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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
24.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3722/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monaco Giovanna;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Orsingher Lucia;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…NA , è ritenuto Parte_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (art. 2 e 13 L 118/71 e art.9 D L 509/88, le quali come indicate nelle tabelle di legge determinano una riduzione della generica capacità lavorativa del 50% ( cinquanta x cento),senza il beneficio dell'assegno
d'invalidità, inoltre si conferma, soggetto portatore di handicap in situazione di media gravità ex articolo 3 comma 1 della legge n.104/92,dalla data della domanda amministrativa.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (oltre a quelle necessarie per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 1 l. 104/1992, siccome già accertato in sede di ATP e non specificamente contestato nella presente fase).
Il CTU nominato nella presente fase, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, ha concluso che “il Sig. è affetto da “Epilessia in Parte_1
trattamento farmacologico con parziale controllo delle crisi convulsive , crisi di assenza e cefalea;
disabilità intellettiva di grado medio;
disturbi del comportamento e del sonno “Pertanto è da ritenersi INVALIDO CIVILE in una percentuale del 88%, , suggerendo la prossima revisione tra due anni ”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Atteso che la domanda è stata solo parzialmente accolta, per essere stato accertato solo in parte il requisito sanitario oggetto di domanda, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 26/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
24.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3722/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monaco Giovanna;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Orsingher Lucia;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…NA , è ritenuto Parte_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (art. 2 e 13 L 118/71 e art.9 D L 509/88, le quali come indicate nelle tabelle di legge determinano una riduzione della generica capacità lavorativa del 50% ( cinquanta x cento),senza il beneficio dell'assegno
d'invalidità, inoltre si conferma, soggetto portatore di handicap in situazione di media gravità ex articolo 3 comma 1 della legge n.104/92,dalla data della domanda amministrativa.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (oltre a quelle necessarie per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 1 l. 104/1992, siccome già accertato in sede di ATP e non specificamente contestato nella presente fase).
Il CTU nominato nella presente fase, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, ha concluso che “il Sig. è affetto da “Epilessia in Parte_1
trattamento farmacologico con parziale controllo delle crisi convulsive , crisi di assenza e cefalea;
disabilità intellettiva di grado medio;
disturbi del comportamento e del sonno “Pertanto è da ritenersi INVALIDO CIVILE in una percentuale del 88%, , suggerendo la prossima revisione tra due anni ”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Atteso che la domanda è stata solo parzialmente accolta, per essere stato accertato solo in parte il requisito sanitario oggetto di domanda, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 26/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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