Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 743/2024
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Sulli;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2024, la ricorrente esponeva di aver svolto dal 2001 ad ottobre 2004 attività di addetta alla mensa e dall'ottobre 2004 all'attualità attività di aiuto cuoca e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, una tendinopatia spalla sx e dx.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalla Malattia Professionale denunciata, recante il n. 519390089 del 09.06.2022 pari ad un grado del 8%, ritenendola dipendente dall'attività lavorativa svolta dalla data della domanda e nella misura quantomeno indennizzabile ai sensi del D. Lgs. 38/ 2000, per la liquidazione dell'indennizzo in capitale o in quella diversa misura (rendita) e decorrenza dalla data della domanda o da quella diversa che sarà stabilità dalla disponenda CTU e, per l'effetto;
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misura accertata pari al 8% ed afferente alla malattia professionale denunciata, in favore della ricorrente, dell'indennizzo in capitale e/o della rendita o della diversa percentuale così come determinata dalla disponenda CTU, preventivamente cumulate ai sensi dell'art. 80 T.U. 1124/ 65 con le Malattie Professionali o postumi da infortunio già riconosciute;
3) con vittoria di spese di giudizio di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
1.2. L' costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto e l'infondatezza del CP_1 ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. In via preliminare deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall' . CP_1
2.1. L'art.112 del D.P.R. 1124/65 prevede: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale D.P.R.
n.1124 del 1965, art. 135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” ( Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 2285 del 31/01/2013; Cass. n.
27323 del 2005, 14717 del 2006). Si è, inoltre, affermato che “al fine di stabilire l'inizio della
2 decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato dalla manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova”(Cass. civ., sez. lavoro, ord. N. 16605 del
3/8/2020).
Il dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, dunque, deve essere individuato in quello della manifestazione della malattia professionale e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato.
2.2. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente ha presentato una prima domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale del STC bilaterale e degli “esiti di ricostruzione cuffia rotatori spalla dx”, in data 21.01.2014, allegando accertamenti sanitari – EMG arti superiori del 12.12.2014. Il ricorso amministrativo è stato definito negativamente dall' con la pratica n° 511996668 del 23.04.2014. CP_1
La ricorrente ha poi presentato una seconda domanda amministrativa per una patologia diversa, che è la tendinopatia bilaterale sx e dx, allegando documentazione medica comprovante il suo stato di salute, in data 09.06.2022, domanda respinta dall'ente con la pratica n° 519390089, in data 06.07.2022.
Pertanto, la ricorrente è sicuramente venuta a conoscenza della natura professionale della tendinopatia bilaterale solo il 12.04.2022, allorché è stato redato il certificato di malattia professionale allegato alla domanda amministrativa. Nessuna prescrizione del diritto si è quindi verificata in quanto il ricorso è stato proposto il 19.07.2024 e notificato poco dopo.
3. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
3.1. La ricorrente deduce la natura professionale di una patologia non riconducibile al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio. A tal fine è necessario che il rapporto causale con
3 la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività lavorativa svolta.
3.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
3.3. Ebbene, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa. I testimoni escussi, sicuramente attendibili in quanto colleghi di lavoro della ricorrente a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che la sig.ra ha svolto mansioni di aiuto cuoca e addetta alla mensa Parte_1
e che la stessa, per svolgere tale attività, movimentava e solleva manualmente piatti, stoviglie, pentolame, sacchi di patate e di frutta e verdura di 10/15 Kg. Le testimoni hanno in particolare confermato che la ricorrente doveva sollevare giornalmente a mano fino all'altezza delle spalle sia i sacchi di alimenti che il pentolame e le teglie piene di cibo per poterle riporre nel forno o nei mantenitori a caldo, nei forni o negli appositi macchinari per la lavorazione e la cottura. Le testimoni hanno poi confermato che la ricorrente utilizzava quotidianamente, per cinque giorni alla settimana, la macchina sigillatrice per chiudere le confezioni dei pasti e che tali chiusure andavano da un minimo di 30/35 al giorno fino ad un massimo di 100.
4 Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni il tipo di attività svolta dalla ricorrente e le caratteristiche del ciclo produttivo cui la stessa era addetta, il ctu ha evidenziato, con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che la ricorrente è affetta da tendinopatia inserzionale bilaterale delle spalle a lieve-medio impegno funzionale, in esiti di pregressa ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla
Dx di naura ed origine professionale con danno biologico del 6%. In particolare il ctu ha accertato quanto di seguito si riporta: “la Sig.ra avrebbe infatti svolto attività che le hanno Parte_1
comportato (e le comportano), non solo saltuariamente, ripetuti e non occasionali movimenti di sollecitazione che comportano stereotipie antiergonomiche a carico delle spalle (in particolare nelle riferite operazioni di sollevamento di sacchi di patate avente peso 10 kg., casse di ortofrutta avente peso 15 kg almeno all'altezza delle spalle per poterle collocare in appositi macchinari per la lavorazione dei prodotti, nonché sollevamento di teglie contenenti cibo aventi peso variabile dai 20 ai 30 kg. e di pentolame ovvero di contenitori “gastronom” (contenitori professionali) pieni, sollevarli ad un'altezza pari se non superiore a quella delle spalle, per posizionarli nei mantenitori a caldo o nei forni), ovvero mansioni che le implicano l'uso di forze manuali massimali contro resistenza – nelle azioni di carico di pile di piatti in ceramica con peso almeno di 20 kg per 4 volte ogni giorno al fine di apparecchiare i tavoli, come anche nel sollevamento di pentolame di circa 20 kg per procedere al lavaggio dello stesso) - con un inevitabile sovraccarico biomeccanico e funzionale dei muscoli del braccio e, pertanto, dei distretti articolari delle spalle attraverso una costante contrazione isometrica, che hanno di certo costituito un'ulteriore causa di usura.
Tali lavorazioni, con pluripetitività giornaliera ed elevata frequenza di azioni con insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato alla Sig.ra posture e movimenti con Parte_1
valore di fattori usuranti per microtraumi ripetuti dei cingoli scapolari. Peraltro, la stereotipia antiergonomica delle anzidescritte posture, coinvolgendo in maniera continua e ripetitiva le strutture anatomiche delle spalle, hanno determinato cronici processi di flogosi dei tendini e delle loro guaine, che hanno agito in modo radicale sulla possibilità di guarigione e quindi condotto certamente all'insorgenza della malattia.
D'altra parte, tutti i predetti movimenti sono sempre stati svolti in autonomia, con pluripetitività giornaliera, in un “turno lavorativo” per almeno 5 giorni a settimana. (…)
5 Di talché, con specifico riferimento all'esame comparativo dei dati riscontrati e su richiamati, considerata la valutazione obiettiva medico-legale dello stato odierno e dello stato anteriore documentato, in ragione di quanto esposto e comunque della ulteriore esposizione a rischio nocivo elettivo in assenza di alcuna previsione specifica di protezione, è possibile ammettere che la connessione tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa”.
Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
4. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale della tendinopatia bilaterale sx e dx, con la conseguenza che l' convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1
della relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente (6%), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Sulla somma sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che la ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 6% per tendinopatia bilaterale sx e dx;
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91;
6 condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.695,50, CP_1
per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sulli Emilio, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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