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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8492/2019 di R.G. avente ad oggetto:
contratto d'opera.
TRA
(C.F. C.F. C.F. 1 ), nella Parte 1
qualità di titolare della ditta individuale "Tecnoelectra Services di CA
NC, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Sautariello, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
,in persona della Controparte_1
titolare Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
,nella qualità di titolare Con atto di citazione, il sig. Parte 1
della ditta individuale “Tecnoelectra Services di CA NC, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Controparte 1
[...] per sentirla condannare al pagamento della somma di €
13.264,20, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per transazioni commerciali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al soddisfo, a seguito del mancato pagamento di una serie di lavori effettuati dall'attore.
L'attore deduceva di aver eseguito, su commissione della titolare di [...] CP 1 dal mese di luglio 2016 al mese di gennaio 2017, svariati lavori, in modo scrupoloso e a regola d'arte.
Secondo quanto dedotto dall'attore, tali lavori non sarebbero mai stati contestati dalla convenuta, la quale in un primo momento avrebbe anche versato all'attore la somma di € 900,00, tramite assegno, in attesa della totale spesa di €.13.264,20.
A oggi, tuttavia, la convenuta sarebbe ancora inadempiente. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte convenuta, che risulta regolarmente citata e mai costituita (cfr. prod. attore).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma (nella caso di specie, l'attore) è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (nel caso di specie, la convenuta), la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, il titolo da cui deriva l'obbligo di pagamento in capo alla convenuta, ovvero il contratto intercorso tra le parti, non è
stato provato.
In atti, non è stato depositato alcun documento in merito, né sono stati forniti elementi ulteriori idonei a fornire tale prova, come materiale fotografico, relazioni sull'andamento dei lavori, scambio epistolare tra il committente e il prestatore. L'attore si è limitato a fornire un elenco dei lavori presuntivamente commissionati e nulla altro.
Per ciò che concerne la prova testimoniale, il sig. Testimone 1
operaio presso la società attrice, all'udienza dell'08.11.2022, sul capo 1)
"Vero è che la ditta la Controparte_1 commissionava alla ditta Tecnoelectra Service di Parte 1 a svolgere lavori presso il locale commerciale con sede in Palma Campania (NA) alla via De Martino, 6"?, così
rispondeva: “è vero sono andato personalmente a visionare il locale commerciale a
Palma Campania con il mio titolare, poiché a sig.ra Controparte 1 aveva
commissionato i lavori alla società Tecnoelectrà".
Sul capo 2) "Vero è che i predetti lavori venivano svolti nel locale commerciale, sito in Palma Campania alla via De Martino, 6, e consistevano nel rifacimento dell'impianto di condizionamento, impianto allarme, impianto di telecamere, impianto rete e telefonico, impianto elettrico cucina, deposito, zona lavaggio e celle, impianto studio e sale attesa, impianto pizzeria, impianto sala cerimonie, impianto giardino,
impianto sterio, impianto bar e bancone, impianto celle, luci esterne e tabella e quadro generale?", così rispondeva: “è vero, confermo i lavori indicati al capo 2)".
Sul capo 3) "Vero è che i predetti lavori venivano tutti svolti dalla ditta
Tecnoelectra Service dal mese di luglio anno 2016 al mese di gennaio anno 2017?”,
così rispondeva: “è vero, abbiamo cominciato a luglio 2016 e terminato a gennaio 2017"
Sul capo 6) "Vero è che durante l'esecuzione dei lavori vi era sempre il sig. [...] Per 1 incaricato dalla legale rapp.te p.t. della Controparte 1 sig.ra [...]
CP 1 e talvolta anche la stessa CP 1 a controllare l'andamento dei lavori و
nonché ad impartire ordini agli operari sul da farsi e che giammai essi ebbero a lamentarsi dei predetti lavori ma, anzi, erano sempre pienamente soddisfatti dell'operato svolto dalla ditta Tecnoelectra Service?", così rispondeva: “è vero,
veniva il sig quasi tutti i giorni, era contento dei lavori, ci portava il caffe e Per 1
si complimentava. Lui era il marito della signora CP_1
Sul capo 7) "Vero è che già durante l'esecuzione dei lavori il sig. [...]
Parte 1 legale rapp.te p.t. della ditta Tecnoelectra, chiedeva al sig. Per 1
[...] e alla sig.ra Controparte 1 di versare un anticipo ma, tale richiesta,
,
restava senza alcun riscontro dal momento che gli stessi garantivano il pagamento al completamento del lavoro pattuito poiché la soc. Controparte 1 era impossibilitata
temporaneamente alla liquidità?", così rispondeva: “è vero, ricordo che il sig [...]
Per 1 e la signora CP_1 non si presentavano quando erano convocati per dare un anticipo e noi fermavamo i lavori per qualche giorno. Poi il mio titolare ci diceva di continuare perché veniva rassicurato da loro che avrebbero pagato tutto a fine lavori. I
lavori infatti sono stati terminati, ma la ditta non è stata pagata”.
Sul capo 9) "Vero è che il sig. Pt 1 ha più volte, anche recandosi di persona presso la Controparte_1 sollecitato la sig.ra Controparte 1 al pagamento dell'importo totale per i lavori pattuiti ottenendo tuttavia solo dilatorie rassicurazioni?", così rispondeva: “è vero”.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che la prova del titolo da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento a carico della convenuta non possa essere fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un teste, il quale, oltretutto, potrebbe non essere indifferente agli esiti del giudizio,
poiché dipendente della ditta attrice.
Inoltre, le dichiarazioni del teste appaiono generiche, prive di riferimenti specifici e non sono dotate di alcun supporto di tipo documentale, per questo motivo non possono essere considerate rilevanti a fini probatori.
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che 'sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice" (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
Quanto alla valutazione del contegno assunto da parte convenuta, per giurisprudenza unanime deve essere escluso che la contumacia possa equivalere a una ficta confessio.
In particolare, alla contumacia non può essere applicato il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sulla base dello stesso dato letterale della norma, che si riferisce, in maniera chiara, alla sola "parte costituita".
Stesse considerazioni vanno effettuate sulla base di un'interpretazione teleologica della norma in esame (cfr., tra le altre, Cass. 14623/2009). Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata, in quanto infondata.
Quanto alle spese di giudizio, parte convenuta è risultata contumace, di conseguenza nulla deve essere statuito in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8492/2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte convenuta;
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, li 21.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8492/2019 di R.G. avente ad oggetto:
contratto d'opera.
TRA
(C.F. C.F. C.F. 1 ), nella Parte 1
qualità di titolare della ditta individuale "Tecnoelectra Services di CA
NC, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Sautariello, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
,in persona della Controparte_1
titolare Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
,nella qualità di titolare Con atto di citazione, il sig. Parte 1
della ditta individuale “Tecnoelectra Services di CA NC, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Controparte 1
[...] per sentirla condannare al pagamento della somma di €
13.264,20, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per transazioni commerciali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito al soddisfo, a seguito del mancato pagamento di una serie di lavori effettuati dall'attore.
L'attore deduceva di aver eseguito, su commissione della titolare di [...] CP 1 dal mese di luglio 2016 al mese di gennaio 2017, svariati lavori, in modo scrupoloso e a regola d'arte.
Secondo quanto dedotto dall'attore, tali lavori non sarebbero mai stati contestati dalla convenuta, la quale in un primo momento avrebbe anche versato all'attore la somma di € 900,00, tramite assegno, in attesa della totale spesa di €.13.264,20.
A oggi, tuttavia, la convenuta sarebbe ancora inadempiente. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte convenuta, che risulta regolarmente citata e mai costituita (cfr. prod. attore).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma (nella caso di specie, l'attore) è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (nel caso di specie, la convenuta), la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, il titolo da cui deriva l'obbligo di pagamento in capo alla convenuta, ovvero il contratto intercorso tra le parti, non è
stato provato.
In atti, non è stato depositato alcun documento in merito, né sono stati forniti elementi ulteriori idonei a fornire tale prova, come materiale fotografico, relazioni sull'andamento dei lavori, scambio epistolare tra il committente e il prestatore. L'attore si è limitato a fornire un elenco dei lavori presuntivamente commissionati e nulla altro.
Per ciò che concerne la prova testimoniale, il sig. Testimone 1
operaio presso la società attrice, all'udienza dell'08.11.2022, sul capo 1)
"Vero è che la ditta la Controparte_1 commissionava alla ditta Tecnoelectra Service di Parte 1 a svolgere lavori presso il locale commerciale con sede in Palma Campania (NA) alla via De Martino, 6"?, così
rispondeva: “è vero sono andato personalmente a visionare il locale commerciale a
Palma Campania con il mio titolare, poiché a sig.ra Controparte 1 aveva
commissionato i lavori alla società Tecnoelectrà".
Sul capo 2) "Vero è che i predetti lavori venivano svolti nel locale commerciale, sito in Palma Campania alla via De Martino, 6, e consistevano nel rifacimento dell'impianto di condizionamento, impianto allarme, impianto di telecamere, impianto rete e telefonico, impianto elettrico cucina, deposito, zona lavaggio e celle, impianto studio e sale attesa, impianto pizzeria, impianto sala cerimonie, impianto giardino,
impianto sterio, impianto bar e bancone, impianto celle, luci esterne e tabella e quadro generale?", così rispondeva: “è vero, confermo i lavori indicati al capo 2)".
Sul capo 3) "Vero è che i predetti lavori venivano tutti svolti dalla ditta
Tecnoelectra Service dal mese di luglio anno 2016 al mese di gennaio anno 2017?”,
così rispondeva: “è vero, abbiamo cominciato a luglio 2016 e terminato a gennaio 2017"
Sul capo 6) "Vero è che durante l'esecuzione dei lavori vi era sempre il sig. [...] Per 1 incaricato dalla legale rapp.te p.t. della Controparte 1 sig.ra [...]
CP 1 e talvolta anche la stessa CP 1 a controllare l'andamento dei lavori و
nonché ad impartire ordini agli operari sul da farsi e che giammai essi ebbero a lamentarsi dei predetti lavori ma, anzi, erano sempre pienamente soddisfatti dell'operato svolto dalla ditta Tecnoelectra Service?", così rispondeva: “è vero,
veniva il sig quasi tutti i giorni, era contento dei lavori, ci portava il caffe e Per 1
si complimentava. Lui era il marito della signora CP_1
Sul capo 7) "Vero è che già durante l'esecuzione dei lavori il sig. [...]
Parte 1 legale rapp.te p.t. della ditta Tecnoelectra, chiedeva al sig. Per 1
[...] e alla sig.ra Controparte 1 di versare un anticipo ma, tale richiesta,
,
restava senza alcun riscontro dal momento che gli stessi garantivano il pagamento al completamento del lavoro pattuito poiché la soc. Controparte 1 era impossibilitata
temporaneamente alla liquidità?", così rispondeva: “è vero, ricordo che il sig [...]
Per 1 e la signora CP_1 non si presentavano quando erano convocati per dare un anticipo e noi fermavamo i lavori per qualche giorno. Poi il mio titolare ci diceva di continuare perché veniva rassicurato da loro che avrebbero pagato tutto a fine lavori. I
lavori infatti sono stati terminati, ma la ditta non è stata pagata”.
Sul capo 9) "Vero è che il sig. Pt 1 ha più volte, anche recandosi di persona presso la Controparte_1 sollecitato la sig.ra Controparte 1 al pagamento dell'importo totale per i lavori pattuiti ottenendo tuttavia solo dilatorie rassicurazioni?", così rispondeva: “è vero”.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che la prova del titolo da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento a carico della convenuta non possa essere fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un teste, il quale, oltretutto, potrebbe non essere indifferente agli esiti del giudizio,
poiché dipendente della ditta attrice.
Inoltre, le dichiarazioni del teste appaiono generiche, prive di riferimenti specifici e non sono dotate di alcun supporto di tipo documentale, per questo motivo non possono essere considerate rilevanti a fini probatori.
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che 'sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice" (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
Quanto alla valutazione del contegno assunto da parte convenuta, per giurisprudenza unanime deve essere escluso che la contumacia possa equivalere a una ficta confessio.
In particolare, alla contumacia non può essere applicato il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sulla base dello stesso dato letterale della norma, che si riferisce, in maniera chiara, alla sola "parte costituita".
Stesse considerazioni vanno effettuate sulla base di un'interpretazione teleologica della norma in esame (cfr., tra le altre, Cass. 14623/2009). Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata, in quanto infondata.
Quanto alle spese di giudizio, parte convenuta è risultata contumace, di conseguenza nulla deve essere statuito in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8492/2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte convenuta;
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, li 21.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura