Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 743
Articolo 2Articolo 4
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6 ottobre 1950
Art. 3.
L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 35.500.000.000.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1950