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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g. 1710/2021 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Parte_1 C.F._1
Paduano e Pierpaolo Telese, giusta procura alle liti in atti, presso lo studio dell'avv. Teresa D'Auria sito in Scafati, alla via L. Sturzo, 18 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chirico CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Scafati, alla Via Nazionale n. 95 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.03.2021, dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 31.08.1991 in Scafati (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Scafati al n. 16, Parte I, anno 1991; che dall'unione coniugale era nato il figlio
(04.03.1995); che nel corso del tempo il rapporto coniugale era andato Persona_1
progressivamente deteriorandosi tanto da determinare il ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale ed a pernottare nella propria autovettura;
che il reddito del ricorrente, a differenza di quello della resistente, non era cospicuo;
che essendo divenuta intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale i coniugi decidevano di separarsi presentando ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
che, dunque, l'adito Tribunale pronunciava sentenza di separazione giudiziale in data 24.09.2014; che a far data dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento separativo, sino alla data del deposito del ricorso, non era stata più ripresa l'unione coniugale;
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. “1) dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31 agosto 1991 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Scafati, Atto n.16, P. I., contratto tra il IG. e la IG.ra ; Parte_1 CP_1
2) disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla IG.ra per le motivazioni CP_1
suesposte. Il tutto con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Fissata l'udienza del 25.10.2021 innanzi al Presdiente f.f. per la comparizione delle parti, rinviata all'udienza del 16.05.2022 per il gravoso carico di ruolo, ed assunti i provvedimenti provvisori, la causa veniva rinviata per il seguito innanzi al giudice istruttore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.05.2023 si costituiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si conclude
[...]
affinché il Tribunale di Nocera Inferiore voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 31.8.1991 compensando le spese di giudizio.”
In corso di causa veniva depositato l'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle medesime, sulle condizioni regolative dello scioglimento del matrimonio, unitamente alla certificazione della non proposta impugnazione della sentenza di separazione. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante subentrato nelle more sul ruolo, i procuratori delle parti insistevano per l'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti. Con ordinanza del 15.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile atteso che, dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio separativo, conclusosi con sentenza depositata in data 24.09.2014, sino alla data di proposizione del ricorso, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio formalizzato dalle parti, sottoscritto dalle medesime e depositato telematicamente dai procuratori delle parti, in atti, risultando le suddette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi, per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda per come promossa così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (nato il [...] Parte_1
a Torre Annunziata) e (nata il [...] a [...]) sposatisi il 31.8.1991 in CP_1
Scafati (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scafati al n. 16, Parte
I, anno 1991, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle medesime, depositato telematicamente ed in atti, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire