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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cannoletta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
IO NI, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 3.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi coperti da contribuzione figurativa per indennità di disoccupazione nel settore edile accertati nell'ultimo decennio effettivo del rapporto di lavoro e CP_ la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi dovuti dall'1.11.2010, con la maggiorazione degli accessori;
dopo aver rilevato di aver recuperato le differenze di pensione spettanti a seguito di pignoramento presso terzi sino a settembre 2015; sul presupposto che, in applicazione dell'art.
8. L.n. 155/81, la rms di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di disoccupazione degli anni 1994, 2000 e 2002 ammonta rispettivamente ad euro
259,94, 282,04, 251,12 e che la retribuzione annua pensionabile degli anni in questione è da rideterminarsi in euro 12.827,33, 8.094,83, 12.556,19; sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “accertare e dichiarare che, in conseguenza della sentenza n. 2124/2014 del Tribunale di Lecce, il ricorrente ha diritto all'adeguamento della pensione VO n. 10055103, per come analiticamente indicato nei calcoli allegati … condannare CP_ l' al pagamento delle differenze maturate, dal 1.10.2015 al 20.12.2023 … per complessive euro 1.831,85, otre alle differenze che verranno a maturazione sino alla decisione del presente giudizio e fino ad avvenuto adeguamento della pensione”, con vittoria di spese. CP_
L' costituitosi, ha concluso per il rigetto e/o inammissibilità della domanda attorea, eccependo la decadenza e la prescrizione dei ratei ai sensi degli art. 47 e 47 bis D.P.R. n.
639/70.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
CP_ Essendo il presente giudizio volto a conseguire la condanna in forma specifica dell' al pagamento dei ratei, senza che sia a tal uopo necessaria la previa presentazione di una nuova domanda amministrativa o che sia medio tempore intervenuta una nuova liquidazione parziale della prestazione, il regime decadenziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/70 sarebbe al più da rapportare al deposito del primo ricorso giudiziario (risalente al 2010), con conseguente correlata irrilevanza nell'ambito della vicenda litigiosa al vaglio.
Inoltre, in conseguenza del passaggio in giudicato, pacifico tra le parti, della precitata sentenza n. 2124/2014 di condanna generica al pagamento delle differenze sui ratei di pensione,
è da ritenere altresì priva di sbocco l'eccezione di prescrizione ex art. 47 bis D.P.R. n. 639/70 proposta dalla parte ricorrente, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav. n. 787/2005).
Quanto al merito, la parte ricorrente, richiamando il contenuto e le statuizioni del precedente accertamento giudiziale e facendo leva sui conteggi allegati al ricorso introduttivo, che debitamente considerano le retribuzioni annue comprensive degli emolumenti extramensili percepiti nei termini e per gli importi ivi meglio esplicitati, ha rivendicato la liquidazione di un rateo di pensione alla decorrenza di euro 734,01 mensili.
CP_ In difetto di specifiche contestazioni sul punto promananti dall' o di indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere posti a fondamento della quantificazione delle differenze di pensione che si assumono spettanti (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18.2.2011, n.
4051, secondo cui “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. Cass. n. 945/06); sicché “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere (per l'intero arco temporale decorrente dal mese di ottobre 2015 in poi) le differenze di pensione spettanti in rapporto ad un rateo mensile (come indicato in ricorso) pari alla decorrenza ad euro 734,01 (differenze che, in relazione all'arco temporale compreso fra l'1.10.2015 ed il 31.12.2023, si determinano in euro 1.621,42), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo. CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 3.1.2024, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ condanna l' a corrispondere in favore del (per l'intero arco temporale decorrente Pt_1
dal mese di ottobre 2015 in poi) le differenze di pensione spettanti in rapporto ad un rateo mensile (come indicato in ricorso) alla decorrenza pari ad euro 734,01 (differenze che, in relazione all'arco temporale compreso fra l'1.10.2015 ed il 31.12.2023, si determinano in euro
1.621,42), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali
CP_ sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cannoletta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
IO NI, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 3.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi coperti da contribuzione figurativa per indennità di disoccupazione nel settore edile accertati nell'ultimo decennio effettivo del rapporto di lavoro e CP_ la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi dovuti dall'1.11.2010, con la maggiorazione degli accessori;
dopo aver rilevato di aver recuperato le differenze di pensione spettanti a seguito di pignoramento presso terzi sino a settembre 2015; sul presupposto che, in applicazione dell'art.
8. L.n. 155/81, la rms di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di disoccupazione degli anni 1994, 2000 e 2002 ammonta rispettivamente ad euro
259,94, 282,04, 251,12 e che la retribuzione annua pensionabile degli anni in questione è da rideterminarsi in euro 12.827,33, 8.094,83, 12.556,19; sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “accertare e dichiarare che, in conseguenza della sentenza n. 2124/2014 del Tribunale di Lecce, il ricorrente ha diritto all'adeguamento della pensione VO n. 10055103, per come analiticamente indicato nei calcoli allegati … condannare CP_ l' al pagamento delle differenze maturate, dal 1.10.2015 al 20.12.2023 … per complessive euro 1.831,85, otre alle differenze che verranno a maturazione sino alla decisione del presente giudizio e fino ad avvenuto adeguamento della pensione”, con vittoria di spese. CP_
L' costituitosi, ha concluso per il rigetto e/o inammissibilità della domanda attorea, eccependo la decadenza e la prescrizione dei ratei ai sensi degli art. 47 e 47 bis D.P.R. n.
639/70.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
CP_ Essendo il presente giudizio volto a conseguire la condanna in forma specifica dell' al pagamento dei ratei, senza che sia a tal uopo necessaria la previa presentazione di una nuova domanda amministrativa o che sia medio tempore intervenuta una nuova liquidazione parziale della prestazione, il regime decadenziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/70 sarebbe al più da rapportare al deposito del primo ricorso giudiziario (risalente al 2010), con conseguente correlata irrilevanza nell'ambito della vicenda litigiosa al vaglio.
Inoltre, in conseguenza del passaggio in giudicato, pacifico tra le parti, della precitata sentenza n. 2124/2014 di condanna generica al pagamento delle differenze sui ratei di pensione,
è da ritenere altresì priva di sbocco l'eccezione di prescrizione ex art. 47 bis D.P.R. n. 639/70 proposta dalla parte ricorrente, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav. n. 787/2005).
Quanto al merito, la parte ricorrente, richiamando il contenuto e le statuizioni del precedente accertamento giudiziale e facendo leva sui conteggi allegati al ricorso introduttivo, che debitamente considerano le retribuzioni annue comprensive degli emolumenti extramensili percepiti nei termini e per gli importi ivi meglio esplicitati, ha rivendicato la liquidazione di un rateo di pensione alla decorrenza di euro 734,01 mensili.
CP_ In difetto di specifiche contestazioni sul punto promananti dall' o di indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere posti a fondamento della quantificazione delle differenze di pensione che si assumono spettanti (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18.2.2011, n.
4051, secondo cui “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. Cass. n. 945/06); sicché “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere (per l'intero arco temporale decorrente dal mese di ottobre 2015 in poi) le differenze di pensione spettanti in rapporto ad un rateo mensile (come indicato in ricorso) pari alla decorrenza ad euro 734,01 (differenze che, in relazione all'arco temporale compreso fra l'1.10.2015 ed il 31.12.2023, si determinano in euro 1.621,42), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo. CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 3.1.2024, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ condanna l' a corrispondere in favore del (per l'intero arco temporale decorrente Pt_1
dal mese di ottobre 2015 in poi) le differenze di pensione spettanti in rapporto ad un rateo mensile (come indicato in ricorso) alla decorrenza pari ad euro 734,01 (differenze che, in relazione all'arco temporale compreso fra l'1.10.2015 ed il 31.12.2023, si determinano in euro
1.621,42), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali
CP_ sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma