Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MO, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 247/2023 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
di MO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MO presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante ( C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in RM RE, via Falcone e Borsellino n. 55, presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Claudio Merlino che la rappresentata e difende , per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 luglio 2022, il Tribunale di RM RE accoglieva il ricorso presentato dalla avverso l'ordinanza ingiunzione n. 388/2020, Controparte_1
emessa dal Direzione Marittima della Controparte_2
Sicilia occidentale e Capitaneria di Porto MO il giorno 14 dicembre 2020 e notificata il 19 maggio 2021 ed avverso il decreto n. 390/2020, emesso dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali — Capitaneria di Porto di MO il giorno 14 dicembre
2020 e annullava e dichiarava improduttivi di effetti giuridici i predetti provvedimenti impugnati, per tutti i motivi esposti in parte motiva;
compensava le spese.
Esponeva il primo giudice che:
in data 19 aprile 2021 i militari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Ufficio
Circondariale Marittimo — Guardia Costiera di RM RE — avevano elevato in danno del ricorrente n. 2 verbali di contestazione e notifica;
con il primo verbale n. 8/2020 i militari davano atto di aver accertato che il giorno 30 del mese di maggio 2020, alle ore 00:45 circa, in località banchina Trapezoidale lato sud del Porto
di RM RE, la motopesca denominata "Nuovo Dio con noi" iscritta al nr. 1PA534/RNMG
di RM RE (PA) di proprietà/armatore della "Pescatori La Folgore Soc. Coo. con CP_3
sede legale in RM RE, via C. Colombo snc, pescava/deteneva in periodo di divieto n.
3 esemplari di ON rosso ( , per circa 800 kg, i quali venivano Persona_1
successivamente sequestrati;
il trasgressore veniva individuato in , iscritto alla categoria delle matricole di Persona_2
RM RE n. 1848 in qualità di capobarca motorista della moto pesca denominata Nuovo
Dio con Noi 1PA534, al quale veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 1 lettera G) del
Decreto Legislativo n. 04/2012 ed ingiunto il pagamento di € 2.667,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria;
4
con il secondo verbale n. 9/2020 i militari davano atto di aver accertato che il giorno 30 del mese di maggio 2020, alle ore 00 circa in località banchina Trapezoidale lato sud del Porto di RM
RE, il citato , n.q. di capo barca motorista del Persona_2 Controparte_4
all'arrivo dei militari improvvisamente lasciava velocemente l'ormeggio lasciando il marittimo
, regolarmente imbarcato, in banchina e così non consentendo l'ispezione a Persona_3
bordo e, pertanto, gli veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 1 lettera T) del
Decreto Legislativo n. 04/2012 ed ingiunto il pagamento di € 2.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria.
Veniva altresì emesso decreto n.390/2020, in data 14 dicembre 2020, dal Comandante della
Capitaneria di Porto di MO di assegnazione di n. 12 punti da attribuire al titolare della licenza di pesca relativa all'imbarcazione in oggetto.
Nel caso di specie era onere dell'Autorità ( ) provare l'illecito Parte_1
amministrativo, contestato alla ricorrente e , pertanto, andava accolta l'opposizione, poiché
l'Autorità opposta non aveva adeguatamente motivato, né provato in sede giudiziale, la sussistenza dell'illecito contestato sotto il profilo materiale della condotta.
Avverso la predetta sentenza la di MO proponeva appello esponendo che, Parte_1
diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la di MO aveva fornito Parte_1
piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, motivando adeguatamente l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ed allegando prove idonee a dimostrare le violazioni contestate.
Invero, l'Amministrazione aveva depositato in giudizio, oltre alle copie dei verbali di constatazione e contestazione degli illeciti amministrativi in esame, un file video che documentava integralmente i fatti oggetto di causa, dimostrando con evidenza la sussistenza materiale di tutte le condotte contestate
(ossia, il trasferimento di esemplari di ON rosso dall'imbarcazione al furgone refrigerato e l'avere impedito l'ispezione della allontanandosi immediatamente all'arrivo degli agenti) poste Parte_2
alla base delle violazioni contestate. Dal video in questione era possibile ricostruire compiutamente i fatti avvenuti nella notte del 30 maggio 2020 che avevano integrato gli illeciti amministrativi contestati.
Nello specifico, un militare in incognito, posizionato all'interno del porto, aveva constatato:
- l'arrivo in porto, alle ore 00:39 circa di un furgone refrigerato (minuto 0, secondi 15 del file video); 5
- l'ormeggio, alla medesima ora, a luci spente, di una motobarca da pesca, denominata CP_4
,(matricola n.1PA534 (minuto 0 secondi 43 del file video mostrava chiaramente la
[...]
matricola);
- che i membri dell'equipaggio del peschereccio, sbarcati, caricavano nel suddetto furgone n. 3
esemplari di ON rosso, di circa kg. 800, successivamente sequestrati al conducente del mezzo,
(minuto 1 secondi 20 del file video mostrava chiaramente lo spostamento di un Controparte_5
esemplare di ON dalla motonave al furgone).
La visione del video rendeva evidente che il team ispettivo, una volta giunto presso la banchina trapezoidale, previa qualificazione dei militari della Costiera, aveva bloccato il furgone refrigerato
(minuto 3, secondi 07 del file video) e, nel tentativo di bloccare anche la motopesca, non era riuscito nell'ispezione, poiché il comandante del natante, resosi conto dell'arrivo dei militari, aveva lasciato repentinamente il porto (minuto 3, secondi 14 del file video).
Aggiungeva che tutti i fatti contestati nei provvedimenti opposti, erano stati accertati direttamente dagli agenti nella qualità di pubblici ufficiali e riportati per intero nei verbali nn. 8 e 9/2020. Detti
verbali, erano dotati di fede privilegiata non contestabile con mezzi istruttori, ma esclusivamente a mezzo di querela di falso che, nel caso di specie, non era mai stata proposta.
Tali verbali, non contenevano giudizi valutativi, né apprezzamenti personali da parte degli agenti, ma solo la descrizione dei fatti contestati per come avvenuti in loro presenza e, pertanto, facevano piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza .
Attesa la copiosa e univoca produzione probatoria – anche con fede privilegiata – depositata in giudizio il Giudice di primo grado non avrebbe potuto in alcun modo ritenere non provate le condotte contestate a controparte e oggetto di sanzione.
La sentenza impugnata era quindi pure viziata per illogicità della motivazione e per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., dei principi di riparto dell'onere probatorio nel procedimento ex art. 22 L. n.
689/1981. L'Amministrazione aveva documentato tutti i fatti occorsi tramite un video che non lasciava ombra di dubbio circa le condotte contestate, nonché tramite i verbali assistiti da fede privilegiata.
Nel caso in cui il Giudice non abbia in alcun modo tenuto conto delle prove depositate in giudizio dalla , la sentenza sarebbe viziata per violazione dell'art. 115 c.p.c. e per omessa Parte_1 6
pronuncia. Infatti, com'è noto, il giudice ha il dovere di porre a fondamento della propria decisione tutte le prove prodotte in giudizio che siano rilevanti in ordine ai fatti per cui è causa.
La si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello Controparte_1
esponendo che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, era onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio.
La proposizione dell'opposizione introduceva, infatti, un originario giudizio di cognizione nel quale spettava alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie la aveva contestato il merito Controparte_1
dell'infrazione ed aveva rilevato l'assenza di prove in ordine all'illecito accertato. Sarebbe stato dunque compito della P.A., in assolvimento degli oneri probatori a suo carico, produrre in giudizio la documentazione attestante la irregolarità della condotta posta in essere dall'equipaggio del motopesca denominato “ . Controparte_4
La decisione del Giudice di primo grado, pertanto, era corretta e doveva essere confermata.
Nessuna violazione degli art. 2697 e 2700 c.c. si era verificata nel caso in esame: la Parte_1
avrebbe dovuto provare la condotta descritta nell'ordinanza-ingiunzione n. 388/2020 ma nulla
[...]
aveva provato nel corso del giudizio di primo grado.
Né si poteva affermare che si sia verificato una violazione dell'art.115 c.p.c.: il Tribunale di RM
RE aveva infatti posto a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti,
ritenendo insufficienti quelle della di MO. Parte_1
Dal verbale di contestazione in atti n. 08/2020 in data 1 giugno 2020 risultava che militari della
Guardia Costiera di RM RE avevano rinvenuto , nella qualità di capo barca Persona_2
motorista del motopesca mentre sbarcava tre esemplari di ON rosso del peso Controparte_4
di kg. 800 circa in periodo di divieto. Il trasgressore dichiarava “ al momento nulla ho da dichiarare ”.
Dall'ulteriore verbale di contestazione in atti n. 09/2020 , in data 1 giugno 2020, risultava che i militari
Cont verbalizzanti avevano esposto che al loro arrivo in porto, improvvisamente il Nuovo Dio con 7
Noi, lasciava velocemente l'ormeggio, lasciando il marittimo sig. , regolarmente Persona_3
imbarcato, in banchina, pertanto non consentendo l'ispezione a bordo .
Il trasgressore dichiarava “ al momento nullo ho da dichiarare “.
Si osserva, in diritto, che è pacifico che nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è
suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale ( Cass. 3705 del 14/02/2013; Cass. Sez. U, n. 17355 del 24/07/2009).
Appare evidente che, nella specie, le circostanza di fatto dalle quali è emersa la sussistenza delle violazioni contestate all'appellata appaiono il frutto della diretta percezione visiva dei verbalizzanti, senza che in proposito gli stessi abbiano espresso giudizi o apprezzamento alcuno.
Peraltro dalla lettura degli atti del giudizio non si rileva in alcun modo che sia stata esposta dal trasgressore la sussistenza di errori di natura percettiva, essendosi lo stesso limitato a dichiarare, a seguito della contestazione delle due violazioni “al momento nulla ho da dichiarare ”.
La Sanzione di cui al decreto n. 390/2020, emesso dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali — Capitaneria di Porto di MO — il giorno 14 dicembre 2020
segue per legge.
Ne consegue che , in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta dalla società appellata avverso l'ordinanza ingiunzione n. 388/2020 e il decreto n. 390/2020.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate e debito.
Nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di primo grado, stante che l'Amministrazione era difesa da un funzionario e conseguentemente non le spettava la liquidazione dei compensi di avvocato, mentre non ha provato di avere sopportato spese vive.
P.Q.M.
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La Corte, in riforma della sentenza resa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale di RM RE,
appellata dalla di MO nei confronti della Parte_1 Controparte_1
rigetta il ricorso proposto da quest'ultima avverso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
388/2020, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Direzione
Marittima della Sicilia occidentale e Capitaneria di Porto di MO il 14 dicembre 2020,
ed avverso il decreto n. 390/2020, emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali — Capitaneria di Porto di MO — il giorno 14 dicembre 2020.
Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
di MO delle spese di questo grado del giudizio che liquida in Parte_1
euro 2.000,00, oltre spese prenotate e debito.
Nulla in ordine alle spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della I sezione civile il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE