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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 288 /2025
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile– Ufficio del Giudice tutelare
Il Giudice tutelare, dott.ssa Anna Coletti, rilevato che, in data 10 febbraio 2025, il dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, su istanza di nata a [...] il [...], nella qualità di genitore esercente in via Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il 10 Persona_1
maggio 2007, autorizzava la predetta in nome e per conto del minore a sottoscrivere il contratto di vendita della quota per 1/5 sull'immobile sito in Torre del Greco alla via Tripodi n. 22, meglio descritto nell'istanza; rilevato che a tal fine la esponeva che i diritti immobiliari pervennero al minore, per la Parte_1 quota di 1/15 in virtù di successione legittima dall'avo paterno , deceduto il 14 Persona_2
febbraio 2013, e per la quota di 2/15 in virtù di successione legittima dal padre , Persona_3
deceduto in data 26 novembre 2011, specificando che le eredità furono accettate con beneficio di inventario. Specificava, inoltre, che si era presentata l'occasione di alienare la quota al comproprietario per il prezzo di euro 20.000,00, con accollo da parte Persona_4 dell'acquirente delle pregresse debitorie gravanti su . Allegava, infine, che Persona_3
l'immobile è gravato da ipoteca iscritta in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione iscritta il
12 settembre 2024 contro , altro comproprietario;
Controparte_1
considerato che con decreto del 20.02.2025 questo giudice, rilevata la incompletezza della documentazione depositata, disponeva la revoca temporanea dell'autorizzazione emessa, ex art. 21 d.lgs. n. 149/2022, in data 10.02.2025 dal dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, invitando al contempo il notaio ad integrare la documentazione nonché a chiarire il luogo di residenza del minore e l'ultimo domicilio dei defunti, ai fini della competenza di questo giudice;
esaminati i chiarimenti resi, da cui si evince che la autorizzazione è stata altresì trasmessa al G.T. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al P.M., stante il luogo di residenza del minore, acquistando efficacia per effetto del decorso dei venti giorni, e che le successioni si sono aperte in
Torre del Greco;
vista l'integrazione documentale effettuata con deposito del 18.03.2025 (inventari e note di trascrizione degli atti di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) e rilevato che, sebbene nell'inventario si dia atto dell'assenza di passività in capo al de cuius , Persona_3
la sussistenza di posizioni debitorie in capo al de cuius si evince dalla medesima autorizzazione in cui, però, si prevede altresì l'accollo delle stesse da parte dell'acquirente , già Persona_4 comproprietario dell'immobile; ritenuto, alla luce della documentazione in atti e dei chiarimenti resi, di dover revocare il precedente provvedimento assunto in data 20.02.2025;
P.Q.M.
REVOCA il decreto depositato in data 20.02.2025 di revoca temporanea dell'autorizzazione emessa, ex art. 21 d.lgs. n. 149/2022, in data 10 febbraio 2025 dal dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Notaio dott.
Onofrio di Caprio e al Pubblico Ministero-sede.
Torre Annunziata, 09/04/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Anna Coletti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile– Ufficio del Giudice tutelare
Il Giudice tutelare, dott.ssa Anna Coletti, rilevato che, in data 10 febbraio 2025, il dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, su istanza di nata a [...] il [...], nella qualità di genitore esercente in via Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il 10 Persona_1
maggio 2007, autorizzava la predetta in nome e per conto del minore a sottoscrivere il contratto di vendita della quota per 1/5 sull'immobile sito in Torre del Greco alla via Tripodi n. 22, meglio descritto nell'istanza; rilevato che a tal fine la esponeva che i diritti immobiliari pervennero al minore, per la Parte_1 quota di 1/15 in virtù di successione legittima dall'avo paterno , deceduto il 14 Persona_2
febbraio 2013, e per la quota di 2/15 in virtù di successione legittima dal padre , Persona_3
deceduto in data 26 novembre 2011, specificando che le eredità furono accettate con beneficio di inventario. Specificava, inoltre, che si era presentata l'occasione di alienare la quota al comproprietario per il prezzo di euro 20.000,00, con accollo da parte Persona_4 dell'acquirente delle pregresse debitorie gravanti su . Allegava, infine, che Persona_3
l'immobile è gravato da ipoteca iscritta in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione iscritta il
12 settembre 2024 contro , altro comproprietario;
Controparte_1
considerato che con decreto del 20.02.2025 questo giudice, rilevata la incompletezza della documentazione depositata, disponeva la revoca temporanea dell'autorizzazione emessa, ex art. 21 d.lgs. n. 149/2022, in data 10.02.2025 dal dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, invitando al contempo il notaio ad integrare la documentazione nonché a chiarire il luogo di residenza del minore e l'ultimo domicilio dei defunti, ai fini della competenza di questo giudice;
esaminati i chiarimenti resi, da cui si evince che la autorizzazione è stata altresì trasmessa al G.T. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al P.M., stante il luogo di residenza del minore, acquistando efficacia per effetto del decorso dei venti giorni, e che le successioni si sono aperte in
Torre del Greco;
vista l'integrazione documentale effettuata con deposito del 18.03.2025 (inventari e note di trascrizione degli atti di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) e rilevato che, sebbene nell'inventario si dia atto dell'assenza di passività in capo al de cuius , Persona_3
la sussistenza di posizioni debitorie in capo al de cuius si evince dalla medesima autorizzazione in cui, però, si prevede altresì l'accollo delle stesse da parte dell'acquirente , già Persona_4 comproprietario dell'immobile; ritenuto, alla luce della documentazione in atti e dei chiarimenti resi, di dover revocare il precedente provvedimento assunto in data 20.02.2025;
P.Q.M.
REVOCA il decreto depositato in data 20.02.2025 di revoca temporanea dell'autorizzazione emessa, ex art. 21 d.lgs. n. 149/2022, in data 10 febbraio 2025 dal dott. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Notaio dott.
Onofrio di Caprio e al Pubblico Ministero-sede.
Torre Annunziata, 09/04/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Anna Coletti