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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dagli avv.ti AURORA CINI Parte_1 C.F._1
e ILARIA SERENI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via del Trionfo,
n. 40
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA Controparte_1 C.F._2
SCARNICCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR),
Via Papa Giovanni XXIII, n. 23
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 06.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., depositato in data
10.09.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] Persona_1
il 28.12.2017, e , nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_2
con la resistente CP_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a presentare al Dirigente Scolastico dell'Istituto Magiotti di Montevarchi domanda di trasferimento dei minori e Persona_1 Per_2
per il rilascio di nulla osta, al fine di procedere all'iscrizione presso l'Istituto Tenente Orlandi
[...]
di San Giustino Valdarno (AR).
In ogni caso, ha chiesto l'adozione di qualsiasi altro e/o ulteriore provvedimento idoneo a trasferire i minori presso l'Istituto Tenente Orlandi di San Giustino Valdarno (AR) e idoneo a garantire la soluzione più adeguata nell'esclusivo interesse dei minori.
A sostegno della sua istanza, il ricorrente ha rappresentato che, terminata la relazione affettiva con la resistente, avrebbe di concerto con quest'ultima regolamentato in modo informale le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ha specificato di essersi trasferito a casa dei propri genitori, a pochi metri dall'ex casa familiare, nella quale ha continuato a risiedere la resistente insieme ai minori.
Ha altresì rappresentato che i minori, essendo entrambi portatori di handicap, avrebbero sempre beneficiato dell'attività di sostegno educativo e di ulteriori interventi di inclusione.
Al riguardo ha evidenziato inoltre che i minori da sempre sarebbero seguiti dall' presso il CP_3 quale svolgerebbero uno specifico percorso anche con l'ausilio di neuropsichiatri infantili, logopedisti e terapisti psicomotricisti.
Sempre al riguardo, ha rilevato che, a causa dell'invalidità accertata dei minori, le parti, su consiglio dei suddetti professionisti e delle insegnanti degli stessi, inoltravano richiesta al Dirigente Scolastico per il trattenimento dei minori presso la scuola dell'infanzia sita in San Giustino Valdarno (Istituto
Tenente Orlandi) per un ulteriore anno, ritardando l'ingresso alla scuola primaria.
Ha dedotto che, giunto il momento dell'iscrizione presso la scuola primaria, la non si sarebbe CP_1
mostrata disponibile a che i minori frequentassero la scuola primaria presso lo stesso plesso dell'istituto dell'infanzia e, senza consultarlo, avrebbe provveduto ad inoltrare domanda di iscrizione dei minori presso l'istituto comprensivo statale “Raffaello Magiotti” sito in Montevarchi. Ha rilevato di aver chiarito, in più occasioni, alla resistente di non essere d'accordo all'iscrizione dei minori presso l'istituto sito in Montevarchi e di aver tentato, per mezzo dei propri legali, una definizione bonaria della vicenda.
Ha rappresentato inoltre che la resistente, per mezzo dei suoi difensori, avrebbe provveduto a comunicargli il suo imminente trasferimento a Montevarchi.
Ha infine rappresentato che il trasferimento dei minori presso un diverso istituto potrebbero essere pregiudizievole per gli stessi in quanto comporterebbe un allontanamento dai compagni di scuola e dagli affetti familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2024, la resistente , Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e domandato dal ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e con potestà esclusiva delle scelte scolastiche in favore della madre.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figli e un contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari alla complessiva somma di euro 500,00 mensili, di cui euro 250,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Arezzo.
Ha infine chiesto di respingere integralmente la domanda avanzata dal ricorrente ed inerente ad autorizzare lo stesso a presentare al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo “Magiotti” di
Montevarchi il nulla osta per procedere all'iscrizione presso l'Istituto Tenente Orlandi di San Giustino
Valdarno (AR) e/o a compiere qualsiasi altro atto idoneo a trasferire i minori dalla scuola suddetta.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che la scelta di trasferire i minori presso l'istituto di Montevarchi sarebbe stata presa di comune accordo dalle parti e che la suddetta decisione concordata sarebbe stata la diretta conseguenza della scelta della di tornare a vivere a CP_1
Montevarchi.
Sul punto la resistente ha specificato che la scelta di trasferirsi sarebbe stata dettata sia da motivi familiari che personali e lavorativi.
Al riguardo, ha contestato l'istanza avanzata dal ricorrente ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto lo stesso sarebbe stato a conoscenza dell'iscrizione dei minori già da luglio 2024 e che lo stesso avrebbe palesato la volontà di trasferirli ad anno scolastico iniziato.
Sempre al riguardo ha rilevato che il comportamento del dimostrerebbe un certo disinteresse Per_1
per il benessere dei bambini e sarebbe teso ad una battaglia contro l'ex convivente.
Ha altresì rappresentato che, in seguito all'interruzione della relazione con il ricorrente, avrebbe gestito con lo stesso il calendario delle visite in modo non preciso e non stabile e che sarebbe quasi sempre lei a farsi carico degli oneri personali ed economici dei due gemelli. Ha infine rappresentato la sua situazione economica e lavorativa.
All'udienza del 12.12.2024 le parti si sono dichiarate d'accordo sulle seguenti condizioni e i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse disposto provvisoriamente in conformità: “
- Il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati con la madre dal venerdì alla domenica, prelevandoli a scuola, o presso l'abitazione materna, e riaccompagnandoli presso
l'abitazione materna, e due giorni infrasettimanali nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita fino alle ore 20:00 quando la madre li preleverà presso l'abitazione paterna;
- Il padre e la madre si alterneranno il lunedì per accompagnare i figli alla logopedia;
- Nelle prossime festività natalizie il padre terrà con sé i figli dal 23 fino alla mattina di Natale alle ore 11:00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i minori resteranno con la madre dalla mattina del 25 fino alla mattina del 1 gennaio 2025 quando il padre li preleverà presso l'abitazione materna per tenerli con sé fino al 6 gennaio mattina;
- Il padre trascorrerà il pomeriggio del 28 dicembre pv con i figli a partire dalle ore 16:00 per raccompagnarli dalla madre la successiva mattina del 29;”
All'udienza del 06.05.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 06.05.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 06.05.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “
- Affido condiviso dei minori con loro collocamento prevalente presso la madre;
- Frequentazione ordinaria e per le festività natalizie e pasquali come da calendario già concordato all'udienza del 12.12.2024, salvi sempre i diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive i minori frequenteranno i campi estivi dalla fine della scuola per quattro settimane successive, con spese interamente a carico della madre, dopo di che i minori resteranno a settimane alternate con ciascun genitore fino alla ripresa della scuola, salvi sempre i diversi e migliori accordi tra le parti;
- Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 27 di ogni mese come mantenimento ordinario per entrambi i figli euro 350,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno unico interamente percepito dalla madre;
- Spese legali interamente compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 06.05.2025). Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 06.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
06.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dagli avv.ti AURORA CINI Parte_1 C.F._1
e ILARIA SERENI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via del Trionfo,
n. 40
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA Controparte_1 C.F._2
SCARNICCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR),
Via Papa Giovanni XXIII, n. 23
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 06.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., depositato in data
10.09.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] Persona_1
il 28.12.2017, e , nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_2
con la resistente CP_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a presentare al Dirigente Scolastico dell'Istituto Magiotti di Montevarchi domanda di trasferimento dei minori e Persona_1 Per_2
per il rilascio di nulla osta, al fine di procedere all'iscrizione presso l'Istituto Tenente Orlandi
[...]
di San Giustino Valdarno (AR).
In ogni caso, ha chiesto l'adozione di qualsiasi altro e/o ulteriore provvedimento idoneo a trasferire i minori presso l'Istituto Tenente Orlandi di San Giustino Valdarno (AR) e idoneo a garantire la soluzione più adeguata nell'esclusivo interesse dei minori.
A sostegno della sua istanza, il ricorrente ha rappresentato che, terminata la relazione affettiva con la resistente, avrebbe di concerto con quest'ultima regolamentato in modo informale le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ha specificato di essersi trasferito a casa dei propri genitori, a pochi metri dall'ex casa familiare, nella quale ha continuato a risiedere la resistente insieme ai minori.
Ha altresì rappresentato che i minori, essendo entrambi portatori di handicap, avrebbero sempre beneficiato dell'attività di sostegno educativo e di ulteriori interventi di inclusione.
Al riguardo ha evidenziato inoltre che i minori da sempre sarebbero seguiti dall' presso il CP_3 quale svolgerebbero uno specifico percorso anche con l'ausilio di neuropsichiatri infantili, logopedisti e terapisti psicomotricisti.
Sempre al riguardo, ha rilevato che, a causa dell'invalidità accertata dei minori, le parti, su consiglio dei suddetti professionisti e delle insegnanti degli stessi, inoltravano richiesta al Dirigente Scolastico per il trattenimento dei minori presso la scuola dell'infanzia sita in San Giustino Valdarno (Istituto
Tenente Orlandi) per un ulteriore anno, ritardando l'ingresso alla scuola primaria.
Ha dedotto che, giunto il momento dell'iscrizione presso la scuola primaria, la non si sarebbe CP_1
mostrata disponibile a che i minori frequentassero la scuola primaria presso lo stesso plesso dell'istituto dell'infanzia e, senza consultarlo, avrebbe provveduto ad inoltrare domanda di iscrizione dei minori presso l'istituto comprensivo statale “Raffaello Magiotti” sito in Montevarchi. Ha rilevato di aver chiarito, in più occasioni, alla resistente di non essere d'accordo all'iscrizione dei minori presso l'istituto sito in Montevarchi e di aver tentato, per mezzo dei propri legali, una definizione bonaria della vicenda.
Ha rappresentato inoltre che la resistente, per mezzo dei suoi difensori, avrebbe provveduto a comunicargli il suo imminente trasferimento a Montevarchi.
Ha infine rappresentato che il trasferimento dei minori presso un diverso istituto potrebbero essere pregiudizievole per gli stessi in quanto comporterebbe un allontanamento dai compagni di scuola e dagli affetti familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2024, la resistente , Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e domandato dal ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e con potestà esclusiva delle scelte scolastiche in favore della madre.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figli e un contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari alla complessiva somma di euro 500,00 mensili, di cui euro 250,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Arezzo.
Ha infine chiesto di respingere integralmente la domanda avanzata dal ricorrente ed inerente ad autorizzare lo stesso a presentare al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo “Magiotti” di
Montevarchi il nulla osta per procedere all'iscrizione presso l'Istituto Tenente Orlandi di San Giustino
Valdarno (AR) e/o a compiere qualsiasi altro atto idoneo a trasferire i minori dalla scuola suddetta.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che la scelta di trasferire i minori presso l'istituto di Montevarchi sarebbe stata presa di comune accordo dalle parti e che la suddetta decisione concordata sarebbe stata la diretta conseguenza della scelta della di tornare a vivere a CP_1
Montevarchi.
Sul punto la resistente ha specificato che la scelta di trasferirsi sarebbe stata dettata sia da motivi familiari che personali e lavorativi.
Al riguardo, ha contestato l'istanza avanzata dal ricorrente ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto lo stesso sarebbe stato a conoscenza dell'iscrizione dei minori già da luglio 2024 e che lo stesso avrebbe palesato la volontà di trasferirli ad anno scolastico iniziato.
Sempre al riguardo ha rilevato che il comportamento del dimostrerebbe un certo disinteresse Per_1
per il benessere dei bambini e sarebbe teso ad una battaglia contro l'ex convivente.
Ha altresì rappresentato che, in seguito all'interruzione della relazione con il ricorrente, avrebbe gestito con lo stesso il calendario delle visite in modo non preciso e non stabile e che sarebbe quasi sempre lei a farsi carico degli oneri personali ed economici dei due gemelli. Ha infine rappresentato la sua situazione economica e lavorativa.
All'udienza del 12.12.2024 le parti si sono dichiarate d'accordo sulle seguenti condizioni e i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse disposto provvisoriamente in conformità: “
- Il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati con la madre dal venerdì alla domenica, prelevandoli a scuola, o presso l'abitazione materna, e riaccompagnandoli presso
l'abitazione materna, e due giorni infrasettimanali nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita fino alle ore 20:00 quando la madre li preleverà presso l'abitazione paterna;
- Il padre e la madre si alterneranno il lunedì per accompagnare i figli alla logopedia;
- Nelle prossime festività natalizie il padre terrà con sé i figli dal 23 fino alla mattina di Natale alle ore 11:00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i minori resteranno con la madre dalla mattina del 25 fino alla mattina del 1 gennaio 2025 quando il padre li preleverà presso l'abitazione materna per tenerli con sé fino al 6 gennaio mattina;
- Il padre trascorrerà il pomeriggio del 28 dicembre pv con i figli a partire dalle ore 16:00 per raccompagnarli dalla madre la successiva mattina del 29;”
All'udienza del 06.05.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 06.05.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 06.05.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni: “
- Affido condiviso dei minori con loro collocamento prevalente presso la madre;
- Frequentazione ordinaria e per le festività natalizie e pasquali come da calendario già concordato all'udienza del 12.12.2024, salvi sempre i diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive i minori frequenteranno i campi estivi dalla fine della scuola per quattro settimane successive, con spese interamente a carico della madre, dopo di che i minori resteranno a settimane alternate con ciascun genitore fino alla ripresa della scuola, salvi sempre i diversi e migliori accordi tra le parti;
- Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 27 di ogni mese come mantenimento ordinario per entrambi i figli euro 350,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno unico interamente percepito dalla madre;
- Spese legali interamente compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 06.05.2025). Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 06.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
06.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni