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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1069 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso introduttivo, Parte_1
prende atto che in data 30.04.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket sanitario con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre CP_2
in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in via principale del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, in subordine una percentuale non inferiore al 67% per l'esenzione ticket, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, la domanda va parzialmente accolta nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di infarto del miocardio, sottoposta ad angioplastica coronarica, aterosclerosi coronarica, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi. Sindrome depressiva endoreattiva lieve.
CONCLUSIONI
La Sig.ra di anni 60 è affetta da esiti di infarto del miocardio, sottoposta ad Parte_1
angioplastica coronarica, aterosclerosi coronarica,cardiopatia ipertensiva,poliartrosi.Sindrome depressiva endoreattiva lieve è ritenuta invalida al 68% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di invalidità. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata;
pertanto, va rigettata la domanda per il riconoscimento sanitario dell'assegno mensile di invalidità ma va riconosciuta una invalidità del 68%.
Ai fini dell'esenzione del ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese si liquidano al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda e dichiara che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità; - dichiara che presenta una invalidità del 68% valida ai fini dell'esenzione ticket Parte_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso introduttivo, Parte_1
prende atto che in data 30.04.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket sanitario con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre CP_2
in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in via principale del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, in subordine una percentuale non inferiore al 67% per l'esenzione ticket, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, la domanda va parzialmente accolta nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di infarto del miocardio, sottoposta ad angioplastica coronarica, aterosclerosi coronarica, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi. Sindrome depressiva endoreattiva lieve.
CONCLUSIONI
La Sig.ra di anni 60 è affetta da esiti di infarto del miocardio, sottoposta ad Parte_1
angioplastica coronarica, aterosclerosi coronarica,cardiopatia ipertensiva,poliartrosi.Sindrome depressiva endoreattiva lieve è ritenuta invalida al 68% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di invalidità. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata;
pertanto, va rigettata la domanda per il riconoscimento sanitario dell'assegno mensile di invalidità ma va riconosciuta una invalidità del 68%.
Ai fini dell'esenzione del ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese si liquidano al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda e dichiara che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità; - dichiara che presenta una invalidità del 68% valida ai fini dell'esenzione ticket Parte_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini