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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 773/2024 R.G. discussa all'udienza del 16.7.2025 e promossa da
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MADDALENA
PALLADINO e dall'avv. ANTONIO DEBIASI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA MONTE NAPOLEONE N. 18, 20121 MILANO.
APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. ANNALISA PULICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in STRADA LAGO PAIOLO 10, 46100 CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 22.1.2024 con il n.° 34/2024
CONCLUSIONI
Di Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previo ogni più
opportuno accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale:
- riformare la Sentenza n. 34/2024 pubblicata in data 22.01.2024 dal Tribunale di
Mantova, Sezione civile, Giudice Dott.ssa Francesca Arrigoni, non notificata, ad esito
del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1798/2022, per i
motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e di tutti gli atti di Parte_1
nonché esposti nel corso delle udienze, Parte_1
e conseguentemente:
- rigettare le domande e le eccezioni tutte svolte da parte attrice in prime cure e accolte
dalla Sentenza di primo grado, poiché infondate in fatto e in diritto e/o comunque non
provate, accogliendo le domande e le eccezioni tutte avanzate dall'esponente nel corso
del giudizio di primo grado e le conclusioni ivi rassegnate dall'esponente che qui di
seguito si riportano integralmente, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello
e di tutti gli atti di nonché esposti nel corso delle Parte_1
udienze:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e/o istanza, così
giudicare:
in via principale: respingere l'opposizione della Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa
[...]
degli atti di nonché espresse nel corso delle udienze;
Parte_1
sempre in via principale: confermare l'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso,
condannare, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di Euro 6.830,14 di sorte
capitale e comunque dell'importo portato dalle fatture oggetto delle Convenzioni 2018
e 2019 pari ad Euro 1.966,84, oltre agli interessi di legge ex D.lgs. 231/2002 sulle
fatture azionate dalla loro scadenza al saldo, oltre alle somme liquidate in decreto per
spese e compensi della procedura monitoria, per i titoli di cui in narrativa o di quella
maggior o minor somma che risulti accertata in corso di causa per le ragioni tutte di
cui alla narrativa degli atti di nonché espresse nel Parte_1
corso delle udienze.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA di entrambi i gradi
del giudizio, ovvero comunque in subordine con compensazione delle spese di lite in
ragione della complessità e dell'articolazione della vicenda per i motivi di cui alla
narrativa degli atti di nonché espresse nel corso delle Parte_1
udienze.”
Dell' : Controparte_1
“nel merito:
rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in
diritto e/o inammissibili;
in subordine:
nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza appellata, accertare e dichiarare come
dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva e otteneva dal Tribunale di Mantova il Parte_1
decreto ingiuntivo n.° 480/2022 di € 6.830,14, oltre interessi e spese, nei confronti di a titolo di saldo del corrispettivo Controparte_2
per la fornitura di quattro farmaci (segnatamente, Praxbind, Spiolto, Ofev e Vargatef).
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_2
, assumendo:
[...]
-che, per la fornitura dei citati farmaci, all'esito di una procedura di gara, l'Azienda
Regionale Centrale Acquisti (ARCA s.p.a., dal 1 luglio 2019 AR s.p.a.), aveva concluso con quattro diverse convenzioni alle quali Parte_1
essa aveva aderito;
Pt_2
-che, in base a quanto disposto nelle convenzioni (art. 8 commi 1 e 2) e nell'allegata documentazione di gara, il prezzo unitario della specialità medicinale, offerto dal fornitore aggiudicatario in sede di gara e di cui al documento dell'offerta economica,
doveva rimanere fisso ed invariabile;
-che, tuttavia, nelle fatture avendo aderito al Parte_1
meccanismo del payback 5% introdotto dall'art. 1 comma 796 lett. g) della legge n.° 296/2006, aveva applicato, per ciascun prodotto medicinale, un prezzo difforme rispetto a quello offerto in sede di gara e la cui maggiorazione gravava interamente sull'azienda sanitaria, poiché unicamente il costo del farmaco come da ordine inserito sulla piattaforma telematica di ARCA (NECA), e non già quello indicato nelle fatture emesse dall'impresa farmaceutica, veniva rimborsato all' di dalla Regione Pt_2 CP_1
Lombardia tramite il cosiddetto “File F”;
-che, peraltro, a seguito dell'adesione di al Parte_1
meccanismo del payback 5%, AR non aveva provveduto ad aggiornare sulla piattaforma telematica NECA i prezzi dei farmaci oggetto delle forniture, sicché gli ordini di acquisto erano stati emessi con riguardo al prezzo ivi indicato, pari a quello offerto dal fornitore in sede di gara, non già al prezzo maggiorato del 5%;
-che, dunque, nulla era dovuto all'ingiungente a titolo di saldo delle fatture, essendo contestata la debenza del prezzo maggiorato delle specialità medicinali.
Si costituiva che insisteva per il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
In difetto di istruttoria, con sentenza n.° 34/2024 il Tribunale di Mantova, in accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava a rifondere le spese di lite in favore di di Parte_1 Pt_2
CP_1
Il primo giudice, premessa una disamina normativa sull'istituto del payback 5%,
riteneva di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n.°16031/2023 e n.°18728/2023 secondo cui, il menzionato meccanismo di sospensione della misura della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci in cambio del versamento da parte dell' farmaceutica ed in favore delle Regioni competenti di una percentuale Pt_3
pari all'importo di tale riduzione, non si applica alle convenzioni concluse con le aziende sanitarie, in quanto la disciplina del payback di cui alla legge n.° 296/2006, non aveva previsto alcun meccanismo sostitutivo delle previsioni contrattuali già in essere tra l'azienda farmaceutica e le strutture pubbliche.
Precisava che neppure le convenzioni di gara potevano essere invocate a sostegno della asserita sostituzione automatica delle condizioni contrattuali, poiché le disposizioni in esse contenute (art. 1 comma 3 di tutte le convenzioni, art. 8 delle convenzioni 2016-
2017-2018) erano da interpretarsi nel senso di sancire l'immodificabilità dei prezzi concordati.
Rigettava l'eccezione, sollevata da secondo cui Parte_1
l' di non conformandosi al prezzo aggiudicato nelle convenzioni del Pt_2 CP_1
2018 e del 2019, aveva “inspiegabilmente” emesso ordini di fornitura con il prezzo ridotto non aggiornato.
Sul punto, argomentava che era incontestata ex art. 115 c.p.c. la circostanza per cui
AR non aveva provveduto ad aggiornare il prezzo dei farmaci sulla piattaforma
NECA utilizzata dalle aziende sanitarie per l'invio degli ordini, sicché non vi era prova di un accordo sull'applicazione del prezzo maggiorato per le forniture di cui è causa.
Aggiungeva che non poteva pervenirsi a diversa conclusione neppure con riguardo alle forniture attuative della Convenzione 2019, il cui l'art. 8 comma 6 disponeva che “nelle ipotesi in cui nel corso di esecuzione della Convenzione, l'operatore economico volesse aderire al sistema del payback (art. 48, comma 33 D.l. n. 269/2003, art. 1 comma 769,
lettera f) e g), Legge n. 296/2006 e Delibera CIPE n. 3/2001), al prezzo derivante da tale adesione al payback verrà applicata la percentuale di Sconto offerta”, poiché non era stato raggiunto l'accordo per l'adeguamento dei prezzi né con AR né con parte opponente.
Ribadiva che non aveva neppure specificamente Parte_1
allegato le differenze di prezzo per i farmaci forniti in attuazione della sola Convenzione
2019.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva Parte_1 Pt_2
di CP_1
All'udienza del 16.7.2025 la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, aderendo acriticamente all'orientamento della Corte di Cassazione
espresso nell'ordinanza n.°16031/2023.
Lamenta l'erroneità del ragionamento condotto dalla Suprema Corte, di cui alla menzionata ordinanza, per aver sostenuto che la disciplina normativa del payback non conteneva alcuna espressa disciplina delle convenzioni già in essere e per aver omesso di considerare sia la necessità che il meccanismo venga applicato in modo uniforme a livello nazionale sia la sua natura di contribuzione obbligatoria oggetto di riserva di legge.
Assume che, nel caso di specie, la sostituzione automatica delle condizioni contrattuali per effetto di “norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in
vigore” era prevista delle stesse convenzioni concluse con ARCA (l'art. 1 comma 3).
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'operatività del payback 5% anche in relazione alle forniture attuative delle
Convenzioni 2018 e 2019, rilevando il difetto di prova di un accordo sull'aggiornamento dei prezzi da parte di AR.
Inoltre, si duole del punto di motivazione, laddove, il Tribunale ha ribadito che non aveva neppure specificamente allegato le differenze dei prezzi dei Parte_1
farmaci forniti in forza della Convenzione 2019.
Con il terzo motivo chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite vengano poste interamente a carico dell' ovvero compensate attesa la Parte_2
complessità della vicenda.
---------------
Il primo motivo è infondato.
Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle ordinanze n.°16031/2023 e n.°18728/2023 secondo cui il meccanismo del payback 5%
non è applicabile ai contratti conclusi tra aziende sanitarie e aziende farmaceutiche non essendo stato previsto dal legislatore alcun meccanismo sostitutivo delle previsioni negoziali già in essere.
Prive di pregio appaiono le censure sollevate dall'appellante avverso il ragionamento condotto dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunce.
A tale riguardo, si osserva che l'art. 1 comma 796 lett. g) della legge n.° 296/2006
dispone che “le singole aziende farmaceutiche…possono chiedere alla medesima AIFA
la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore
riduzione del 5% dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. (…). L'AIFA delibera…l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone…il ripristino dei prezzi dei
relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole
regioni e all'erario in base alle tabelle di equivalenza (…)”.
Il menzionato meccanismo, dunque, è disciplinato nei termini di una facoltà per le aziende farmaceutiche, le quali “possono chiedere” all'AIFA di lasciare immutato il prezzo al pubblico dei propri farmaci in cambio del versamento di una percentuale pari all'importo della riduzione in favore delle Regioni competenti, e su detta richiesta l'AIFA è chiamata a deliberare.
L'adesione al payback, pertanto, non costituisce un obbligo previsto dalla legge, bensì
una facoltà che si risolve in una modalità di versamento della contribuzione obbligatoria del 5% imposta alle imprese farmaceutiche in forza della riduzione autoritativa del prezzo dei farmaci.
Diversamente da quanto ritiene l'appellante, dall'invocata modalità di calcolo del
payback 5%, peraltro contenuta non già in una norma di legge, bensì in una determina
AIFA (cfr. allegato 1 punto 9 della determina del 20.12.2019 prodotta sub doc. 11
fascicolo e doc. 10 fascicolo e per cui “Il valore del pay-back e' Pt_2 Parte_1
pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo
massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura
sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto”, non si evince la necessaria operatività del meccanismo sui contratti della Pubblica Amministrazione.
La disciplina normativa di cui alla legge n.° 296/2006 non dispone alcunché in relazione all'operatività dell'istituto alle convenzioni in essere tra le aziende sanitarie e le società farmaceutiche, né prevede un meccanismo sostitutivo delle relative previsioni contrattuali, per cui deve escludersi che abbia natura imperativa.
È dunque infondata la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, sarebbe la stessa disciplina di gara a prevedere l'automatica sostituzione delle condizioni di contratto nella parte in cui l'art. 1 comma 3 delle convenzioni dispone che “le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o in regolamenti in vigore”, dovendosi ritenere che la disciplina del payback sia priva di natura imperativa e sostitutiva.
Infine, giova evidenziare che lo stesso Fornitore aggiudicatario, sottoscrivendo le convenzioni con ARCA, si è obbligato al mantenimento dei prezzi offerti in sede di gara,
in quanto l'art. 8 delle convenzioni prevede, al comma 1, che “I corrispettivi dovuti al
Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e
delle relative Richieste di Consegna, saranno determinati sulla base del prezzo unitario
riferito al Prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui al documento dell'offerta
economica, moltiplicato per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna” e,
al comma 2 (comma 3 della Convenzione 2019) che “Tutti i predetti corrispettivi sono
stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio
e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed
oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle
Richieste di Consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità”.
Il secondo motivo è infondato.
Innanzitutto, come già rilevato dal primo giudice, Parte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta (pagg. 8-9), allega e prova (docc.
7.1 e
8) di aver scritto alla e alla di al fine di Parte_4 Pt_2 CP_1
ottenere l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'adesione al payback e di aver sempre ottenuto un rifiuto “anche quando l'applicazione di tale istituto era stata
esplicitamente fatta salva nelle Convenzioni intercorse tra le parti (doc. 3 – Convenzioni
del 2019)”.
È incontestato che AR non abbia provveduto all'aggiornamento dei prezzi dei farmaci, nonostante la richiesta avanzata dall'azienda farmaceutica.
D'altra parte, l' di era obbligata ad effettuare gli ordinativi di fornitura Pt_2 CP_1
tramite la piattaforma NECA, sicché era vincolata ai prezzi ivi contenuti.
La vincolatività della piattaforma NECA per l'invio degli ordinativi di fornitura da parte della è sancita dalle stesse convenzioni sottoscritte da Parte_2 [...]
laddove, l'art. 5 prevede, al comma 1, che “In considerazione Parte_1
degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli
Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice
Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle
Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA” e, al comma 4, descrive l'ordinativo di fornitura quale “documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA (…)
”
L' di ha, dunque, correttamente emesso gli ordinativi di fornitura avendo Pt_2 CP_1 riguardo al prezzo inserito nella piattaforma NECA.
Pertanto, anche con riguardo alle forniture attuative delle Convenzioni 2018 e 2019, non può trovare accoglimento la pretesa di di ottenere il Parte_1
pagamento delle forniture al prezzo derivante dalla sua adesione al meccanismo del
payback.
Risulta assorbita l'ulteriore censura relativa all'onere di specifica allegazione della differenza di prezzo dei farmaci forniti in attuazione della Convenzione 2019.
Il terzo motivo è infondato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Non si ravvisano, difatti, le ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2
c.p.c. né le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.° 77 del
2018 della Corte costituzionale, a giustificazione della compensazione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere, in Parte_1
favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € Parte_2
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 n.°34/2024 del Tribunale di Mantova, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore di di Parte_1 Pt_2 CP_1
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante
[...]
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Parte_1
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 773/2024 R.G. discussa all'udienza del 16.7.2025 e promossa da
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MADDALENA
PALLADINO e dall'avv. ANTONIO DEBIASI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA MONTE NAPOLEONE N. 18, 20121 MILANO.
APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. ANNALISA PULICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in STRADA LAGO PAIOLO 10, 46100 CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 22.1.2024 con il n.° 34/2024
CONCLUSIONI
Di Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previo ogni più
opportuno accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale:
- riformare la Sentenza n. 34/2024 pubblicata in data 22.01.2024 dal Tribunale di
Mantova, Sezione civile, Giudice Dott.ssa Francesca Arrigoni, non notificata, ad esito
del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1798/2022, per i
motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e di tutti gli atti di Parte_1
nonché esposti nel corso delle udienze, Parte_1
e conseguentemente:
- rigettare le domande e le eccezioni tutte svolte da parte attrice in prime cure e accolte
dalla Sentenza di primo grado, poiché infondate in fatto e in diritto e/o comunque non
provate, accogliendo le domande e le eccezioni tutte avanzate dall'esponente nel corso
del giudizio di primo grado e le conclusioni ivi rassegnate dall'esponente che qui di
seguito si riportano integralmente, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello
e di tutti gli atti di nonché esposti nel corso delle Parte_1
udienze:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e/o istanza, così
giudicare:
in via principale: respingere l'opposizione della Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa
[...]
degli atti di nonché espresse nel corso delle udienze;
Parte_1
sempre in via principale: confermare l'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso,
condannare, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di Euro 6.830,14 di sorte
capitale e comunque dell'importo portato dalle fatture oggetto delle Convenzioni 2018
e 2019 pari ad Euro 1.966,84, oltre agli interessi di legge ex D.lgs. 231/2002 sulle
fatture azionate dalla loro scadenza al saldo, oltre alle somme liquidate in decreto per
spese e compensi della procedura monitoria, per i titoli di cui in narrativa o di quella
maggior o minor somma che risulti accertata in corso di causa per le ragioni tutte di
cui alla narrativa degli atti di nonché espresse nel Parte_1
corso delle udienze.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA di entrambi i gradi
del giudizio, ovvero comunque in subordine con compensazione delle spese di lite in
ragione della complessità e dell'articolazione della vicenda per i motivi di cui alla
narrativa degli atti di nonché espresse nel corso delle Parte_1
udienze.”
Dell' : Controparte_1
“nel merito:
rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in
diritto e/o inammissibili;
in subordine:
nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza appellata, accertare e dichiarare come
dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva e otteneva dal Tribunale di Mantova il Parte_1
decreto ingiuntivo n.° 480/2022 di € 6.830,14, oltre interessi e spese, nei confronti di a titolo di saldo del corrispettivo Controparte_2
per la fornitura di quattro farmaci (segnatamente, Praxbind, Spiolto, Ofev e Vargatef).
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_2
, assumendo:
[...]
-che, per la fornitura dei citati farmaci, all'esito di una procedura di gara, l'Azienda
Regionale Centrale Acquisti (ARCA s.p.a., dal 1 luglio 2019 AR s.p.a.), aveva concluso con quattro diverse convenzioni alle quali Parte_1
essa aveva aderito;
Pt_2
-che, in base a quanto disposto nelle convenzioni (art. 8 commi 1 e 2) e nell'allegata documentazione di gara, il prezzo unitario della specialità medicinale, offerto dal fornitore aggiudicatario in sede di gara e di cui al documento dell'offerta economica,
doveva rimanere fisso ed invariabile;
-che, tuttavia, nelle fatture avendo aderito al Parte_1
meccanismo del payback 5% introdotto dall'art. 1 comma 796 lett. g) della legge n.° 296/2006, aveva applicato, per ciascun prodotto medicinale, un prezzo difforme rispetto a quello offerto in sede di gara e la cui maggiorazione gravava interamente sull'azienda sanitaria, poiché unicamente il costo del farmaco come da ordine inserito sulla piattaforma telematica di ARCA (NECA), e non già quello indicato nelle fatture emesse dall'impresa farmaceutica, veniva rimborsato all' di dalla Regione Pt_2 CP_1
Lombardia tramite il cosiddetto “File F”;
-che, peraltro, a seguito dell'adesione di al Parte_1
meccanismo del payback 5%, AR non aveva provveduto ad aggiornare sulla piattaforma telematica NECA i prezzi dei farmaci oggetto delle forniture, sicché gli ordini di acquisto erano stati emessi con riguardo al prezzo ivi indicato, pari a quello offerto dal fornitore in sede di gara, non già al prezzo maggiorato del 5%;
-che, dunque, nulla era dovuto all'ingiungente a titolo di saldo delle fatture, essendo contestata la debenza del prezzo maggiorato delle specialità medicinali.
Si costituiva che insisteva per il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
In difetto di istruttoria, con sentenza n.° 34/2024 il Tribunale di Mantova, in accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava a rifondere le spese di lite in favore di di Parte_1 Pt_2
CP_1
Il primo giudice, premessa una disamina normativa sull'istituto del payback 5%,
riteneva di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n.°16031/2023 e n.°18728/2023 secondo cui, il menzionato meccanismo di sospensione della misura della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci in cambio del versamento da parte dell' farmaceutica ed in favore delle Regioni competenti di una percentuale Pt_3
pari all'importo di tale riduzione, non si applica alle convenzioni concluse con le aziende sanitarie, in quanto la disciplina del payback di cui alla legge n.° 296/2006, non aveva previsto alcun meccanismo sostitutivo delle previsioni contrattuali già in essere tra l'azienda farmaceutica e le strutture pubbliche.
Precisava che neppure le convenzioni di gara potevano essere invocate a sostegno della asserita sostituzione automatica delle condizioni contrattuali, poiché le disposizioni in esse contenute (art. 1 comma 3 di tutte le convenzioni, art. 8 delle convenzioni 2016-
2017-2018) erano da interpretarsi nel senso di sancire l'immodificabilità dei prezzi concordati.
Rigettava l'eccezione, sollevata da secondo cui Parte_1
l' di non conformandosi al prezzo aggiudicato nelle convenzioni del Pt_2 CP_1
2018 e del 2019, aveva “inspiegabilmente” emesso ordini di fornitura con il prezzo ridotto non aggiornato.
Sul punto, argomentava che era incontestata ex art. 115 c.p.c. la circostanza per cui
AR non aveva provveduto ad aggiornare il prezzo dei farmaci sulla piattaforma
NECA utilizzata dalle aziende sanitarie per l'invio degli ordini, sicché non vi era prova di un accordo sull'applicazione del prezzo maggiorato per le forniture di cui è causa.
Aggiungeva che non poteva pervenirsi a diversa conclusione neppure con riguardo alle forniture attuative della Convenzione 2019, il cui l'art. 8 comma 6 disponeva che “nelle ipotesi in cui nel corso di esecuzione della Convenzione, l'operatore economico volesse aderire al sistema del payback (art. 48, comma 33 D.l. n. 269/2003, art. 1 comma 769,
lettera f) e g), Legge n. 296/2006 e Delibera CIPE n. 3/2001), al prezzo derivante da tale adesione al payback verrà applicata la percentuale di Sconto offerta”, poiché non era stato raggiunto l'accordo per l'adeguamento dei prezzi né con AR né con parte opponente.
Ribadiva che non aveva neppure specificamente Parte_1
allegato le differenze di prezzo per i farmaci forniti in attuazione della sola Convenzione
2019.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva Parte_1 Pt_2
di CP_1
All'udienza del 16.7.2025 la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, aderendo acriticamente all'orientamento della Corte di Cassazione
espresso nell'ordinanza n.°16031/2023.
Lamenta l'erroneità del ragionamento condotto dalla Suprema Corte, di cui alla menzionata ordinanza, per aver sostenuto che la disciplina normativa del payback non conteneva alcuna espressa disciplina delle convenzioni già in essere e per aver omesso di considerare sia la necessità che il meccanismo venga applicato in modo uniforme a livello nazionale sia la sua natura di contribuzione obbligatoria oggetto di riserva di legge.
Assume che, nel caso di specie, la sostituzione automatica delle condizioni contrattuali per effetto di “norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in
vigore” era prevista delle stesse convenzioni concluse con ARCA (l'art. 1 comma 3).
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'operatività del payback 5% anche in relazione alle forniture attuative delle
Convenzioni 2018 e 2019, rilevando il difetto di prova di un accordo sull'aggiornamento dei prezzi da parte di AR.
Inoltre, si duole del punto di motivazione, laddove, il Tribunale ha ribadito che non aveva neppure specificamente allegato le differenze dei prezzi dei Parte_1
farmaci forniti in forza della Convenzione 2019.
Con il terzo motivo chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite vengano poste interamente a carico dell' ovvero compensate attesa la Parte_2
complessità della vicenda.
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Il primo motivo è infondato.
Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle ordinanze n.°16031/2023 e n.°18728/2023 secondo cui il meccanismo del payback 5%
non è applicabile ai contratti conclusi tra aziende sanitarie e aziende farmaceutiche non essendo stato previsto dal legislatore alcun meccanismo sostitutivo delle previsioni negoziali già in essere.
Prive di pregio appaiono le censure sollevate dall'appellante avverso il ragionamento condotto dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunce.
A tale riguardo, si osserva che l'art. 1 comma 796 lett. g) della legge n.° 296/2006
dispone che “le singole aziende farmaceutiche…possono chiedere alla medesima AIFA
la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore
riduzione del 5% dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. (…). L'AIFA delibera…l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone…il ripristino dei prezzi dei
relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole
regioni e all'erario in base alle tabelle di equivalenza (…)”.
Il menzionato meccanismo, dunque, è disciplinato nei termini di una facoltà per le aziende farmaceutiche, le quali “possono chiedere” all'AIFA di lasciare immutato il prezzo al pubblico dei propri farmaci in cambio del versamento di una percentuale pari all'importo della riduzione in favore delle Regioni competenti, e su detta richiesta l'AIFA è chiamata a deliberare.
L'adesione al payback, pertanto, non costituisce un obbligo previsto dalla legge, bensì
una facoltà che si risolve in una modalità di versamento della contribuzione obbligatoria del 5% imposta alle imprese farmaceutiche in forza della riduzione autoritativa del prezzo dei farmaci.
Diversamente da quanto ritiene l'appellante, dall'invocata modalità di calcolo del
payback 5%, peraltro contenuta non già in una norma di legge, bensì in una determina
AIFA (cfr. allegato 1 punto 9 della determina del 20.12.2019 prodotta sub doc. 11
fascicolo e doc. 10 fascicolo e per cui “Il valore del pay-back e' Pt_2 Parte_1
pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo
massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura
sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto”, non si evince la necessaria operatività del meccanismo sui contratti della Pubblica Amministrazione.
La disciplina normativa di cui alla legge n.° 296/2006 non dispone alcunché in relazione all'operatività dell'istituto alle convenzioni in essere tra le aziende sanitarie e le società farmaceutiche, né prevede un meccanismo sostitutivo delle relative previsioni contrattuali, per cui deve escludersi che abbia natura imperativa.
È dunque infondata la tesi dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, sarebbe la stessa disciplina di gara a prevedere l'automatica sostituzione delle condizioni di contratto nella parte in cui l'art. 1 comma 3 delle convenzioni dispone che “le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o in regolamenti in vigore”, dovendosi ritenere che la disciplina del payback sia priva di natura imperativa e sostitutiva.
Infine, giova evidenziare che lo stesso Fornitore aggiudicatario, sottoscrivendo le convenzioni con ARCA, si è obbligato al mantenimento dei prezzi offerti in sede di gara,
in quanto l'art. 8 delle convenzioni prevede, al comma 1, che “I corrispettivi dovuti al
Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e
delle relative Richieste di Consegna, saranno determinati sulla base del prezzo unitario
riferito al Prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui al documento dell'offerta
economica, moltiplicato per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna” e,
al comma 2 (comma 3 della Convenzione 2019) che “Tutti i predetti corrispettivi sono
stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio
e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed
oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle
Richieste di Consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità”.
Il secondo motivo è infondato.
Innanzitutto, come già rilevato dal primo giudice, Parte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta (pagg. 8-9), allega e prova (docc.
7.1 e
8) di aver scritto alla e alla di al fine di Parte_4 Pt_2 CP_1
ottenere l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'adesione al payback e di aver sempre ottenuto un rifiuto “anche quando l'applicazione di tale istituto era stata
esplicitamente fatta salva nelle Convenzioni intercorse tra le parti (doc. 3 – Convenzioni
del 2019)”.
È incontestato che AR non abbia provveduto all'aggiornamento dei prezzi dei farmaci, nonostante la richiesta avanzata dall'azienda farmaceutica.
D'altra parte, l' di era obbligata ad effettuare gli ordinativi di fornitura Pt_2 CP_1
tramite la piattaforma NECA, sicché era vincolata ai prezzi ivi contenuti.
La vincolatività della piattaforma NECA per l'invio degli ordinativi di fornitura da parte della è sancita dalle stesse convenzioni sottoscritte da Parte_2 [...]
laddove, l'art. 5 prevede, al comma 1, che “In considerazione Parte_1
degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli
Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice
Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle
Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA” e, al comma 4, descrive l'ordinativo di fornitura quale “documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA (…)
”
L' di ha, dunque, correttamente emesso gli ordinativi di fornitura avendo Pt_2 CP_1 riguardo al prezzo inserito nella piattaforma NECA.
Pertanto, anche con riguardo alle forniture attuative delle Convenzioni 2018 e 2019, non può trovare accoglimento la pretesa di di ottenere il Parte_1
pagamento delle forniture al prezzo derivante dalla sua adesione al meccanismo del
payback.
Risulta assorbita l'ulteriore censura relativa all'onere di specifica allegazione della differenza di prezzo dei farmaci forniti in attuazione della Convenzione 2019.
Il terzo motivo è infondato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Non si ravvisano, difatti, le ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2
c.p.c. né le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.° 77 del
2018 della Corte costituzionale, a giustificazione della compensazione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere, in Parte_1
favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € Parte_2
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 n.°34/2024 del Tribunale di Mantova, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore di di Parte_1 Pt_2 CP_1
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante
[...]
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Parte_1
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao