Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del
25.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14456/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp. e difeso dagli avv. Antonio Panico e Lucia Rambone.
ricorrente e
in persona del suo Sindaco p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti.
Resistente
OGGETTO: Azione di accertamento delle differenze retributive a titolo Retribuzione Individuale di
Anzianità (RIA), c.d. scatti biennali, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, e conseguente azione di condanna.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della resistente a decorrere dal 19.04.1980, ex legge n.285/1977, con inquadramento al
IV° livello funzionale, come da buste paga in atti allegate, e sino alla data del 31.07.2020, data di Per collocazione in quiescenza;
di avere ricevuto dal il c.d. emolumento e Controparte_1 precisamente il salario di anzianità in attuazione alle previsioni di cui al DPR 347/1983, sorto sulla scorta delle indicazioni di cui alla L.n. 83/1993; di avere altresì ricevuto in esecuzione del DPR
268/1987 un ulteriore incremento della RIA per il periodo 1985-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/12/1988 nonché in base al DPR 333/1990, un ulteriore incremento della RIA
1
che all'art.1, nel disciplinare l'ambito di applicazione, fu stabilito che “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento”; che in particolare agli articoli successivi, si rinviava agli accordi sindacali di settore per le amministrazioni dello stato, per gli enti pubblici non economici, per comuni e province, per il servizio sanitario nazionale, per regioni;
che l'art.11 della medesima legge aveva previsto che “Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14”; che l'art.13, aveva prescritto che “Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale . La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi”.
Egli sulla base dell'excursus normativo sopra riportato, ha invocato la validità dell'impianto di cui alla legge 93/1983 e, conseguentemente, dei DPR, rectius accordi, che dalla stessa ne sono derivati e sopra richiamati, fino alla data del 31.12.1993, i quali danno conto della durata triennale di ogni singolo accordo, riversati nei DPR, nonché la efficacia provvisoria degli stessi sino all'emanazione di nuove e successive norme. Ha dato atto che con L n.388/2000, art.51, co.3, (legge
Finanziaria), fu re-interpretata la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto-legge n. 384/1992, stabilendo che la stessa “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 , non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità” e ha aggiunto che tale norma è stata dichiarata incostituzionale, con la recentissima sent. n.4/2024, dalla
Consulta, in quanto di natura innovativa e non interpretativa della norma e, quindi, per contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992.
Egli, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art.51, co.1,
l.n.388/2000, ha dunque rivendicato il diritto a vedersi ricostruire la RIA dalla data di assunzione, come sopra indicata, e sino alla data del 31.12.1993 e ha concluso chiedendo “A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un
2 importo annuo di € 758,42, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente Pe amministrazione all'adeguamento in busta paga della;
B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo marzo 2019 – luglio 2020 e pari all'importo di € 243,61 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo così come indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo
A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 424,02, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
D) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari”.
IL costituitosi tempestivamente in giudizio ha dedotto, con articolate Controparte_1 considerazioni giuridiche, l'infondatezza delle domande formulate e ha chiesto di “rigettare integralmente il ricorso;
condannare la parte soccombente alla rifusione, in favore del Controparte_1 rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi”.
Acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il thema decidendum concerne il diritto del ricorrente alla percezione di differenze di RIA e conseguenti differenze di TFS, in relazione al periodo decorrente da marzo 2019 e fino a luglio 2020, rientrante nel termine prescrizionale quinquennale, avendo riguardo alla diffida di marzo 2024 depositata in giudizio.
Egli si duole del mancato adeguamento della RIA dal 1991 al 1993 e fonda la sua azione sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024 che, pronunciandosi sull'art. 7, co. 1, del decreto-legge n. 384/1992 -nella parte in cui aveva stabilito che essa ““… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 , non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”- ha ritenuto incostituzionale la norma in quanto di natura innovativa e non interpretativa della norma e, quindi, per contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e
117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU. La conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992 ha fatto rivivere il meccanismo di adeguamento triennale della
RIA dando luogo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, agli incrementi dell'emolumento dal da 01.01.1991 al 31.12.1993 e vendicati esclusivamente nel periodo non prescritto (marzo 2019- luglio 2020 epoca del suo pensionamento),
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3 Ed invero, va osservato che fino all'emanazione della legge 93/1983, il rapporto di lavoro era disciplinato dalla legge n. 312/1980, la quale prevedeva che il trattamento retributivo dei dipendenti seguisse un percorso di costante, automatica progressione secondo successive “classi” stipendiali
(riconosciute, rispettivamente, al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito e comportanti ciascuna un incremento della retribuzione pari al 16%) nonché “scatti” biennali interni alle stesse (che determinavano l'aumento del 2,5% della retribuzione, da riassorbire al conseguimento della classe superiore). Nel sistema delineato dalla legge-quadro di riforma del pubblico impiego n. 93/1983, la disciplina delle retribuzioni dei dipendenti pubblici era demandata a regolamenti, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che recepivano gli accordi sindacali siglati dalla parte pubblica e dalle organizzazioni dei lavoratori.
La retribuzione individuale di anzianità è stata dunque una voce stipendiale riconosciuta dagli accordi di comparto recepiti in DPR nel vigore della legge n. 93/1983.
Difatti, in relazione al personale degli enti locali, nel periodo di vigenza della citata legge- quadro, furono emanati il DPR 347/83 (per il biennio 1983-1984), il DPR 268/1987 (per il triennio
1985-1987), ed il DPR 333/1990 (per il triennio 1988-1990) che dettarono una specifica regolamentazione della retribuzione individuale di anzianità.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494" rubricato “norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola”, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347 del 1983 e del D.P.R.
n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990.
Le anticipazioni della RIA accordate in base all'art. 38 DPR 268/1987, come riscritto dall'art. 31 DPR 494/1987, sono state dunque riassorbite dalla RIA prevista dal DPR 333/1990.
In tale accordo del 1990, diversamente da quanto accadeva nei precedenti, come correttamente evidenziato dal non c'è alcuna clausola di garanzia per l'ipotesi di mancato CP_1 rinnovo contrattuale.
Di seguito, con la riforma apportata dal d. lgs. n. 29/1993 e la sottoscrizione del CCNL
“Regioni - autonomie locali” del 06/07/1995, la RIA cessa di essere sottoposta a maggiorazione e viene mantenuta nel suo importo solo ove acquisita. L'art. 28 del CCNL prevede infatti che la RIA maturata alla data di emanazione del CCNL 06/07/1995 diventa voce del trattamento retributivo fondamentale e che come tale continua ad essere corrisposta, sempre nello stesso ammontare, fino alla data di cessazione del rapporto. Pertanto, nessun incremento periodico automatico, tanto meno
4 in forma di “scatto biennale”, è più previsto dagli accordi di comparto;
inoltre, nell'arco di vigenza degli accordi di comparto recepiti in DPR secondo il sistema disegnato dalla legge-quadro 93/1983, ossia fino alla riforma del pubblico impiego introdotta dal d. lgs. n. 29/1993 ed ai CCNL successivi, sono stati in tutto riconosciute solo tre erogazioni, tra loro cumulabili, della RIA.
Pertanto, i dipendenti degli enti locali non hanno mai avuto una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità legata agli anni di servizio e negli undici anni decorrenti dal
01/01/1983 al 31/12/1993, essi non hanno affatto maturato 5 scatti biennali di R.I.A., nonché 12/24 del sesto.
Tali considerazioni sono state enunciate in plurime pronunce della Corte di Cassazione in fattispecie proposte da personale appartenente ai ruoli Regionali ma valevoli anche per il personale di tutti gli enti locali. Va riportata la motivazione contenuta nella ordinanza del 02/03/2025, n.5511 secondo cui “né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione ria prevista per il personale del comparto ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della corte costituzionale, che sono richiamate dal giudice di appello”.
I Giudici di legittimità, nella cit. sentenza, enunciano a chiare lettere che “infatti non trova applicazione rispetto al personale regione enti locali il d.p.r. n. 44 del 1990 (personale del comparto ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione ria stabilendo all'art. 9, comma 4, che: "al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde". né rilevano, pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990, che - va ribadito - era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della ria per il comparto ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del d.p.r. 5 marzo 1986, n. 68, d.p.r. n. 44 del 1990, e non per il comparto regioni ed enti locali”. (cfr. conf. 5512/2025 e 5513/2025 del 2.3.2025).
Tali principi costituiscono valida e condivisibile argomentazione confutativa di quanto parte ricorrente ha esposto in ricorso e ribadito nelle note difensive, siccome idonea ad escludere l'invocata applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e della relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte
Costituzionale n.4/2024, che pure ha riaperto le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione
RIA anche per il periodo 1991/1993, con possibilità di rideterminare, con effetto retroattivo, la maggiorazione stessa, anche ai fini del calcolo del TFS e del trattamento pensionistico, spiega i suoi effetti ai fini dell'applicazione dell'art 9 DPR 44/90 , relativamente in particolare al Comparto Ministeri
5 e degli enti pubblici non economici e nessun richiamo sussiste al DPR 333/90, concernente il personale degli enti locali, per cui essa non giova a parte ricorrente.
Da ultimo, va rilevato che costituisce un'inammissibile modifica della domanda, la deduzione formulata per la prima volta nelle note difensive, secondo cui sarebbe errato comunque il criterio di calcolo della RIA effettuato dal fino al 1990. Ed invero, la richiesta in via subordinata di CP_1 riformulare i propri conteggi, calcolando la RIA sino al 31.12.1990 incorre in una mutatio libelli, siccome fondata su una causa petendi diversa, su cui lo stesso all'odierna udienza non ha CP_1 accettato il contraddittorio. In proposito, come correttamente evidenziato dalla Cassazione civile sez. lav. nella pronuncia n.21627del 20/07/2023 “Si ha mutatio libelli (vietata) quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (v. Cass. n. 12621/2012, n. 1589/2015, n. 19842/2015)”.
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, non risulta dunque meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, in considerazione della complessità e peculiarità della materia trattata, devono intendersi compensate per l'intero.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 25.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
6