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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/11/2024, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOTTI
[...] C.F._2
AGNESE
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio presso l in Roma il Controparte_1
18.3.1999.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 17.6.1995), oggi maggiorenne ed autosufficiente. Persona_1
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 31.1.2018 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 7.6.2024 e depositato nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma il 18.03.1999 e per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
1) I singoli coniugi provvederanno personalmente al loro personale mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Ardea( Roma) via Foglia n. 28, in comproprietà di entrambi i coniugi, sulla quale attualmente è stato trascritto pignoramento immobiliare in favore della banca mutuante, sarà assegnata al sig. con diritto della sig.ra Parte_3
, di potervi mantenere la residenza fino a quando non reperirà un altro Parte_1 alloggio,. 3) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del Collegio dell'11.10.2024, onerando i ricorrenti di depositare l'estratto dell'atto di matrimonio con la relativa traduzione.
Le parti hanno depositato in data 24.10.2024 quanto richiesto dal Collegio, precisando di aver contratto matrimonio presso l'ambasciata polacca a Roma e che il matrimonio non è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano. Hanno comunque rappresentato che la vita matrimoniale della coppia si è svolta principalmente in Itali e che la competenza territoriale deve essere radicata presso il luogo di residenza dei coniugi, ovvero Ardea.
All'udienza dell'11.11.2024, vista la documentazione prodotta la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, riscontrata la competenza giurisdizionale di questo tribunale a norma dell'art. 3, lett. a, reg. 2019/1111/UE (c.d. regolamento Bruxelles II ter), trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi, osserva il Collegio che il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia. La mancata trascrizione, tuttavia, non impedisce di riconoscere validità ed efficacia al matrimonio contratto dalle parti, questo in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato dalla giurisprudenza di merito: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (cfr. Corte appello
Genova 23 dicembre 1999).
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2) Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOTTI
[...] C.F._2
AGNESE
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio presso l in Roma il Controparte_1
18.3.1999.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 17.6.1995), oggi maggiorenne ed autosufficiente. Persona_1
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 31.1.2018 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 7.6.2024 e depositato nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma il 18.03.1999 e per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
1) I singoli coniugi provvederanno personalmente al loro personale mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Ardea( Roma) via Foglia n. 28, in comproprietà di entrambi i coniugi, sulla quale attualmente è stato trascritto pignoramento immobiliare in favore della banca mutuante, sarà assegnata al sig. con diritto della sig.ra Parte_3
, di potervi mantenere la residenza fino a quando non reperirà un altro Parte_1 alloggio,. 3) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del Collegio dell'11.10.2024, onerando i ricorrenti di depositare l'estratto dell'atto di matrimonio con la relativa traduzione.
Le parti hanno depositato in data 24.10.2024 quanto richiesto dal Collegio, precisando di aver contratto matrimonio presso l'ambasciata polacca a Roma e che il matrimonio non è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano. Hanno comunque rappresentato che la vita matrimoniale della coppia si è svolta principalmente in Itali e che la competenza territoriale deve essere radicata presso il luogo di residenza dei coniugi, ovvero Ardea.
All'udienza dell'11.11.2024, vista la documentazione prodotta la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, riscontrata la competenza giurisdizionale di questo tribunale a norma dell'art. 3, lett. a, reg. 2019/1111/UE (c.d. regolamento Bruxelles II ter), trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi, osserva il Collegio che il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia. La mancata trascrizione, tuttavia, non impedisce di riconoscere validità ed efficacia al matrimonio contratto dalle parti, questo in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato dalla giurisprudenza di merito: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (cfr. Corte appello
Genova 23 dicembre 1999).
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2) Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi