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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7941/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per l'avv. SPAGNOLO PAOLA Parte_1 per l'avv. ZANCHI GIULIANO Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott. S. Rossetti e N. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7941/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. SPAGNOLO
PAOLA, giusta procura in calce alla intimazione di sfratto per morosità;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHI Controparte_1 C.F._2
GIULIANO e dell'avv. LONGO VALENTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ZANCHI GIULIANO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di intimazione di sfratto per morosità, la locatrice ha ottenuto la convalida Parte_1
dello sfratto nei confronti del conduttore e la emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1247/21 per canoni impagati.
Si fa presente che il sig. ha proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al CP_1
decreto ingiuntivo, dichiarando di non avere avuto conoscenza dello stesso in quanto la notifica, eseguita in conformità all'art. 17 del contratto di locazione dell'1.10.2019, era avvenuta presso la
Segreteria del Comune di Venezia.
La sig.ra ha notificato con le medesime modalità precetto e pignoramento presso terzi e il Parte_1 sig. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 co. 2 c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione CP_1
pagina 2 di 4 n. 1428/2021, lamentando la nullità della notifica del titolo, del precetto e del pignoramento e contestando, nel merito, la debenza della somma indicata da controparte.
Il G.E. ha sospeso l'esecuzione e ha concesso termine per la instaurazione della fase di merito.
Il presente giudizio costituisce, appunto, la fase di merito della opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. . CP_1
Nell'atto introduttivo del giudizio, la sig.ra ha sostenuto che la mancata impugnazione della Parte_1
ordinanza di convalida di sfratto aveva comportato il suo passaggio in giudicato, così precludendo al conduttore di contestare la debenza dei canoni di locazione.
La attrice ha, poi, affermato la validità della notifica degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 17 del contratto di locazione.
Ritiene questo giudice che la opposizione agli atti esecutivi spiegata dal sig. sia fondata. CP_1
Innanzitutto, va chiarito che l'ordinanza di convalida fa stato solamente in ordine alla esistenza del contratto di locazione e alla sua risoluzione.
Di conseguenza, il passaggio in giudicato di detto provvedimento non impedisce al conduttore di spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per i canoni insoluti, al fine di far valere la non debenza, totale o parziale, della somma ingiunta.
Quanto al motivo di opposizione, va qui ribadito l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui deve ritenersi nulla la clausola contrattuale di elezione di domicilio presso un Comune.
Vero è che l'elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta, secondo la regola stabilita nell'art. 141 c.p.c., anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l'autore dell'elezione concernente l'onere di far pervenire a quest'ultimo l'atto notificato (Cass. 19 maggio 1972 n. 1555); e che, essendo l'elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259;
3 giugno 1995 n. 6280), l'altro contraente può legittimamente fare affidamento sull'elezione di domicilio dichiarata nel contratto, anche in assenza di quel rapporto.
Ma tale regola non soccorre quando l'elezione di domicilio, per la notificazione di futuri atti giudiziari, sia fatta presso una pubblica amministrazione che, in mancanza di una speciale norma di legge, né può ricevere atti per conto di privati cittadini, né può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato.
In quest'ultimo caso, al raggiungimento dello scopo dell'elezione di domicilio non si frappone un ostacolo di fatto, destinato a rimanere confinato nella sfera dei rapporti tra l'autore dell'elezione e il domiciliatario eletto, bensì un'impossibilità di diritto, da ritenere conosciuta da entrambe le parti del contratto (nel caso dell'elezione di domicilio presso la casa comunale, si deve considerare che le competenze di questi enti sono determinate dalla legge e dall'autonomia statutaria;
quest'ultima,
pagina 3 di 4 tuttavia, nei limiti stabiliti dalla legge stessa); e la clausola in questione viene conseguentemente a configurarsi come una dispensa anticipata dalla regolare instaurazione del contraddittorio nelle future cause nascenti da quel contratto.
Questo esito è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, e in particolare con le norme costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo, le quali subordinano la disponibilità del processo per le parti (e con ciò l'esercizio concreto del diritto di difesa) alla preventiva instaurazione del contraddittorio.
Viola pertanto il principio indisponibile del contraddittorio la pattuizione che l'atto introduttivo del giudizio potrà essere notificato presso una pubblica amministrazione, dalle cui competenze esula la cura degli interessi privati della parte che elegge domicilio (così Cass. 15673/2007).
Va, quindi, dichiarata la nullità della notifica del titolo, del precetto e del pignoramento presso terzi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art. 96 c.p.c., posto che la notifica è stata effettuata in base all'art. 17 del contratto di locazione sottoscritto da entrambe le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 7941/2023 promossa da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica del titolo, del precetto e del pignoramento presso terzi;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge-
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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