, scatti di anzianità Parte_4 maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario prestato durante le giornate del sabato e della domenica, tredicesima mensilità, ferie maturate, Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e preavviso o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- In via subordinata, nell'eventualità in cui non si riuscisse a dimostrare la titolarità del rapporto in capo ai sigg.ri accertare e dichiarare che tra la CP_1 sig.ra e vi sia stato un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_7 domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e per l'effetto condannare in qualità di eredi ed ai sensi degli artt. 1381 e 2028 ss cc. i sigg.ri CP_1
, e al pagamento della somma di
[...] Parte_2 Parte_3
€uro 12.450,06 in favore della Signora a titolo di differenze Parte_4 di retribuzione, scatti di anzianità maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario prestato durante le giornate del sabato e della domenica, tredicesima mensilità, ferie maturate, Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e preavviso o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che tra la sig.ra Parte_4
e la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, vi sia stato un rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 in favore del sig. e per l'effetto Controparte_7 condannare la cooperativa in solido per i motivi di cui in narrativa con i sigg.ri
, e . CP_1 Parte_2 Parte_3
- In ogni caso, con vittoria si spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio”.
PER GLI APPELLATI VIGANI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale dichiarare le domande svolte improcedibili e/o improponibili, nonché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio enucleate nel presente atto difensivo, ovvero in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità di contratti di prestazione di servizi stipulati da , condannare quest'ultima Controparte_8 [...]
a restituire ai resistenti la somma di euro 9.450,00, oltre CP_9 interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dal pagamento al saldo effettivo, salvo il diritto dell'appellante alla retribuzione già percepita ex art. 2126, c.c., ovvero in via di ulteriore subordine, condannare
[...]
a mantenere indenne gli appellati da ogni Controparte_10 conseguenza derivante dalla emananda spese, e in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre le spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a, come per legge”;
PER L'APPELLATO : “ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi CP_5 sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso spiegato dall'odierna appellante contro i sigg.ri , , CP_1 Parte_3
, nonché contro la affinchè, dichiarata Parte_3 Controparte_6
l'illegittimità della somministrazione di lavoro con la , Controparte_6 fosse statuito che tra la ricorrente e i sigg.ri era intercorso un CP_1 rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e, per l'effetto, i convenuti fossero condannati in solido tra loro al pagamento della somma di €. 12.450,06 a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie maturate, tfr;
in subordine, la ricorrente aveva chiesto dichiararsi l'imputazione del rapporto all'assistito , Controparte_7 con condanna degli eredi alle spettanze di cui sopra e, in ulteriore subordine, dichiararsi che il rapporto era intercorso con la con P_ condanna in solido dei convenuti CP_1
Il primo giudice ha dato atto che, secondo la prospettazione attrice, i sigg.ri per l'assistenza del loro padre affetto da Alzhaimer, nel giugno 2018, CP_1 avevano contattato la la quale aveva indicato la badante P_
, che veniva assunta in via di fatto dai sigg.ri ma che Parte_1 CP_1 era formalmente assunta dalla P_
Il primo giudice ha riferito che la ricorrente aveva dedotto di aver lavorato sin dall'1.7.18 prestando lavoro dalle 8:00 alle 23:00, con due ore di pausa dalle 14:00 alle 16:00 - pausa che di fatto non era mai stata osservata, date le gravi condizioni di salute del sig. - godendo di mezza giornata di CP_1 riposo e, altresì, lavorando le domeniche.
La badante aveva altresì riferito che il rapporto non era stato regolarizzato dai sigg.ri e che percepiva €. 1.000,00 mensili, i quali venivano CP_1 corrisposti dalla mediante bonifico bancario. P_ Rilevato l'omesso pagamento dei contributi previdenziali, in data 30.06.2019, il rapporto di lavoro cessava per giusta causa.
Il primo giudice ha dichiarato la contumacia della ha P_ espletato istruttoria orale e, a delibazione della causa, ha rilevato che la narrazione della ricorrente era smentita dall'assenza di un contratto scritto con i sigg.ri e che nemmeno vi era prova della conclusione del CP_1 contratto per facta concludentia.
Inoltre, la retribuzione era corrisposta nell'esatta misura di €. 1.000,00 dalla Cooperativa - con la quale evidentemente la ricorrente aveva pattuito tale somma- e non era credibile che la ricorrente si fosse accordata per tale somma mensile con i convenuti i quali avevano allegato il contratto CP_1 di assistenza domiciliare da loro siglato con la e in base al quale P_ corrispondevano a quest'ultima €. 1.650,00 mensili. Da tale circostanza il primo giudice ha inferito che la ricorrente prestasse lavoro domestico a favore dei ma in forza di un contratto di lavoro siglato con la parte CP_1 datoriale P_
Relativamente al potere direttivo esercitato dai convenuti il giudice CP_1 ha osservato che “è del tutto logico che i e le mogli, che si CP_1 avvalevano della collaborazione della ricorrente , dovessero organizzare in concreto il lavoro di questa. Tuttavia le mansioni non erano che quelle già indicate nei contratti di convenzione e, si presume, nel contratto di assunzione della badante da parte della , che tuttavia non è stato CP_6 prodotto”.
Il giudice ha quindi ritenuto il difetto di prova della subordinazione tra i sigg.ri e la ricorrente, nonchè l'assenza di legittimazione passiva in CP_1 capo ai sigg.ri e, inoltre, ha respinto anche la domanda subordinata CP_1 rilevando che il badato era gravemente incapace e l'eventuale contratto stipulato da quest'ultimo sarebbe stato nullo.
Il primo giudice ha poi ritenuto l'infondatezza della tesi della somministrazione illecita rilevando l'assenza di un contratto di somministrazione. La ricorrente non aveva provato quale fosse la forma contrattuale dell'accordo siglato con la dato che non era stato prodotto P_ il relativo contratto, per cui non poteva certamente ritenersi che lo stesso fosse qualificabile come somministrazione.
Infine, quanto alla domanda subordinata finalizzata alla condanna della Il giudice ha rilevato: “La domanda di condanna della è P_ CP_6 stata avanzata in estremo subordine nelle conclusioni, non è stata assolutamente illustrata nella narrativa ed è comunque inammissibile, in quanto non è indicato assolutamente l'oggetto della condanna ( petitum). Avverso detta decisione, con atto depositato in data 8.1.2025, ha interposto appello la sig.ra la quale, col primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza in punto di imputazione del rapporto di lavoro.
L'appellante ha sostenuto che i sigg.ri non avevano contestato la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro, peraltro confermato dai testi, e ha dedotto che detto lavoro doveva intendersi svolto a nero a favore dei sigg.ri CP_1 medesimi, quindi, per tale ragione non vi era un contratto scritto, nondimeno, erano presenti tutti gli indici della subordinazione, quali la predeterminazione dell'orario da parte dei convenuti, l'utilizzo di strumenti forniti dai i quali impartivano le direttive – come aveva ammesso CP_1
salvo poi ritrattare- e rilevando, inoltre, che la richiesta di ferie CP_1
e permessi era rivolta ai convenuti CP_1
Per l'appellante era indifferente che il trattamento mensile fosse corrisposto dalla posto che era provato in atti il passaggio di denaro da P_ alla e da questa alla La si era limitata a CP_1 P_ Pt_1 P_ svolgere un mero ruolo di “fornitrice”, collocando la lavoratrice presso i ai quali era demandata tutta la gestione effettiva del rapporto di CP_1 lavoro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che del tutto erroneamente e senza motivazione alcuna il primo giudice non aveva rilevato l'illiceità della somministrazione. Dall'assenza di un contratto di somministrazione scritto il giudice avrebbe dovuto trarre l'applicazione dell' 38, comma 1, del d.lgs. 81/2015 «in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore».
Secondo l'appellante, la norma era applicabile anche al lavoro domestico posto che non ne era espressamente esclusa l'applicabilità.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto la sussistenza della somministrazione illecita. Tale era infatti il contratto sottoscritto dalla moglie di ( sig.ra ) con la la quale si CP_1 Pt_5 Controparte_4 impegnava a fornire e gestire il lavoro domestico per l'assistenza del sig. ; quindi doveva applicarsi l'art. 35 del d.lgs. 81/2015 il quale Controparte_7 dispone, al suo comma 2, che “l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che non vi era contestazione sull'orario di lavoro, sulle ferie e permessi e, comunque, era da escludersi che l' importo di €. 1.000,00 corrisposto alla lavoratrice fosse comprensivo di tredicesima, ferie e t.f.r., perché, in assenza di contratto, non era dato evincersi l'assorbimento all'interno della mensilizzazione degli istituti e perché, da ccnl , la retribuzione mensile comprensiva di detti istituti supererebbe €.1.200,00, con la conseguenza che, a tutto voler concedere, la ricorrente vantava al titolo il credito di €. 3.734,72.
Si sono costituiti gli appellati sigg.ri i quali hanno spiegato domanda CP_1 riconvenzionale e, inoltre, l' CP_5
All'udienza del 10.7.2025, la Corte, rilevato che nonostante la regolarità della notificazione dell'appello la non si era costituita, ne ha P_ dichiarato la contumacia e, udite le conclusioni delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente il Collegio dà atto della ritualità della notificazione dell'appello alla la quale è stata correttamente effettuata P_ mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal ai sensi del D.Lgs. n. 164/24, di cui vi è Controparte_11 riscontro documentale.
Inoltre, quanto alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei sigg.ri la cui notificazione alla non è andata CP_1 Controparte_6
a buon fine, il Collegio rileva l'assenza di necessità della notificazione atteso che la predetta comparsa di costituzione contiene, in effetti, la mera riproposizione delle domande già articolate in primo grado.
Ciò posto, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento della S.C., costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. ex plurimis. Cass.. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis., Cass. n. 20669/2004).
Tanto posto, il collegio rileva che l'appellante ha dato consistenza alle asserzioni poste a fondamento della domanda spiegata contro gli appellati attesa l'emersione, in sede di istruttoria orale, di circostanze CP_1 significanti in tal senso. Si colloca in tale ottica la dichiarazione di “La convenzione è CP_1 stata firmata da mia cognata perchè si è occupata lei dei Pt_5 rapporti con l'agenzia e dell'aspetto amministrativo , di pagare le fatture etc. Anche mia moglie si è occupata della gestione del papà insieme a me e a mio fratello . Tutti alla pari anche perché le case sono confinanti. Mio padre Pt_2 non gestiva in proprio la badante eravamo noi che davamo le direttive, comunque lui non aveva l'Alzheimer e parla e ragionava”.
La teste ha dichiarato: “se c'era qualcosa da dire alla ricorrente Testimone_1 ero io che chiamavo l'agenzia. La spesa la facevamo noi e lei faceva la lista , lo stesso per le medicine che comunque compravamo e controllavamo noi Per il resto si arrangiava da sola sia per la casa che per la cura del papà.”
La teste ha dichiarato: “La lavorava a RI Testimone_2 Pt_1
Laghetto come badante cap. 6 confermo lo perchè la sera tardi ci sentivamo al telefono. So che si svegliava alle sette e mezza la mattina. Il sabato lavorava fino alle due , poi veniva a RO e poi tornava a lavorare verso le 16.30 o 17, non sempre . Andavamo insieme a RI . La domenica verso le 10 andava in chiesa , dopo non lavorava sino alla sera che tornava a casa e metteva a letto il signore. Però a volte la facevano lavorare anche la domenica e quel giorno non veniva a RO , mi diceva che le davano per il sabato 25 e per la domenica 50,00. Una volta sono andata lì in settimana e mi ha fatto entrare per vedere dove dormiva. Era da sola con il signore”.
In considerazione delle circostanziate dichiarazioni sopra trascritte è di chiara evidenza, per il Collegio, che non solo l'appellante prestasse lavoro domestico presso i sigg.ri ma che anche la stessa fosse sottoposta al CP_1 potere direttivo degli medesimi sigg.ri il quale era esercitato mediante CP_1
l'impartizione di direttive, il controllo dell'operato della badante, nonché mediante la determinazione dell'orario di lavoro.
Alla luce delle predette emergenze il Collegio ritiene che tra l'appellante e gli appellati sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, la cui CP_1 imputazione deve essere ravvisata in capo ai sigg.ri medesimi. CP_1
Al proposito il Collegio osserva che a tale conclusione non è di ostacolo il contratto siglato tra la sig.ra e la Cooperativa, denominato Pt_5
“convenzione per la gestione di Servizi socio- assistenziali” in forza del quale quest'ultima si obbligava a fornire un servizio di assistenza domiciliare per contro il pagamento della predetta somma di euro 1.650,00 Controparte_7 al mese;
da detto contratto discenderebbe la fattispecie del lavoro somministrato, in cui il lavoratore utilizzato svolge la sua attività lavorativa per l'utilizzatore, sotto la sua direzione e controllo, ma intrattiene un rapporto di lavoro solo nei confronti del somministratore, al quale spetta l'esercizio del potere disciplinare (art. 30 del d.lgs. 81/2015), realizzandosi in tal modo la scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all'agenzia somministratrice) e l'effettiva utilizzazione del lavoratore, che compete all'utilizzatore.
A fondamento di tale conclusione il Collegio osserva che dal predetto documento prodotto da parte appellata non è dato inferire né la sussistenza di un contratto di somministrazione intercorso tra la badante e la
, né, tantomeno, la legittimità dello stesso. CP_6
Preme rilevare difatti che mai è stato prodotto in atti il contratto siglato tra e la con la conseguenza che non solo non Parte_1 P_ risulta l'obbligatoria forma scritta dello stesso, ma nemmeno vi è possibilità di esperire il vaglio di legittimità indispensabile ai fini del saggio della validità ed efficacia del contratto medesimo.
Il difetto documentale, peraltro, impedisce altresì di verificare se la Coop. pretesamente somministrante possedesse i requisiti di legge, ovvero le necessarie autorizzazioni, per l'esercizio dell'attività di somministrazione, la quale, come noto, può essere esercitata da soggetti abilitati (denominati agenzie di somministrazione) iscritti a un apposito albo.
In definitiva, il Collegio assume che nel totale difetto probatorio della asserita intercorsa somministrazione debba essere dato rilievo alle circostanze effettive in cui il lavoro si è dispiegato, le quali, come sopra detto, hanno acclarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante ed i sigg.ri cui devono, pertanto, essere imputate le conseguenze CP_1 dell'inadempimento relativamente al pagamento di tfr e tredicesima mensilità, per €. 2.589,90, oltre i contributi previdenziali non versati e l'indennità di mancato preavviso, come subordinatamente richiesto da e giusta allegazione dei conteggi a pg. 14 del ricorso Parte_1 introduttivo.
Al proposito il Collegio rileva che l'appellante non ha dato adeguata prova di aver maturato diritto al pagamento degli istituti ulteriori richiesti (straordinari, lavoro festivo, ferie ecc.) e che, invece, certamente, dalla predetta allegazione, si evince la maturazione di tfr e tredicesima mensilità impagati, nei limiti della predetta somma.
Quanto alla regolazione dei rapporti tra gli appellati e la CP_1 [...] il Collegio rileva che sussiste prova documentale del fatto che i P_ primi versassero alla seconda la somma mensile di €. 1.650,00. E' parimenti pacifico che la versasse alla odierna appellante la somma mensile di €. P_
1.000,00, pertanto, in conseguenza dell'insussistenza di un valido contratto di somministrazione tra e l'attribuzione Parte_1 P_ economica mensilmente operata da a favore della è priva di CP_1 P_ causa e, pertanto, essa deve essere ripetuta nei confronti della stessa, nei limiti di €. 9.450,00 - somma peraltro quantizzata dagli appellati a CP_1 pag. 40 della memoria di costituzione- fatte pertanto salve le somme che la ricorrente ha già percepito dalla appellata. P_
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti che precedono.
Le spese del doppio grado, attesa la reciproca soccombenza tra l'appellante e gli appellati sono poste per 2/3 a carico di questi ultimi e, avuto CP_1 riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, e vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, per il primo grado, e in €. 1.872,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Le spese del doppio grado di giudizio tra e sono poste CP_1 P_
a carico di quest'ultima e, avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, esse vengono determinate -secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in €. 4.000.00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, per il primo grado, e in €. 3.500,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 914/24 del Tribunale di Monza, ritenuta l'illegittimità della somministrazione, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, livello CS, intercorso per il periodo 1.7.18-30.6.19 tra l'appellante e gli appellati e, per l'effetto, li CP_1 condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 2.589,90, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di tfr e tredicesima mensilità, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di cui al CCNL applicato, oltre accessori.
Condanna gli appellati al pagamento dei conseguenti contributi CP_1 previdenziali in favore di . CP_5
Conferma nel resto.
Condanna l'appellata alla restituzione in favore degli Controparte_6 appellati della somma di €. 9.450,00, oltre interessi. CP_1
Condanna gli appellati al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3, che liquida, già nella quota, complessivamente in €. 4.872,00, oltre accessori e spese generali e compensa il residuo terzo.
Condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_6 grado in favore degli appellati che liquida in €. 7.500,00, oltre CP_1 accessori e spese generali. Condanna gli appellati alla corresponsione delle spese del doppio CP_1 grado in favore di che liquida complessivamente in €. 1.800,00. CP_5
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PI Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 914/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCA LA NOTTE (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in MILANO, PIAZZETTA GUASTALLA 10, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
( ), , CP_1 C.F._3 CP_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANO DI TORO MAMMARELLA ( ) ed elettivamente domiciliati in MILANO, VIA FRUA C.F._4
24, presso lo studio del difensore. APPELLATI
P_
APPELLATA TU
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CLARA CP_5 P.IVA_1
TOMMASELLI (c.f. ) e ROBERTO MAIO ed C.F._5 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente
APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della somministrazione di lavoro con la e Controparte_6 che tra la sig.ra e i sigg.ri , e Parte_1 CP_1 Parte_2 [...] vi sia stato un rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal Parte_3
01.07.2018 al 30.06.2019 e per l'effetto condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della somma di €uro 12.450,06 in favore della Signora
a titolo di differenze di retribuzione, scatti di anzianità Parte_4 maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario prestato durante le giornate del sabato e della domenica, tredicesima mensilità, ferie maturate, Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e preavviso o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- In via subordinata, nell'eventualità in cui non si riuscisse a dimostrare la titolarità del rapporto in capo ai sigg.ri accertare e dichiarare che tra la CP_1 sig.ra e vi sia stato un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_7 domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e per l'effetto condannare in qualità di eredi ed ai sensi degli artt. 1381 e 2028 ss cc. i sigg.ri CP_1
, e al pagamento della somma di
[...] Parte_2 Parte_3
€uro 12.450,06 in favore della Signora a titolo di differenze Parte_4 di retribuzione, scatti di anzianità maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario prestato durante le giornate del sabato e della domenica, tredicesima mensilità, ferie maturate, Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e preavviso o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che tra la sig.ra Parte_4
e la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, vi sia stato un rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 in favore del sig. e per l'effetto Controparte_7 condannare la cooperativa in solido per i motivi di cui in narrativa con i sigg.ri
, e . CP_1 Parte_2 Parte_3
- In ogni caso, con vittoria si spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio”.
PER GLI APPELLATI VIGANI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale dichiarare le domande svolte improcedibili e/o improponibili, nonché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio enucleate nel presente atto difensivo, ovvero in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità di contratti di prestazione di servizi stipulati da , condannare quest'ultima Controparte_8 [...]
a restituire ai resistenti la somma di euro 9.450,00, oltre CP_9 interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dal pagamento al saldo effettivo, salvo il diritto dell'appellante alla retribuzione già percepita ex art. 2126, c.c., ovvero in via di ulteriore subordine, condannare
[...]
a mantenere indenne gli appellati da ogni Controparte_10 conseguenza derivante dalla emananda spese, e in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre le spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a, come per legge”;
PER L'APPELLATO : “ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi CP_5 sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso spiegato dall'odierna appellante contro i sigg.ri , , CP_1 Parte_3
, nonché contro la affinchè, dichiarata Parte_3 Controparte_6
l'illegittimità della somministrazione di lavoro con la , Controparte_6 fosse statuito che tra la ricorrente e i sigg.ri era intercorso un CP_1 rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e, per l'effetto, i convenuti fossero condannati in solido tra loro al pagamento della somma di €. 12.450,06 a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità maturati, lavoro straordinario infrasettimanale, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie maturate, tfr;
in subordine, la ricorrente aveva chiesto dichiararsi l'imputazione del rapporto all'assistito , Controparte_7 con condanna degli eredi alle spettanze di cui sopra e, in ulteriore subordine, dichiararsi che il rapporto era intercorso con la con P_ condanna in solido dei convenuti CP_1
Il primo giudice ha dato atto che, secondo la prospettazione attrice, i sigg.ri per l'assistenza del loro padre affetto da Alzhaimer, nel giugno 2018, CP_1 avevano contattato la la quale aveva indicato la badante P_
, che veniva assunta in via di fatto dai sigg.ri ma che Parte_1 CP_1 era formalmente assunta dalla P_
Il primo giudice ha riferito che la ricorrente aveva dedotto di aver lavorato sin dall'1.7.18 prestando lavoro dalle 8:00 alle 23:00, con due ore di pausa dalle 14:00 alle 16:00 - pausa che di fatto non era mai stata osservata, date le gravi condizioni di salute del sig. - godendo di mezza giornata di CP_1 riposo e, altresì, lavorando le domeniche.
La badante aveva altresì riferito che il rapporto non era stato regolarizzato dai sigg.ri e che percepiva €. 1.000,00 mensili, i quali venivano CP_1 corrisposti dalla mediante bonifico bancario. P_ Rilevato l'omesso pagamento dei contributi previdenziali, in data 30.06.2019, il rapporto di lavoro cessava per giusta causa.
Il primo giudice ha dichiarato la contumacia della ha P_ espletato istruttoria orale e, a delibazione della causa, ha rilevato che la narrazione della ricorrente era smentita dall'assenza di un contratto scritto con i sigg.ri e che nemmeno vi era prova della conclusione del CP_1 contratto per facta concludentia.
Inoltre, la retribuzione era corrisposta nell'esatta misura di €. 1.000,00 dalla Cooperativa - con la quale evidentemente la ricorrente aveva pattuito tale somma- e non era credibile che la ricorrente si fosse accordata per tale somma mensile con i convenuti i quali avevano allegato il contratto CP_1 di assistenza domiciliare da loro siglato con la e in base al quale P_ corrispondevano a quest'ultima €. 1.650,00 mensili. Da tale circostanza il primo giudice ha inferito che la ricorrente prestasse lavoro domestico a favore dei ma in forza di un contratto di lavoro siglato con la parte CP_1 datoriale P_
Relativamente al potere direttivo esercitato dai convenuti il giudice CP_1 ha osservato che “è del tutto logico che i e le mogli, che si CP_1 avvalevano della collaborazione della ricorrente , dovessero organizzare in concreto il lavoro di questa. Tuttavia le mansioni non erano che quelle già indicate nei contratti di convenzione e, si presume, nel contratto di assunzione della badante da parte della , che tuttavia non è stato CP_6 prodotto”.
Il giudice ha quindi ritenuto il difetto di prova della subordinazione tra i sigg.ri e la ricorrente, nonchè l'assenza di legittimazione passiva in CP_1 capo ai sigg.ri e, inoltre, ha respinto anche la domanda subordinata CP_1 rilevando che il badato era gravemente incapace e l'eventuale contratto stipulato da quest'ultimo sarebbe stato nullo.
Il primo giudice ha poi ritenuto l'infondatezza della tesi della somministrazione illecita rilevando l'assenza di un contratto di somministrazione. La ricorrente non aveva provato quale fosse la forma contrattuale dell'accordo siglato con la dato che non era stato prodotto P_ il relativo contratto, per cui non poteva certamente ritenersi che lo stesso fosse qualificabile come somministrazione.
Infine, quanto alla domanda subordinata finalizzata alla condanna della Il giudice ha rilevato: “La domanda di condanna della è P_ CP_6 stata avanzata in estremo subordine nelle conclusioni, non è stata assolutamente illustrata nella narrativa ed è comunque inammissibile, in quanto non è indicato assolutamente l'oggetto della condanna ( petitum). Avverso detta decisione, con atto depositato in data 8.1.2025, ha interposto appello la sig.ra la quale, col primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza in punto di imputazione del rapporto di lavoro.
L'appellante ha sostenuto che i sigg.ri non avevano contestato la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro, peraltro confermato dai testi, e ha dedotto che detto lavoro doveva intendersi svolto a nero a favore dei sigg.ri CP_1 medesimi, quindi, per tale ragione non vi era un contratto scritto, nondimeno, erano presenti tutti gli indici della subordinazione, quali la predeterminazione dell'orario da parte dei convenuti, l'utilizzo di strumenti forniti dai i quali impartivano le direttive – come aveva ammesso CP_1
salvo poi ritrattare- e rilevando, inoltre, che la richiesta di ferie CP_1
e permessi era rivolta ai convenuti CP_1
Per l'appellante era indifferente che il trattamento mensile fosse corrisposto dalla posto che era provato in atti il passaggio di denaro da P_ alla e da questa alla La si era limitata a CP_1 P_ Pt_1 P_ svolgere un mero ruolo di “fornitrice”, collocando la lavoratrice presso i ai quali era demandata tutta la gestione effettiva del rapporto di CP_1 lavoro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che del tutto erroneamente e senza motivazione alcuna il primo giudice non aveva rilevato l'illiceità della somministrazione. Dall'assenza di un contratto di somministrazione scritto il giudice avrebbe dovuto trarre l'applicazione dell' 38, comma 1, del d.lgs. 81/2015 «in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore».
Secondo l'appellante, la norma era applicabile anche al lavoro domestico posto che non ne era espressamente esclusa l'applicabilità.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto la sussistenza della somministrazione illecita. Tale era infatti il contratto sottoscritto dalla moglie di ( sig.ra ) con la la quale si CP_1 Pt_5 Controparte_4 impegnava a fornire e gestire il lavoro domestico per l'assistenza del sig. ; quindi doveva applicarsi l'art. 35 del d.lgs. 81/2015 il quale Controparte_7 dispone, al suo comma 2, che “l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che non vi era contestazione sull'orario di lavoro, sulle ferie e permessi e, comunque, era da escludersi che l' importo di €. 1.000,00 corrisposto alla lavoratrice fosse comprensivo di tredicesima, ferie e t.f.r., perché, in assenza di contratto, non era dato evincersi l'assorbimento all'interno della mensilizzazione degli istituti e perché, da ccnl , la retribuzione mensile comprensiva di detti istituti supererebbe €.1.200,00, con la conseguenza che, a tutto voler concedere, la ricorrente vantava al titolo il credito di €. 3.734,72.
Si sono costituiti gli appellati sigg.ri i quali hanno spiegato domanda CP_1 riconvenzionale e, inoltre, l' CP_5
All'udienza del 10.7.2025, la Corte, rilevato che nonostante la regolarità della notificazione dell'appello la non si era costituita, ne ha P_ dichiarato la contumacia e, udite le conclusioni delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente il Collegio dà atto della ritualità della notificazione dell'appello alla la quale è stata correttamente effettuata P_ mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal ai sensi del D.Lgs. n. 164/24, di cui vi è Controparte_11 riscontro documentale.
Inoltre, quanto alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dei sigg.ri la cui notificazione alla non è andata CP_1 Controparte_6
a buon fine, il Collegio rileva l'assenza di necessità della notificazione atteso che la predetta comparsa di costituzione contiene, in effetti, la mera riproposizione delle domande già articolate in primo grado.
Ciò posto, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento della S.C., costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. ex plurimis. Cass.. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis., Cass. n. 20669/2004).
Tanto posto, il collegio rileva che l'appellante ha dato consistenza alle asserzioni poste a fondamento della domanda spiegata contro gli appellati attesa l'emersione, in sede di istruttoria orale, di circostanze CP_1 significanti in tal senso. Si colloca in tale ottica la dichiarazione di “La convenzione è CP_1 stata firmata da mia cognata perchè si è occupata lei dei Pt_5 rapporti con l'agenzia e dell'aspetto amministrativo , di pagare le fatture etc. Anche mia moglie si è occupata della gestione del papà insieme a me e a mio fratello . Tutti alla pari anche perché le case sono confinanti. Mio padre Pt_2 non gestiva in proprio la badante eravamo noi che davamo le direttive, comunque lui non aveva l'Alzheimer e parla e ragionava”.
La teste ha dichiarato: “se c'era qualcosa da dire alla ricorrente Testimone_1 ero io che chiamavo l'agenzia. La spesa la facevamo noi e lei faceva la lista , lo stesso per le medicine che comunque compravamo e controllavamo noi Per il resto si arrangiava da sola sia per la casa che per la cura del papà.”
La teste ha dichiarato: “La lavorava a RI Testimone_2 Pt_1
Laghetto come badante cap. 6 confermo lo perchè la sera tardi ci sentivamo al telefono. So che si svegliava alle sette e mezza la mattina. Il sabato lavorava fino alle due , poi veniva a RO e poi tornava a lavorare verso le 16.30 o 17, non sempre . Andavamo insieme a RI . La domenica verso le 10 andava in chiesa , dopo non lavorava sino alla sera che tornava a casa e metteva a letto il signore. Però a volte la facevano lavorare anche la domenica e quel giorno non veniva a RO , mi diceva che le davano per il sabato 25 e per la domenica 50,00. Una volta sono andata lì in settimana e mi ha fatto entrare per vedere dove dormiva. Era da sola con il signore”.
In considerazione delle circostanziate dichiarazioni sopra trascritte è di chiara evidenza, per il Collegio, che non solo l'appellante prestasse lavoro domestico presso i sigg.ri ma che anche la stessa fosse sottoposta al CP_1 potere direttivo degli medesimi sigg.ri il quale era esercitato mediante CP_1
l'impartizione di direttive, il controllo dell'operato della badante, nonché mediante la determinazione dell'orario di lavoro.
Alla luce delle predette emergenze il Collegio ritiene che tra l'appellante e gli appellati sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, la cui CP_1 imputazione deve essere ravvisata in capo ai sigg.ri medesimi. CP_1
Al proposito il Collegio osserva che a tale conclusione non è di ostacolo il contratto siglato tra la sig.ra e la Cooperativa, denominato Pt_5
“convenzione per la gestione di Servizi socio- assistenziali” in forza del quale quest'ultima si obbligava a fornire un servizio di assistenza domiciliare per contro il pagamento della predetta somma di euro 1.650,00 Controparte_7 al mese;
da detto contratto discenderebbe la fattispecie del lavoro somministrato, in cui il lavoratore utilizzato svolge la sua attività lavorativa per l'utilizzatore, sotto la sua direzione e controllo, ma intrattiene un rapporto di lavoro solo nei confronti del somministratore, al quale spetta l'esercizio del potere disciplinare (art. 30 del d.lgs. 81/2015), realizzandosi in tal modo la scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all'agenzia somministratrice) e l'effettiva utilizzazione del lavoratore, che compete all'utilizzatore.
A fondamento di tale conclusione il Collegio osserva che dal predetto documento prodotto da parte appellata non è dato inferire né la sussistenza di un contratto di somministrazione intercorso tra la badante e la
, né, tantomeno, la legittimità dello stesso. CP_6
Preme rilevare difatti che mai è stato prodotto in atti il contratto siglato tra e la con la conseguenza che non solo non Parte_1 P_ risulta l'obbligatoria forma scritta dello stesso, ma nemmeno vi è possibilità di esperire il vaglio di legittimità indispensabile ai fini del saggio della validità ed efficacia del contratto medesimo.
Il difetto documentale, peraltro, impedisce altresì di verificare se la Coop. pretesamente somministrante possedesse i requisiti di legge, ovvero le necessarie autorizzazioni, per l'esercizio dell'attività di somministrazione, la quale, come noto, può essere esercitata da soggetti abilitati (denominati agenzie di somministrazione) iscritti a un apposito albo.
In definitiva, il Collegio assume che nel totale difetto probatorio della asserita intercorsa somministrazione debba essere dato rilievo alle circostanze effettive in cui il lavoro si è dispiegato, le quali, come sopra detto, hanno acclarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante ed i sigg.ri cui devono, pertanto, essere imputate le conseguenze CP_1 dell'inadempimento relativamente al pagamento di tfr e tredicesima mensilità, per €. 2.589,90, oltre i contributi previdenziali non versati e l'indennità di mancato preavviso, come subordinatamente richiesto da e giusta allegazione dei conteggi a pg. 14 del ricorso Parte_1 introduttivo.
Al proposito il Collegio rileva che l'appellante non ha dato adeguata prova di aver maturato diritto al pagamento degli istituti ulteriori richiesti (straordinari, lavoro festivo, ferie ecc.) e che, invece, certamente, dalla predetta allegazione, si evince la maturazione di tfr e tredicesima mensilità impagati, nei limiti della predetta somma.
Quanto alla regolazione dei rapporti tra gli appellati e la CP_1 [...] il Collegio rileva che sussiste prova documentale del fatto che i P_ primi versassero alla seconda la somma mensile di €. 1.650,00. E' parimenti pacifico che la versasse alla odierna appellante la somma mensile di €. P_
1.000,00, pertanto, in conseguenza dell'insussistenza di un valido contratto di somministrazione tra e l'attribuzione Parte_1 P_ economica mensilmente operata da a favore della è priva di CP_1 P_ causa e, pertanto, essa deve essere ripetuta nei confronti della stessa, nei limiti di €. 9.450,00 - somma peraltro quantizzata dagli appellati a CP_1 pag. 40 della memoria di costituzione- fatte pertanto salve le somme che la ricorrente ha già percepito dalla appellata. P_
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti che precedono.
Le spese del doppio grado, attesa la reciproca soccombenza tra l'appellante e gli appellati sono poste per 2/3 a carico di questi ultimi e, avuto CP_1 riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, e vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, per il primo grado, e in €. 1.872,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Le spese del doppio grado di giudizio tra e sono poste CP_1 P_
a carico di quest'ultima e, avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, esse vengono determinate -secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in €. 4.000.00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, per il primo grado, e in €. 3.500,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 914/24 del Tribunale di Monza, ritenuta l'illegittimità della somministrazione, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, livello CS, intercorso per il periodo 1.7.18-30.6.19 tra l'appellante e gli appellati e, per l'effetto, li CP_1 condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 2.589,90, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di tfr e tredicesima mensilità, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di cui al CCNL applicato, oltre accessori.
Condanna gli appellati al pagamento dei conseguenti contributi CP_1 previdenziali in favore di . CP_5
Conferma nel resto.
Condanna l'appellata alla restituzione in favore degli Controparte_6 appellati della somma di €. 9.450,00, oltre interessi. CP_1
Condanna gli appellati al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3, che liquida, già nella quota, complessivamente in €. 4.872,00, oltre accessori e spese generali e compensa il residuo terzo.
Condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_6 grado in favore degli appellati che liquida in €. 7.500,00, oltre CP_1 accessori e spese generali. Condanna gli appellati alla corresponsione delle spese del doppio CP_1 grado in favore di che liquida complessivamente in €. 1.800,00. CP_5
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PI