2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale ;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)) .
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.