TRIB
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/04/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Avezzano, dott.ssa Maria Proia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1065/2018 R.G. da:
1) , nato a [...] il [...] (cod. Parte_1 cod.isc ) 2) , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/01/1988 (cod. fisc ); 3) , nata a C.F._2 Parte_3
Sora (FR) il 22/09/1990 (cod. fisc. ; 4) C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...] (cof. fisc )
[...] C.F._4 tutti nella qualità di eredi della IG.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_5 deceduta a Roma il 19/01/2021 e rispettivamente marito e figlie delle defunta rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_1 disgiuntamente, dall'Avv. Luciano Menga (c.f. ed C.F._6 CP_1
e Avv. Enzo Petricca -– entrambi del Foro di Cassino;
C.F._7
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Presidente p.t., legale rapp.te p.t., con sede Controparte_2 provvisoria a 67100 in via Monte Cagno n.3, Codice Fisc. ; CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO nonché CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede a: cap Controparte_3
67050 Massa d'Albe (AQ) S.P. Palentina Km 2,7 P.IVA – P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.7.2018 ha convenuto in giudizio dinanzi Persona_1 il Tribunale di Avezzano la e la per ottenere Controparte_3 Controparte_2 il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19 aprile 2013, allorquando, alla guida del proprio velocipede marca
“Bianchi” in territorio del Comune di RA lungo la Strada regionale 82 Valle del
Liri in corrispondenza della chilometrica 43+100, era caduta rovinosamente a terra, a causa di una improvvisa fresatura dell'asfalto, conseguendo gravi macro-lesioni. Tale dislivello era conseguenza di alcuni lavori di manutenzione del suddetto tratto stradale da parte della , che erano stati affidati alla ditta CP_2 CP_2 Controparte_3
I lavori, consistenti in opere di manutenzione e rifacimento del manto stradale,
[...] tuttavia, secondo parte attrice, non erano stati adeguatamente segnalati agli utenti della strada, soprattutto, nel tratto di strada percorso dalla IG.ra ER
Parte attrice, pertanto, ha chiesto:
“A) in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t. responsabile delle macrolesioni causate alla IG.ra per Persona_1 non aver impedito il verificarsi dell'evento lesivo atteso che dal tratto stradale percorso dall'attrice per immettersi nella SR 82 ( dalla via San Pietro in territorio di RA - incrocio con via Noce dei Santi per immettersi successivamente lungo la SR 82 in direzione Sora) non vi era alcuna segnaletica indicante il pericolo derivante dai lavori di manutenzione del tratto stradale, nonché dall'asfalto reso pericoloso da opere di fresatura, posta a ridosso di una curva cieca;
evento lesivo prevenibile mediante apposite strutture e sagome limitative dell'accesso ovvero regolanti il transito, e per l'effetto: condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_3 risarcire in favore dei costituiti eredi della IG.ra , in epigrafe meglio Persona_1 indicati, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla medesima IG.ra in occasione del sinistro per cui è causa, mediante Persona_1 il pagamento in favore degli eredi della IG.ra , della somma che verrà Persona_1 accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi compensativi a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. per il pregiudizio subito per effetto del ritardato pagamento dalla maturazione del diritto al soddisfo e nella percentuale e tasso ritenuto più equa e di giustizia oltre al pagamento sulla somma via via rivalutata degli interessi legali dalla maturazione del diritto a dì del soddisfo. In ogni caso con vittoria nelle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre al pagamento del rimborso forfettario il tutto secondo i nuovi parametri forensi oltre oneri fiscali come per legge anche alla luce della condotta relativa al mancato riscontro dell'invito alla stipula di una convenzione assistita.
B) In via subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto, per le causali di cui al presente atto, per fatto e colpa concorrente nella misura del 50%, cadauno della in persona del legale rapp.te p.,t. e Controparte_5 dell' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_6 responsabile in solido tra loro delle macrolesioni causate alla IG.ra e Persona_1 per l'effetto: condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.,t. e la , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire anche in Controparte_2 ragione del diverso grado di colpa sopra indicata (ovvero anche nella misura e diverso grado di concorso di colpa accertando in corso di causa e ciascuna parte convenuta in ragione della imputazione giuridica sottesa alla causale di cui al presente atto), in favore degli eredi della IG.ra regolarmente costituiti in giudizio ed in Persona_1 epigrafe meglio indicati, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti da essa parte attrice IG.ra in occasione del sinistro per cui è Persona_1 causa, mediante il pagamento in favore dei medesimi eredi costituiti, della somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi compensativi a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. per il pregiudizio subito per effetto del ritardato pagamento dalla maturazione del diritto al soddisfo e nella percentuale e tasso ritenuto più equa e di giustizia oltre al pagamento sulla somma via via rivalutata degli interessi legali dalla maturazione del diritto a dì del soddisfo. In ogni caso con vittoria nelle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre al pagamento del rimborso forfettario il tutto secondo i nuovi parametri forensi oltre oneri fiscali come per legge anche alla luce della condotta relativa al mancato riscontro dell'invito alla stipula di una convenzione assistita.
REGISTRAZIONE A DEBITO: si chiede infine che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre che l'imposta di registro della emananda sentenza che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sia prenotata a debito ad opera del competente Cancelliere ex art.59, lett.d) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.
Si è regolarmente costituita in giudizio la chiedendo Controparte_7 il rigetto delle domande attoree e, segnatamente: - in via principale: rigettare la domanda della IG.ra perché Persona_1 infondata in fatto e diritto e non provata, con vittoria delle spese di giudizio;
- in via subordinata: ritenere unica responsabile del fatto la in Controparte_3 persona del legale rappresentante e condannare la stessa società al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di giudizio;
- in via ulteriormente subordinata: liquidare il risarcimento in base al grado di colpa accertato ed in base alle risultanze istruttorie non contestate, con la necessaria detrazione tra quanto liquidato o da liquidarsi da parte dell' in favore dell'attrice, CP_8 con la totale o parziale compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2018, il giudice ha concesso ai termini di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c.
A quella dell'8 luglio 2019 il giudice, sentite le parti, ha ammesso la prova orale per testi articolata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria, riservandosi, all'esito, ogni determinazione sulla richiesta di C.T.U.
Alle successive udienze del 2 dicembre 2019 e del 12 novembre 2020 sono stati escussi i testi di parte attrice.
A seguito di un paio di rinvii da parte del giudice onorario, all'udienza dell'undici Aprile
2022, il giudice, nella persona del dottor Mario Cervellino, si è riservato in ordine alla richiesta di CTU medico legale.
Con ordinanza dell'otto giugno 2022, sciogliendo la riserva assunta, il giudice ha ammesso la CTU medica sulla persona della Sign. , nominando, quale Persona_1 perito, la dott.ssa ed ha rinviato la causa all'udienza del 5.12.22 per l'esame Persona_2 della relazione peritale.
A seguito di un rinvio d'ufficio, all'udienza del 9 Febbraio 2023, davanti alla sottoscritta, le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito di un rinvio d'ufficio, la causa è stata rinviata per tale incombente a quella dell' undici novembre 2023.
Infine, a tale udienza, le parti hanno precisato le loro conclusioni, il giudice ha concesso i termini di cui all'articolo 190 cpc ed ha trattenuto la causa in decisione.
Date queste premesse, nel corso dell'istruttoria, i testi escussi hanno, sostanzialmente, confermato quanto affermato da parte attrice e, segnatamente, che, in data 19.4.2023, la Sig. alle ore 13:30 circa, mentre si trovava alla guida del proprio Persona_1 velocipede marca “Bianchi” nel Comune di RA lungo la Strada regionale 82 Valle del Liri, in corrispondenza della chilometrica 43+100, era caduta a terra, conseguendo lesioni personali. In particolare, la IG.ra unitamente ad altri ciclisti, tra i quali ER , si era diretta dalla Località Ridotti verso il Castello di RA, Parte_5 percorrendo via San Pietro. Giunta all'incrocio con via Noce dei Santi, aveva proseguito diritta per immettersi successivamente lungo la SR 82 in direzione Sora per farvi rientro.
Tuttavia, nel percorrere il suddetto tratto di strada, la IG.ra procedendo con ER direzione di marcia da RA verso Sora (FR) lungo la SR 82, era rimasta coinvolta nel sinistro, rovinando nell'asfalto fresato e nel dislivello causato dalla lavorazione del manto stradale. Lungo il suddetto tratto di strada vi era la fresatura dell'asfalto, che costituiva un dislivello del piano stradale.
In particolare, il teste , confermando la presenza del dislivello, ha precisato che Pt_5 la caduta era avvenuta in prossimità dello stesso, in piena curva, e di avere avvisato l'attrice, della presenza del dislivello, visto che la precedeva.
, invece, ha precisato di avere visto un' autovettura sopraggiungere verso Testimone_1
RA e la RA cadere ed andare a finire nell'altro lato della carreggiata, ER tanto che l' autovettura aveva rischiato di investirla. A seguito della caduta, aveva visto l'attrice terminare la corsa con la ruota anteriore della sua bicicletta nel mezzo di una fessurazione presente sull'asfalto nei pressi di una curva cieca, in quanto si trovava dietro di lei, a circa trenta metri.
Infine, il teste ha riferito che la Sig. era stata trasportata in ambulanza, ma di ER non ricordare quando la stessa era arrivata, in quanto era rimasto impressionato dal sangue ed aveva fermato le macchine. Peraltro, “la IGnora indossava il casco”.
Per quanto riguarda la segnalazione dei lavori in corso, il teste ha riferito Parte_5 che i suddetti lavori non erano segnalati, mentre il teste ha riferito che Testimone_1
“ non vi erano lavori in corso, gli operai non c'erano, ho visto solo l'asfalto fresato”.
E' stata, altresì, acquisita la relazione di intervento dei Carabinieri di Tagliacozzo del
19.4.2013, nella quale viene sostanzialmente confermata la suddetta descrizione del sinistro.
In particolare, ha riferito che la strada SS 82, che lui stava percorrendo Parte_5 in bicicletta, si presentava dissestata, in quanto la carreggiata era stata fresata in seguito a dei lavori. Per tale motivo, lui si era spostato sulla carreggiata opposta, proprio per evitare il dissesto.
, invece, era intervenuto a seguito della chiamata del suocero, Tes_2 Parte_5
, ma non aveva assistito al sinistro di cui è causa.
[...]
Infine, è stato sentito , geometra della ditta “ , il quale Testimone_3 Controparte_3 ha riferito che il cantiere aveva inizio circa 500 mt prima dell'incidente, ove era collocato il segnale di inizio cantiere “lavori in corso”, seguito dal limite di velocità 30 – 20 – divieto di sorpasso – strada sdrucciolevole, mentre, a ridosso del luogo dell'incidente erano stati apposti i segnali “strettoia destra” strada sdrucciolevole – limite di velocità
20 mt orari”.
Tali circostanze sono state confermate nella relazione dei Carabinieri, ove è stato precisato che la caduta, era avvenuta in prossimità del km 43 + 100, area interessata da lavori di “fresatura” solo sul tratto di strada percorsa dal velocipede. Peraltro, la segnaletica nel tratto del cantiere interessato iniziava a circa 160 mt dall'inizio della fresatura dell'asfalto, ove era stato collocato il cartello “strettoia destra, strada dissestata, limite di velocità mt. 20 orari. Quest'ultimo a circa 90 mt dal punto B”. Il cartello inizio lavori ed i successivi erano collocati a circa 550 mt. Dal punto B) e, precisamente, “lavori in corso”, limite di velocità 30 orari, 20 orari – divieto di sorpasso
– strada sdrucciolevole”.
Date queste premesse, occorre valutare il quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie in esame.
L'art. 2051 c.c., in particolare, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, subordinata a due condizioni: in primo luogo l'esistenza di un rapporto di custodia, che si identifica nella relazione tra la cosa e chi (proprietario, possessore o detentore) ha un effettivo potere sulla stessa;
in secondo luogo il fatto che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia.
Trattandosi di responsabilità oggettiva, l'art. 2051 c.c. presuppone una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi.
Pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (tra le tante sul punto, si veda Cass. sent. n. 8106/06 e n. 11227/08).
Per quanto riguarda il fattore causale estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità e ad escludere la responsabilità del custode, la Corte di Cassazione ha chiarito che la causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
(Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
La Corte ha, altresì, precisato che “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. .(Cass. N. 11802 del 09/06/2016)
Peraltro, “Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” ( cfr. Cass. sent. n. 287/15). Ed ancora “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” - cfr. Cass. sent. n. n. 22419/17).
Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso in esame, appare evidente che l' , e, segnatamente, per quest'ultima la ditta Controparte_6 Controparte_3 aveva segnalato il pericolo, come risulta dal rapporto dei Carabinieri citato, dal quale si evince che, appunto, che l'area in cui si è verificato il sinistro era interessata da lavori di “fresatura” che erano stati adeguatamente segnalati a circa 160 mt dall'inizio della fresatura dell'asfalto, ove era stato collocato il cartello sopra descritto, con l'ulteriore indicazione del “limite di velocità 30 orari, 20 orari – divieto di sorpasso – strada sdrucciolevole”.
Per tale motivo, il teste , nell'immediatezza dei fatti, ha riferito, dinanzi ai Tes_4
Carabinieri, che, essendo la strada dissestata, si era spostato sulla sinistra sulla carreggiata opposta per evitare il dissesto. Per tale motivo, lo stesso aveva anche avvisato la Sig. in quanto la precedeva, come confermato all'udienza del ER
2.12.2019.
Infine, è appena il caso di rilevare che risulta dagli atti che anche la Compagnia di ha ritenuto non provata la responsabilità dell'Assicurato ( Controparte_9 [...]
,nonché il nesso causale, in quanto “la presenza di un cantiere per lavori CP_3 in corso era stata adeguatamente segnalata con cartelli verticali temporanei di pericolo, ben visibili ed adeguatamente collocati. Pertanto, la caduta appare riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente e negligente della ciclista lesionata, che non manteneva una condotta di guida commisurata allo status della strada percorsa”.
Alla luce delle suddette considerazioni, ad avviso di chi scrive, il sinistro si è verificato per fatto estraneo all'Amministrazione convenuta e, principalmente, al comportamento della vittima che ha interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, condotta riconducibile al caso fortuito.
Sulla base di quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Avezzano, in persona della dott.ssa Maria Proia, definitivamente pronunciando così provvede: I) rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e , il qualità di eredi di;
Parte_3 Parte_4 Persona_3
II) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla refusione delle spese legali, in favore della , Parte_4 Controparte_7 in persona del legale rap.te pro tempore, che si quantificano in totali € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
III) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della c.t.u.
Avezzano, 26.3.24
Il Giudice
(dott.ssa M. Proia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Avezzano, dott.ssa Maria Proia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1065/2018 R.G. da:
1) , nato a [...] il [...] (cod. Parte_1 cod.isc ) 2) , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/01/1988 (cod. fisc ); 3) , nata a C.F._2 Parte_3
Sora (FR) il 22/09/1990 (cod. fisc. ; 4) C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...] (cof. fisc )
[...] C.F._4 tutti nella qualità di eredi della IG.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_5 deceduta a Roma il 19/01/2021 e rispettivamente marito e figlie delle defunta rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_1 disgiuntamente, dall'Avv. Luciano Menga (c.f. ed C.F._6 CP_1
e Avv. Enzo Petricca -– entrambi del Foro di Cassino;
C.F._7
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Presidente p.t., legale rapp.te p.t., con sede Controparte_2 provvisoria a 67100 in via Monte Cagno n.3, Codice Fisc. ; CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO nonché CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede a: cap Controparte_3
67050 Massa d'Albe (AQ) S.P. Palentina Km 2,7 P.IVA – P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.7.2018 ha convenuto in giudizio dinanzi Persona_1 il Tribunale di Avezzano la e la per ottenere Controparte_3 Controparte_2 il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19 aprile 2013, allorquando, alla guida del proprio velocipede marca
“Bianchi” in territorio del Comune di RA lungo la Strada regionale 82 Valle del
Liri in corrispondenza della chilometrica 43+100, era caduta rovinosamente a terra, a causa di una improvvisa fresatura dell'asfalto, conseguendo gravi macro-lesioni. Tale dislivello era conseguenza di alcuni lavori di manutenzione del suddetto tratto stradale da parte della , che erano stati affidati alla ditta CP_2 CP_2 Controparte_3
I lavori, consistenti in opere di manutenzione e rifacimento del manto stradale,
[...] tuttavia, secondo parte attrice, non erano stati adeguatamente segnalati agli utenti della strada, soprattutto, nel tratto di strada percorso dalla IG.ra ER
Parte attrice, pertanto, ha chiesto:
“A) in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t. responsabile delle macrolesioni causate alla IG.ra per Persona_1 non aver impedito il verificarsi dell'evento lesivo atteso che dal tratto stradale percorso dall'attrice per immettersi nella SR 82 ( dalla via San Pietro in territorio di RA - incrocio con via Noce dei Santi per immettersi successivamente lungo la SR 82 in direzione Sora) non vi era alcuna segnaletica indicante il pericolo derivante dai lavori di manutenzione del tratto stradale, nonché dall'asfalto reso pericoloso da opere di fresatura, posta a ridosso di una curva cieca;
evento lesivo prevenibile mediante apposite strutture e sagome limitative dell'accesso ovvero regolanti il transito, e per l'effetto: condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_3 risarcire in favore dei costituiti eredi della IG.ra , in epigrafe meglio Persona_1 indicati, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla medesima IG.ra in occasione del sinistro per cui è causa, mediante Persona_1 il pagamento in favore degli eredi della IG.ra , della somma che verrà Persona_1 accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi compensativi a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. per il pregiudizio subito per effetto del ritardato pagamento dalla maturazione del diritto al soddisfo e nella percentuale e tasso ritenuto più equa e di giustizia oltre al pagamento sulla somma via via rivalutata degli interessi legali dalla maturazione del diritto a dì del soddisfo. In ogni caso con vittoria nelle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre al pagamento del rimborso forfettario il tutto secondo i nuovi parametri forensi oltre oneri fiscali come per legge anche alla luce della condotta relativa al mancato riscontro dell'invito alla stipula di una convenzione assistita.
B) In via subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto, per le causali di cui al presente atto, per fatto e colpa concorrente nella misura del 50%, cadauno della in persona del legale rapp.te p.,t. e Controparte_5 dell' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_6 responsabile in solido tra loro delle macrolesioni causate alla IG.ra e Persona_1 per l'effetto: condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.,t. e la , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire anche in Controparte_2 ragione del diverso grado di colpa sopra indicata (ovvero anche nella misura e diverso grado di concorso di colpa accertando in corso di causa e ciascuna parte convenuta in ragione della imputazione giuridica sottesa alla causale di cui al presente atto), in favore degli eredi della IG.ra regolarmente costituiti in giudizio ed in Persona_1 epigrafe meglio indicati, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti da essa parte attrice IG.ra in occasione del sinistro per cui è Persona_1 causa, mediante il pagamento in favore dei medesimi eredi costituiti, della somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi compensativi a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. per il pregiudizio subito per effetto del ritardato pagamento dalla maturazione del diritto al soddisfo e nella percentuale e tasso ritenuto più equa e di giustizia oltre al pagamento sulla somma via via rivalutata degli interessi legali dalla maturazione del diritto a dì del soddisfo. In ogni caso con vittoria nelle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre al pagamento del rimborso forfettario il tutto secondo i nuovi parametri forensi oltre oneri fiscali come per legge anche alla luce della condotta relativa al mancato riscontro dell'invito alla stipula di una convenzione assistita.
REGISTRAZIONE A DEBITO: si chiede infine che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre che l'imposta di registro della emananda sentenza che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sia prenotata a debito ad opera del competente Cancelliere ex art.59, lett.d) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.
Si è regolarmente costituita in giudizio la chiedendo Controparte_7 il rigetto delle domande attoree e, segnatamente: - in via principale: rigettare la domanda della IG.ra perché Persona_1 infondata in fatto e diritto e non provata, con vittoria delle spese di giudizio;
- in via subordinata: ritenere unica responsabile del fatto la in Controparte_3 persona del legale rappresentante e condannare la stessa società al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di giudizio;
- in via ulteriormente subordinata: liquidare il risarcimento in base al grado di colpa accertato ed in base alle risultanze istruttorie non contestate, con la necessaria detrazione tra quanto liquidato o da liquidarsi da parte dell' in favore dell'attrice, CP_8 con la totale o parziale compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2018, il giudice ha concesso ai termini di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c.
A quella dell'8 luglio 2019 il giudice, sentite le parti, ha ammesso la prova orale per testi articolata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria, riservandosi, all'esito, ogni determinazione sulla richiesta di C.T.U.
Alle successive udienze del 2 dicembre 2019 e del 12 novembre 2020 sono stati escussi i testi di parte attrice.
A seguito di un paio di rinvii da parte del giudice onorario, all'udienza dell'undici Aprile
2022, il giudice, nella persona del dottor Mario Cervellino, si è riservato in ordine alla richiesta di CTU medico legale.
Con ordinanza dell'otto giugno 2022, sciogliendo la riserva assunta, il giudice ha ammesso la CTU medica sulla persona della Sign. , nominando, quale Persona_1 perito, la dott.ssa ed ha rinviato la causa all'udienza del 5.12.22 per l'esame Persona_2 della relazione peritale.
A seguito di un rinvio d'ufficio, all'udienza del 9 Febbraio 2023, davanti alla sottoscritta, le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito di un rinvio d'ufficio, la causa è stata rinviata per tale incombente a quella dell' undici novembre 2023.
Infine, a tale udienza, le parti hanno precisato le loro conclusioni, il giudice ha concesso i termini di cui all'articolo 190 cpc ed ha trattenuto la causa in decisione.
Date queste premesse, nel corso dell'istruttoria, i testi escussi hanno, sostanzialmente, confermato quanto affermato da parte attrice e, segnatamente, che, in data 19.4.2023, la Sig. alle ore 13:30 circa, mentre si trovava alla guida del proprio Persona_1 velocipede marca “Bianchi” nel Comune di RA lungo la Strada regionale 82 Valle del Liri, in corrispondenza della chilometrica 43+100, era caduta a terra, conseguendo lesioni personali. In particolare, la IG.ra unitamente ad altri ciclisti, tra i quali ER , si era diretta dalla Località Ridotti verso il Castello di RA, Parte_5 percorrendo via San Pietro. Giunta all'incrocio con via Noce dei Santi, aveva proseguito diritta per immettersi successivamente lungo la SR 82 in direzione Sora per farvi rientro.
Tuttavia, nel percorrere il suddetto tratto di strada, la IG.ra procedendo con ER direzione di marcia da RA verso Sora (FR) lungo la SR 82, era rimasta coinvolta nel sinistro, rovinando nell'asfalto fresato e nel dislivello causato dalla lavorazione del manto stradale. Lungo il suddetto tratto di strada vi era la fresatura dell'asfalto, che costituiva un dislivello del piano stradale.
In particolare, il teste , confermando la presenza del dislivello, ha precisato che Pt_5 la caduta era avvenuta in prossimità dello stesso, in piena curva, e di avere avvisato l'attrice, della presenza del dislivello, visto che la precedeva.
, invece, ha precisato di avere visto un' autovettura sopraggiungere verso Testimone_1
RA e la RA cadere ed andare a finire nell'altro lato della carreggiata, ER tanto che l' autovettura aveva rischiato di investirla. A seguito della caduta, aveva visto l'attrice terminare la corsa con la ruota anteriore della sua bicicletta nel mezzo di una fessurazione presente sull'asfalto nei pressi di una curva cieca, in quanto si trovava dietro di lei, a circa trenta metri.
Infine, il teste ha riferito che la Sig. era stata trasportata in ambulanza, ma di ER non ricordare quando la stessa era arrivata, in quanto era rimasto impressionato dal sangue ed aveva fermato le macchine. Peraltro, “la IGnora indossava il casco”.
Per quanto riguarda la segnalazione dei lavori in corso, il teste ha riferito Parte_5 che i suddetti lavori non erano segnalati, mentre il teste ha riferito che Testimone_1
“ non vi erano lavori in corso, gli operai non c'erano, ho visto solo l'asfalto fresato”.
E' stata, altresì, acquisita la relazione di intervento dei Carabinieri di Tagliacozzo del
19.4.2013, nella quale viene sostanzialmente confermata la suddetta descrizione del sinistro.
In particolare, ha riferito che la strada SS 82, che lui stava percorrendo Parte_5 in bicicletta, si presentava dissestata, in quanto la carreggiata era stata fresata in seguito a dei lavori. Per tale motivo, lui si era spostato sulla carreggiata opposta, proprio per evitare il dissesto.
, invece, era intervenuto a seguito della chiamata del suocero, Tes_2 Parte_5
, ma non aveva assistito al sinistro di cui è causa.
[...]
Infine, è stato sentito , geometra della ditta “ , il quale Testimone_3 Controparte_3 ha riferito che il cantiere aveva inizio circa 500 mt prima dell'incidente, ove era collocato il segnale di inizio cantiere “lavori in corso”, seguito dal limite di velocità 30 – 20 – divieto di sorpasso – strada sdrucciolevole, mentre, a ridosso del luogo dell'incidente erano stati apposti i segnali “strettoia destra” strada sdrucciolevole – limite di velocità
20 mt orari”.
Tali circostanze sono state confermate nella relazione dei Carabinieri, ove è stato precisato che la caduta, era avvenuta in prossimità del km 43 + 100, area interessata da lavori di “fresatura” solo sul tratto di strada percorsa dal velocipede. Peraltro, la segnaletica nel tratto del cantiere interessato iniziava a circa 160 mt dall'inizio della fresatura dell'asfalto, ove era stato collocato il cartello “strettoia destra, strada dissestata, limite di velocità mt. 20 orari. Quest'ultimo a circa 90 mt dal punto B”. Il cartello inizio lavori ed i successivi erano collocati a circa 550 mt. Dal punto B) e, precisamente, “lavori in corso”, limite di velocità 30 orari, 20 orari – divieto di sorpasso
– strada sdrucciolevole”.
Date queste premesse, occorre valutare il quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie in esame.
L'art. 2051 c.c., in particolare, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, subordinata a due condizioni: in primo luogo l'esistenza di un rapporto di custodia, che si identifica nella relazione tra la cosa e chi (proprietario, possessore o detentore) ha un effettivo potere sulla stessa;
in secondo luogo il fatto che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia.
Trattandosi di responsabilità oggettiva, l'art. 2051 c.c. presuppone una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi.
Pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (tra le tante sul punto, si veda Cass. sent. n. 8106/06 e n. 11227/08).
Per quanto riguarda il fattore causale estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità e ad escludere la responsabilità del custode, la Corte di Cassazione ha chiarito che la causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
(Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
La Corte ha, altresì, precisato che “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. .(Cass. N. 11802 del 09/06/2016)
Peraltro, “Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” ( cfr. Cass. sent. n. 287/15). Ed ancora “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” - cfr. Cass. sent. n. n. 22419/17).
Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso in esame, appare evidente che l' , e, segnatamente, per quest'ultima la ditta Controparte_6 Controparte_3 aveva segnalato il pericolo, come risulta dal rapporto dei Carabinieri citato, dal quale si evince che, appunto, che l'area in cui si è verificato il sinistro era interessata da lavori di “fresatura” che erano stati adeguatamente segnalati a circa 160 mt dall'inizio della fresatura dell'asfalto, ove era stato collocato il cartello sopra descritto, con l'ulteriore indicazione del “limite di velocità 30 orari, 20 orari – divieto di sorpasso – strada sdrucciolevole”.
Per tale motivo, il teste , nell'immediatezza dei fatti, ha riferito, dinanzi ai Tes_4
Carabinieri, che, essendo la strada dissestata, si era spostato sulla sinistra sulla carreggiata opposta per evitare il dissesto. Per tale motivo, lo stesso aveva anche avvisato la Sig. in quanto la precedeva, come confermato all'udienza del ER
2.12.2019.
Infine, è appena il caso di rilevare che risulta dagli atti che anche la Compagnia di ha ritenuto non provata la responsabilità dell'Assicurato ( Controparte_9 [...]
,nonché il nesso causale, in quanto “la presenza di un cantiere per lavori CP_3 in corso era stata adeguatamente segnalata con cartelli verticali temporanei di pericolo, ben visibili ed adeguatamente collocati. Pertanto, la caduta appare riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente e negligente della ciclista lesionata, che non manteneva una condotta di guida commisurata allo status della strada percorsa”.
Alla luce delle suddette considerazioni, ad avviso di chi scrive, il sinistro si è verificato per fatto estraneo all'Amministrazione convenuta e, principalmente, al comportamento della vittima che ha interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, condotta riconducibile al caso fortuito.
Sulla base di quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Avezzano, in persona della dott.ssa Maria Proia, definitivamente pronunciando così provvede: I) rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e , il qualità di eredi di;
Parte_3 Parte_4 Persona_3
II) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla refusione delle spese legali, in favore della , Parte_4 Controparte_7 in persona del legale rap.te pro tempore, che si quantificano in totali € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
III) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della c.t.u.
Avezzano, 26.3.24
Il Giudice
(dott.ssa M. Proia)