Art. 7.
I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.
La garanzia dello Stato, che sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , sara' operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrera' di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.
Il privilegio di cui al primo comma si intende Costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.
I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.
La garanzia dello Stato, che sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , sara' operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrera' di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.
Il privilegio di cui al primo comma si intende Costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.