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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3126/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA MARIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA TORRANI CERENZIA del Foro di Torino, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
C.F. ) e C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. PILLITTERI UMBERTO e dell'avv. FIORE MANUELA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E con:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE Controparte_3 P.IVA_4
MANUELA e dell'avv. PILLITTERI UMBERTO del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 15 Per parte attrice (Cfr verbale dell'udienza del 14.1.2025):
“Il procuratore di parte attrice dichiara di non accettare il litisconsorzio su domande nuove, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nell'atto di citazione e chiedendo che le stesse producano effetti anche nei confronti della parte intervenuta , richiama le istanze ed Controparte_3 eccezioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c. 6 nn 2 e 3 c.p.c., nonché tutte le contestazioni e le istanze effettuate avverso la ctu nelle osservazioni del CTP del 12.6.2024 e nel corso dell'udienza del 3.7.2024”;
Per parte convenuta (Cfr. foglio di p.c. depositato in data 10.1.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
a) Rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti delle Parte_1 convenute, perché infondate in fatto e in diritto, con ogni più ampia e conseguente statuizione;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il confine tra la proprietà di e le Parte_1 rispettive proprietà delle convenute è demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco da oltre quarant'anni, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
CP_1 CP_2
c) In subordine rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute anche in accoglimento della formulata eccezione di usucapione, accertando e dichiarando l'intervenuta usucapione in capo alle convenute della striscia di terreno ricompresa tra le esistenti recinzioni continuative, costruite a suo tempo da e da , e i fondi Controparte_4 CP_1 di rispettiva proprietà posti a settentrione, come acquistata in origine dalle rispettive danti causa con i rogiti Notaio 28/4/1972 e Notaio 9/9/1980 e ad esse convenute Per_1 Per_1 rispettivamente pervenuta a seguito di successivi consecutivi passaggi di proprietà; per l'effetto accertare e dichiarare, se del caso, che le porzioni di terreno poste a settentrione delle esistenti recinzioni continuative e la porzione di suolo occupata dalle recinzioni medesime sono state usucapite rispettivamente da , per la striscia corrispondente al mappale 5894 sub. CP_1
501, e da , per la striscia corrispondente ai mappali 5894 sub. 3 e 4638, in CP_2 conseguenza del possesso continuativo esercitato direttamente e dalle rispettive danti causa per oltre quarant'anni; d) Con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, ivi compreso integrale rimborso delle spese di CTU e CTP, nonché a mantenere indenni le convenute delle spese e onorari di difesa nel procedimento di mediazione obbligatoria già espletato.
Ad istruttoria: si reiterano occorrendo le istanze di istruttoria orale formulate in memoria art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. qui di seguito riprodotte.
Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi sulle circostanze in fatto già dedotte in comparsa di costituzione:
-a) con riferimento alla porzione di terreno attualmente di proprietà di e all'origine CP_2 acquistata da : CP_1
pagina 2 di 15 1) Vero che il mappale 4638, di proprietà di , è stato delimitato, sin dal 1967, CP_1 lungo il lato sud da un muro di cinta, e come tale si presentava nel dicembre 1973, quando la
Società si rese affittuaria dal Parroco di Caronno Pertusella dell'appezzamento di terreno posto a sud, all'epoca identificato come “a parte del mappale 18b” e poi divenuto il mappale 4342b
(doc. 8 fasc. convenute da rammostrare al teste);
2) Vero che parte del muro di cinta di cui al capo che precede è tutt'ora esistente, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 20 fasc. convenute);
3) Vero che nei primi mesi del 1974 , a seguito di rilascio di nulla osta n. 11/1974 CP_1
(doc. 9 fasc. convenute da rammostrare al teste), ha realizzato, a sud del mappale affittato, un muro in pannelli prefabbricati posto a distanza di venti metri dalla recinzione del mappale 4638 di sua proprietà, e vero che detto muro in pannelli prefabbricati è tutt'ora esistente in loco e raffigurato nel materiale fotografico che mi si rammostra (doc. 21 fasc. convenute);
4) Vero che dopo la realizzazione del muro in pannelli prefabbricati di cui al capo che precede, ha posto in collegamento le due aree –quella di proprietà di cui al mapp. CP_1
4638 e quella affittata di cui al mapp. 18b- mediante l'abbattimento di una porzione della recinzione originaria posta sulla sua proprietà;
5) Vero che dopo la realizzazione del muro in pannelli prefabbricati, ha costruito, CP_1 sul lato ovest del mappale affittato, il cancello di accesso dalla via Meucci, già rappresentato nella immagine fotografica del 1975 che mi si rammostra (doc. 22 fasc. convenuta) e tutt'ora esistente
(doc. 21 fasc. convenute);
6) Vero che ha pagato l'ultimo rateo di canone per l'affitto del terreno mappale CP_1
18b, al Parroco di Caronno Pertusella, in data 24/1/1980 per il periodo relativo al primo semestre
1980 (doc. 8 fasc. convenute da rammostrare al teste);
7) Vero che nel dicembre 1979 ha trasmesso alla Curia Arcivescovile di Milano, CP_1 per il tramite dell'Ing. la proposta di acquisto della porzione di terreno che conduceva in Per_2 affitto (doc. 10 fasc. convenute da rammostrare al teste);
8) Vero che all'atto del frazionamento catastale eseguito dal Geom. nel Controparte_5 febbraio/marzo 1980, il terreno oggetto della proposta di acquisto di , già identificato CP_1
“a parte del mappale 18b” e successivamente come mappale 4342b, ha assunto identificazione nel mappale 4904, come risulta dalla documentazione che mi si rammostra (doc. 11 fasc. convenute);
9) Vero il terreno di cui al mappale 4904 è stato sempre utilizzato da per CP_1 depositarvi materiali e prodotti finiti, e, a partire dal suo acquisto nel 1980, è stato periodicamente asfaltato e sempre mantenuto idoneo alla sua destinazione di deposito all'aperto dei materiali prodotti nell'adiacente capannone;
10) Vero che la medesima destinazione ha conservato il terreno anche da quando ne è divenuta proprietaria , nell'ottobre 2006, che lo ha concesso in locazione a;
CP_2 CP_1
11) Vero che nel marzo 1988 e poi nel dicembre 1989 richiedeva all' CP_1 [...]
del Clero, per il tramite del Rev. , prima, e Parte_2 Persona_3 dell'Arch. , poi, di poter acquistare un'altra striscia di terreno, posta a sud di quella Per_4 acquistata con l'atto del 1980, al di là della recinzione esistente, e a sud della striscia di terreno
pagina 3 di 15 di proprietà di di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535 (doc. 13 –pag. 5 fasc. CP_4 convenuta da rammostrare al teste);
12) Vero che l'I.D.S.C., individuata detta striscia di terreno come “a parte del mappale 4342-
4343-4344 ricadenti in un comparto soggetto a P.L”, rispondeva nel gennaio 1990 che avrebbe preso in considerazione la vendita solo dopo l'approvazione del Piano di lottizzazione (come da doc. 13-pag. 6 fasc. convenute che mi si rammostra);
13) Vero che la foto aerea datata 16/6/1980 e la foto aerea datata 26/7/1994 che mi si rammostrano (docc. 18 e 19 fascicolo convenute) rappresentano la striscia di terreno acquistata da nel settembre 1980, il muro di recinzione a sud di essa, il cancello di accesso dalla CP_1 via Meucci, il materiale depositato sul terreno, l'apertura di collegamento con il mappale 4638 e una porzione del muro di cinta di quest'ultimo mappale;
-b) con riferimento alla porzione di terreno all'origine acquistata da Controparte_4 ed attualmente di proprietà di ): CP_1 Controparte_3
14) Vero che nell'anno 1970 ha edificato sui mappali 1720b, 1718b Controparte_4
e 18c di sua proprietà, in forza di licenza n. 151/1970 (doc. 2 che mi si rammostra), un capannone
e una recinzione in muratura posta a sud dei mappali stessi;
15) Vero che detta recinzione è tutt'ora in parte esistente e rappresentata nella fotografia che mi si rammostra (doc. 23 fasc. convenute);
16) Vero che la recinzione in muratura e rete/ringhiera metallica rappresentata nella fotografia che mi si rammostra (doc. 24 fasc. conv.) è stata eretta a sud dei mappali 3527, 3534 e
3535 da nel 1972, dopo l'acquisto degli stessi, contemporaneamente Controparte_4 alla realizzazione dell'impianto di depurazione autorizzato dal Comune con licenza di costruzione
n. 90/1972 (doc. 4 fasc. convenute);
17) Vero che la recinzione di cui al capo che precede è tutt'ora esistente ed è stata realizzata da a venti metri di distanza dalla preesistente recinzione realizzata sui mappali CP_4
1720b, 1718b e 18c;
18) Vero che il capannone di è stato posto in collegamento con la striscia di CP_4 terreno acquistata nel 1972 abbattendo una porzione della recinzione costruita insieme al capannone, come risulta rappresentato dalla fotografia del 1975 che mi si rammostra (doc. 22 fasc. convenute);
19) Vero che, dopo la realizzazione dell'impianto di depurazione, la recinzione di cui al capo
16 venne dotata, lungo il lato est del mappale 3535, di un cancello di accesso alla via Pitagora, visibile nella fotografia del 1975 (doc. 22 ult. cit.), che è tutt'ora esistente (come da fotografia che mi si rammostra-doc. 24 fasc. convenute)
20) Vero che la striscia di terreno di cui di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535 acquistata nel
1972, per la parte non occupata dall'impianto di depurazione, è stata adibita da CP_4
a deposito dei cassoni per gli scarti delle lavorazioni galvaniche e che con quella destinazione di deposito all'aperto di materiali vari e manufatti è stata continuativamente utilizzata nel corso degli anni dalle società che si sono succedute nella proprietà e nell'attività produttiva esercitata nell'adiacente capannone, ossia e la la e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 infine la Controparte_9
pagina 4 di 15 21) Vero che la foto aerea datata 16/6/1980 e quella data 26/7/1994 che mi si rammostrano
(doc. 18 e doc. 19 fasc. conv.) rappresentano la striscia di terreno acquistata da CP_4 nel 1972, la recinzione di cui al cap. 14, la recinzione di cui al cap. 16 e l'impianto di depurazione,
i materiali depositati sul terreno e il cancello sulla Via Pitagora;
22) Vero che , a seguito dell'acquisto da nell'aprile 1991, di CP_1 Controparte_6 porzione di capannone e antistante porzione cortilizia già facente parte della striscia di terreno di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535, ha collegato detta porzione cortilizia alla striscia di terreno acquistata nel settembre 1980 di cui al mappale 4904, abbattendo il muro che le separava, come risulta dall'immagine aerea datata 26.7.1994 che mi si rammostra (doc. 19 fasc. conv.);
-con riferimento al materiale fotografico e più in generale alla documentazione grafica e per immagini che è stata prodotta
23) Vero che il rilevo aerofotogrammetrico che mi si rammostra (doc. 12 fasc. convenute) è una tavola predisposta dalla società CAT per conto del sulla base Parte_3 di rilievi aerei effettuati nel 1976 per mappare il territorio ed è stato estratto dagli atti del Comune accessibili a tutti i tecnici che chiedono di consultarli;
24) Vero che il rilievo aerofotogrammetrico che mi si rammostra (doc. 12 ult. cit.) rappresenta la recinzione in pannelli prefabbricati realizzata da a sud del mappale 4904 in CP_1 continuità con la recinzione in muratura e rete realizzata da a sud dei mappali CP_4
3527, 3534 e 3535;
25) Vero che il rilievo aerofotogrammetrico risalente all'anno 2007 che mi si rammostra (doc.
[... 16 fasc. convenute) riproduce graficamente le immagini aeree fatte eseguire dal Comune
ed è stato estratto dagli atti del Comune accessibili a tutti i tecnici che Parte_3 chiedono di consultarli;
26) Vero che le due immagini aeree che mi si rammostrano (doc. 18 e doc. 19) sono state riprese in data 16/6/1980 e in data 26/7/1994 durante voli aerei organizzati dalla società CRG
s.p.a., la quale attesta la data dell'immagine sulla base di quella impressa direttamente sul negativo conservato negli archivi della Società, oppure ricavandola dai grafici di volo/quaderni di volo.
Si indicano come testimoni: sig. via Roma n. 351-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Testimone_1
13, 20, 22; sig. Via G. Verdi n. 598b-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, Testimone_2
6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 20, 22;
Geom. Via Tevere n. 111-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 8, da 14 a 19, 21, 23, Tes_3
24, 25; sig. c/o CRG s.p.a., Via Cremonese n. 35 a- Parma, sul capitolo 26. Tes_4
Si ribadisce l'eccezione di tardità della produzione della documentazione allegata alle osservazioni del CTP di parte attrice laddove non depositata nei termini nel fascicolo telematico di essa attrice.”
pagina 5 di 15 Per la parte intervenuta (Cfr. foglio di p.c. depositato in data Controparte_3
10.1.2025):
“L' intervenuta volontariamente nel processo in qualità di successore a Controparte_3 titolo particolare nella proprietà degli immobili della convenuta costituenti oggetto CP_1 delle domande proposte dall'Attrice, si associa e fa proprie tutte le difese svolte e le conclusioni assunte dalla preindicata Convenuta che qui di seguito precisa anche per sé e nel proprio interesse
(…)”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio e chiedendo di accertare Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 950 cc. o dell'art. 948 c.c.: - che i mappali n. 8672, 8675 e 8677, come meglio indicati in atti, sono di proprietà esclusiva della - che il confine nord della proprietà Parte_1
rispetto alle proprietà di e di deve Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
essere individuato nella delineazione nord di detti mappali 8672, 8675 e 8677; con conseguente condanna delle convenute, ciascuna per la parte di loro interesse, a rilasciare immediatamente le aree illegittimamente occupate.
Ha dedotto che:
ha acquistato con atto a rogito del 23.9.1998 dall'Istituto per il sostentamento del clero Pt_1
della Diocesi Di Milano vari appezzamenti di terreno situati nel Comune di Caronno Pertusella, che formano un terreno di forma quadrangolare e che il rogito di acquisto individua facendo riferimento ai relativi estremi catastali inclusivi delle rispettive superfici;
nel 2018, a seguito della effettuazione con strumenti ottici su richiesta del Parte_3
di rilievo e tracciamento sulla mappa catastale di strade e recinzioni, si era resa
[...] Pt_1
conto che una parte dei mappali di sua proprietà (nn. 4342, 4343 e 4344, oggi a seguito degli ultimi aggiornamenti catastali contraddistinti ai nn. 8672, 8675 e 8677) era stata illegittimamente recintata e occupata dai proprietari delle aree poste a nord del confine ed appartenenti alla CP_2
ed alla la recinzione era stata verosimilmente realizzata in tempi
[...] Controparte_1 diversi e aveva determinato l'illegittima occupazione di un'area di forma rettangolare che costituisce una sorta di fascia che costeggia il confine nord della proprietà attrorea;
pagina 6 di 15 Più specificamente, alla luce degli accertamenti effettuati, era emerso che:
- nel 1972 il (poi divenuto Parte_4 [...]
) aveva venduto a Controparte_10 Parte_5
parte dei terreni di sua proprietà, contraddistinti ai mappali nn. 3527, 3534 e
[...]
3535 previo apposito frazionamento catastale (in particolare i mappali nn. 3527, 3534 e 3535 erano frutto del frazionamento di tre mappali più ampi già appartenenti al ), trattenendo per sé Parte_4
i mappali 4342, 4343 e 4344;
- nel 1980 il aveva venduto a il mappale 4904, ottenuto dal frazionamento Parte_4 CP_1
del mappale 4342;
- nel 1998 il aveva venduto a i mappali 342, 4343 e 4344 frutto dei frazionamenti Parte_4 Pt_1
del 1972 e 1980;
e , attuali proprietarie dei fondi posti a nord della proprietà avevano CP_2 CP_1 Pt_1
acquistato delle proprietà delineate sul loro lato sud facendo espresso riferimento alla linea di confine retta originariamente tracciata con il frazionamento del 1972 (che divise i mappali 3527,
3534 e 3535, posti a nord, dai mappali 4342, 4343 e 4344, posti a sud) e poi proseguita con il frazionamento del 1980 (che ridusse le dimensioni del mappale 4342 per creare a nord dello stesso il mappale 4904), di tal che la corretta linea di confine doveva essere posta sul margine nord dei mappali 8672, 8675 e 8677;
Conseguentemente, occupava illegittimamente, per intero, i mappali 8675 e 8677 e, in CP_1
parte, per circa un terzo della sua superficie, il mappale 8672, mentre occupava CP_2
illegittimamente la restante parte del mappale 8672; Era dunque interesse di che venisse Pt_1
accertato che il corretto confine nord della sua proprietà si trova più settentrione della recinzione attualmente esistente e che le due società convenute occupano illegittimamente una parte della sua proprietà.
Integrato il contraddittorio, si sono costituite ed contestando quanto ex adverso Pt_1 CP_2
dedotto e chiedendo: - il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
- di accertare che il confine tra la proprietà di e le rispettive proprietà delle convenute è demarcato dalle Pt_1 recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco da oltre quarant'anni, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di Supersolaio, e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
- in subordine di rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti CP_2
pagina 7 di 15 delle convenute per effetto della intervenuta usucapione in capo alle convenute della striscia di terreno ricompresa tra le esistenti recinzioni continuative, costruite a suo tempo da Controparte_4
e da , e i fondi di rispettiva proprietà, posti a settentrione di quelle recinzioni.
[...] CP_1
Ha dedotto che:
il confine tra la proprietà dell'attrice e le proprietà -poste a nord- delle convenute è perfettamente tracciato e fisicamente delimitato dalle due rispettive recinzioni che esistevano in loco già da oltre un ventennio al momento dell'acquisto dell'immobile da parte attrice avvenuto con l'atto notarile del 23/11/1998;
dette recinzioni, costituenti l'una prolungamento dell'altra in linea retta, sono state realizzate dalla dante causa delle odierne convenute -la di Controparte_11 seguito per brevità da un canto, e da , dall'altro, lungo il confine Controparte_4 CP_1
catastale dei mappali divenuti di loro proprietà rispettivamente nel 1972 e nel 1980, ben prima dell'acquisto di nel 1998; Pt_1
i fondi di proprietà delle odierne parti in causa erano tutti originariamente di proprietà del medesimo ente ecclesiastico. Allorquando si è resa acquirente dal medesimo venditore Pt_1 dell'appezzamento di terreno posto a sud, lo ha accettato “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, dichiarando espressamente che le fosse “noto” (doc. 1 controparte). E lo stato di fatto era appunto, per quel che concerne il confine a settentrione del compendio, che lo stesso era delimitato fisicamente dalle due recinzioni consecutive costituenti un'unica linea di demarcazione, realizzate dalle proprietarie confinanti ben più di vent'anni prima.
Non sussisteva quindi alcuna possibilità di ritenere incerto il confine tra le porzioni a settentrione già alienate in precedenza dall'ente venditore e il lotto a sud venduto a corpo nel 1998 all'attrice.
Infatti, la precisa individuazione del confine tra i fondi dapprima venduti a e a CP_4
ed il restante appezzamento di terreno mantenuto dall'ente ecclesiastico a sud di quelli CP_1 per il tramite della “recinzione esistente” e del suo “prolungamento”, costituiva elemento di fatto oggettivo recepito per iscritto dall'ente venditore quale delimitazione della proprietà ceduta in sede di formalizzazione della compravendita del 9/9/1980; e quindi, di riflesso, quale delimitazione della proprietà residuale che l'ente conservava in capo a sé. Al momento in cui ha poi disposto per la vendita del residuo fondo all'attrice non ha potuto che trasferire il suolo di cui si era mantenuto proprietario, a sud del confine tracciato e materialmente esistente.
pagina 8 di 15 in ogni caso le domande proposte dall'attrice non potevano trovare accoglimento alla luce dell'intervenuta usucapione. , quale ultima avente causa dei successori a titolo CP_1
particolare di da una parte, e quale successore a titolo particolare di CP_4 CP_2
, dall'altra parte, ciascuna unendo al proprio possesso quello del suo autore (ex art. CP_1
1146 c.c.) avevano infatti certamente usucapito, a distanza di quarant'anni e passa, la proprietà piena ed esclusiva delle porzioni di terreno poste a nord delle recinzioni che in origine vennero realizzate a delimitazione dei mappali acquistati dall'ente ecclesiastico, prima da CP_4
e poi da , esercitando su quelle porzioni di suolo e sul suolo occupato dalle CP_1
recinzioni un possesso uti dominus;
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c. 3 c.p.c. depositata in data 1.7.2024 si è costituita in Giudizio deducendo di essere subentrata alla Controparte_3 CP_1
nel diritto di proprietà sugli immobili che costituiscono oggetto delle domande proposte da
[...]
contro nella presente causa, associandosi e facendo proprie le difese Parte_1 Controparte_1
e le domande articolate in giudizio dalla propria dante causa.
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU a cura del nominato geometra Per_5
sul quesito di cui all'ordinanza del 28.9.2023 depositata in data 25.6.2024.
[...]
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione acquisita agli atti del giudizio, sottoposta al vaglio ed unita agli accertamenti svolti in sede di CTU. La Ctu, svolta nel contraddittorio tra le parti e i rispettivi ctp, con compiuta risposta alle loro osservazioni, risulta condivisibile e scevra da vizi logici e giuridici. La causa, pertanto, appare matura per la decisione.
2. In diritto, si osserva preliminarmente che, alla stregua del tenore univoco degli atti di causa, si evince che il presupposto della domanda attorea è la sussistenza di una situazione di incertezza pagina 9 di 15 in relazione alla esatta linea di demarcazione tra i fondi confinanti delle parti in causa, sul presupposto di una discrepanza tra lo stato di fatto e le risultanze delle mappe catastali;
essa tende dunque non tanto a superare un contrasto tra i titoli di provenienza, quanto più all'individuazione della esatta linea di confine e, in particolare, della esatta estensione della proprietà attrice lungo il confine nord est ove insiste la recinzione che la separa da quelle delle altre parti in causa.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere qualificata e decisa alla stregua di azione di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, infatti, la domanda di regolamento dei confini si configura come una vindicatio incertae partis e, come tale, si fonda sul presupposto della incertezza in relazione al confine tra fondi, incertezza che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto – come nella specie- dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva), senza trasformarsi, in tale secondo caso, in revindica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto
(Cass. civ., Sez. II, 18/04/1994, n. 3663), e indipendentemente dal fatto che sia proposta la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine (Cass. civ., Sez. II, 21/11/2000, n. 15013).
Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
13/10/2020, n. 22095).
3. Così qualificata l'azione, si osserva altresì che, quanto all'onere della prova, nell'azione di regolamento di confini incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v., Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
11557 del 30/04/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018).
pagina 10 di 15 4. Ciò premesso, dalla documentazione acquisita agli del giudizio e dagli accertamenti svolti in sede di CTU è univocamente emerso che:
4.1. I fondi oggetto della odierna controversia hanno un unico comune originario dante causa, identificato nel Beneficio Coadiutorale di S. Margherita in Caronno Milanese, poi divenuto
[...]
Milano. Controparte_10
Più specificamente: con rogito del 28.4.1972 il vendeva a (dante causa delle Parte_4 Controparte_4
odierne convenute) il terreno identificato ai mappali nn. 3527, 3534 e 3535 frutto del frazionamento di tre mappali più grandi (nn. 4342, 4343 e 4344) già appartenenti al (Cfr. rogito doc. 5 Parte_4
attore e frazionamento sub doc. 6); in data 1980 il vendeva a il mappale 4904 frutto del frazionamento del Parte_4 CP_1
mappale 4342 (doc. 8 attore);
Con rogito del 1998 il , anzi Parte_4 Controparte_10
, ha venduto a i mappali 4342,4343 e 4344 frutto dei frazionamenti del 1972 e 1980
[...] Pt_1
(doc. 1 attore).
4.2. Parte convenuta e ora “ , CP_2 Controparte_1 Controparte_3
direttamente o per tramite dei loro danti causa successivi al , sono divenute proprietarie Parte_4 delle aree oggetto di causa prima dell'acquisto di parte attrice ed anche precedentemente Pt_1 all'acquisto, con benestare della precedente proprietà, lo hanno recintato, con autorizzazioni comunali del 1972 e del 1980.
In particolare: dante causa delle odierne convenute divenuta proprietaria come CP_4
sopra in forza di rogito del 1972, ha ottenuto nel medesimo anno la licenza dal Comune per la costruzione di un impianto di depurazione acque e realizzato sul confine sud del terreno acquistato la recinzione in muratura e rete metallica tutt'ora esistente, come risultante anche dalla documentazione acquisita agli atti del Comune di Caronno Pertusella del 1980 (doc. 5 convenuta);
già nel 1974 ha ottenuto dal Comune il rilascio di autorizzazione per la costruzione CP_1
della recinzione in pannelli prefabbricati attualmente esistente (doc. 9 convenuti).
pagina 11 di 15 Come confermato in sede di CTU, dalla rappresentazione dei rilievi aerofotogrammetrici del 1976, del 1980, del 1984 e del 2007, ben si evince la realizzazione della recinzione, tuttora in essere e posizionata lungo la linea oggetto di causa (Cfr. pag 19 CTU).
4.3. Con atto a rogito del 23.9.1998, ha acquistato dall'Istituto per il del Pt_1 Parte_2
Clero della Diocesi di Milano, già in Caronno Milanese, Parte_4 gli appezzamenti di terreno indicati nell'atto a mezzo dei riferimenti catastali “il tutto salvo errori
e come meglio in fatto” (cfr. pag. 5 rogito), altresì espressamente specificando, al punto n. 1 della sezione “patti e condizioni”, che “quanto in contratto si vende e si acquista a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla società acquirente” (pag. 6 rogito).
4.4. A fronte di tali risultanze documentali, la Ctu ha ulteriormente accertato che, pur non essendovi corrispondenza tra la situazione reale e le mappe catastali, la situazione morfologica reale, ovvero la linea di demarcazione dei fondi a nord est della proprietà attrice identificata nella recinzione tutt'ora esistente nella medesima posizione, è da allora consolidata ben prima dell'acquisto effettuato a corpo, nello stato di fatto esistente noto alla società acquirente ad opera di nel 1980, senza che possa dirsi verificato alcuno sconfinamento. Pt_1
In particolare il CTU, dopo aver esaminato gli atti e i documenti di causa, visitato i luoghi e ricercato ulteriori tipi di frazionamento e/o tipi mappali dei lotti contigui a quelli di causa, nel contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP, ha così risposto al quesito assegnatogli:
“La situazione morfologica reale è da tempo consolidata, e differisce dalla mappa catastale, che non è probatoria in presenza di tipi di frazionamento con misure indicate e/o con planimetrie quotate.
Il C.T.U. ritiene che l'errore di posizionamento del confine nelle mappe catastali è dovuto dal fatto che nel tempo non sono state correttamente inserite in mappa le linee dividenti tra i lotti (…).
Parte convenuta “ e “ ora “ , sono CP_2 CP_2 Controparte_1 Controparte_3 diventate proprietarie delle aree oggetto di causa prima dell'acquisto di parte attrice ed anzi anche precedentemente all'acquisto con benestare della precedente proprietà lo avevano recintato e incorporato nel proprio lotto con autorizzazioni comunali del 1972 e del 1980. Entrambe le convenute hanno acquistato dal in Caronno Milanese, Parte_4
pagina 12 di 15 poi divenuto Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, dante causa anche di
Parte_1
Tenendo conto dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà dei convenuti, e/o dagli eventuali successivi frazionamenti richiamati ed allegati agli atti di acquisto;
non si riscontra alcun sconfinamento, ma solo una errata indicazione della linea di confine nella mappa catastale. (…)
Si ribadisce che dalla sovrapposizione tra il rilievo celerimetrico redatto per la redazione del tipo di frazionamento e la mappa catastale, si è riscontrata una discordanza sostanziale tra gli allineamenti delle recinzioni/murature poste a delimitazione dell'immobile di proprietà di parti convenute e gli allineamenti di mappa.
L'esatta ubicazione del confine tra il fondo di parte attrice e quello di parti convenute non è pertanto correttamente rappresentato in mappa, ma correttamente individuato dalle strutture in luogo.”
Ha ulteriormente confermato che: “la situazione reale non corrisponde alle mappe ma che il confine è determinato sulla base dei frazionamenti allegati ai titoli di proprietà e corrisponde con il posizionamento della recinzione” (Cfr. pag. 10), che le misure di quanto indicato dai convenuti
“sono ben indicate nei titoli di possesso” dal cui esame non si riscontra alcuno sconfinamento (la ricostruzione dell'esatta consistenza dei fondi delle parti convenute non ha reso necessario il ricorso all'esame delle mappe catastali in quanto ben sono indicate nei titoli di possesso le misure di quanto indicato da parte convenuta), che l'impossibilità di definire l'esatta consistenza e dimensione della proprietà di parte attrice non attiene alla ubicazione del confine per cui è causa, bensì è giustificato dal fatto che “quanto acquistato comprendeva anche parti di sedimi stradali non materializzati in posto”, pur comunque evidenziando che la parte attrice ha acquistato in data
23/09/1998 dall'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano appezzamenti di terreno per un totale di mq. 20370 catastali, e l'acquisto avveniva a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano (pag. 7 ctu).
5. Conclusivamente, alla luce delle risultanze documentali e dell'istruttoria svolta in corso di causa, deve ritenersi accertato: che esiste una discordanza sostanziale tra gli allineamenti delle recinzioni/murature poste a delimitazione dell'immobile di proprietà delle parti convenute e gli allineamenti di mappa;
che tuttavia la situazione morfologica reale, da tempo consolidata e difforme dalle mappe catastali, corrisponde ed è determinata sulla base dei frazionamenti allegati pagina 13 di 15 ai titoli di proprietà dei convenuti;
che nei titoli di acquisto dei convenuti risultano ben indicate le misure e le consistenze del fondo senza che sia riscontrabile alcuno sconfinamento, ma solo una errata indicazione della linea di confine della mappa catastale;
che la convenuta ha acquistato nel
1998, dopo le convenute e dopo che, con il benestare della precedente proprietà, queste avessero già apposto le recinzioni nella medesima posizione in cui si trovano ora, accettando e dando per noto lo stato di fatto all'epoca esistente.
In tale contesto, in disparte le risultanze delle mappe catastali che, secondo la giurisprudenza ma anche secondo lo stesso tenore testuale dell'art. 950 cc. costituiscono un dato residuale e sussidiario, non può dirsi revocabile in dubbio che l'effettivo confine tra i fondi in causa sia quello attualmente esistente, come accertato in sede di CTU e, dunque demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , oggi , e ai mapp. CP_1 Controparte_3
5894 sub. 3 e 4638 di . CP_2
Per l'effetto, le domande della parte attrice devono essere respinte con conseguente assorbimento della eccezione di usucapione articolata da parte convenuta.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte attrice avuto riguardo alla natura e al valore della controversia secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i. applicato un aumento del 30% per le ulteriori parti assistite ex art. 4 c. 2 DM 55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
La parte attrice deve essere inoltre condannata alla refusione delle spese del Ctp geom. CP_12
giusta notula e prova del pagamento in atti nella misura complessiva di euro 2.236,00,
[...]
Tes_ nulla in relazione alla notula dell'arch in assenza di prova del relativo pagamento.
La parte attrice deve essere infine condannata alla refusione dei compensi e spese di mediazione in favore dei convenuti ai sensi del DM 8.3.2018 n. 37, che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro 240 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Respinge le domande articolate dalla parte attrice e, per l'effetto, accerta che l'esatto confine tra i fondi per cui è causa è quello attualmente esistente, come accertato in sede di CTU e, dunque demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , oggi CP_1
, e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
Controparte_3 CP_2
2. Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute e intervenuta che si liquidano in euro € 4.100,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate con separato decreto;
4. Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di mediazione in favore delle convenute che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro 240,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge;
5. Condanna la parte attrice alla refusione dei compensi documentati in favore del CTP geom. di euro 2.236,00. CP_12
Varese, 9/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA MARIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA TORRANI CERENZIA del Foro di Torino, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
C.F. ) e C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. PILLITTERI UMBERTO e dell'avv. FIORE MANUELA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E con:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE Controparte_3 P.IVA_4
MANUELA e dell'avv. PILLITTERI UMBERTO del Foro di Milano, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti,
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 15 Per parte attrice (Cfr verbale dell'udienza del 14.1.2025):
“Il procuratore di parte attrice dichiara di non accettare il litisconsorzio su domande nuove, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nell'atto di citazione e chiedendo che le stesse producano effetti anche nei confronti della parte intervenuta , richiama le istanze ed Controparte_3 eccezioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c. 6 nn 2 e 3 c.p.c., nonché tutte le contestazioni e le istanze effettuate avverso la ctu nelle osservazioni del CTP del 12.6.2024 e nel corso dell'udienza del 3.7.2024”;
Per parte convenuta (Cfr. foglio di p.c. depositato in data 10.1.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
a) Rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti delle Parte_1 convenute, perché infondate in fatto e in diritto, con ogni più ampia e conseguente statuizione;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il confine tra la proprietà di e le Parte_1 rispettive proprietà delle convenute è demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco da oltre quarant'anni, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
CP_1 CP_2
c) In subordine rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute anche in accoglimento della formulata eccezione di usucapione, accertando e dichiarando l'intervenuta usucapione in capo alle convenute della striscia di terreno ricompresa tra le esistenti recinzioni continuative, costruite a suo tempo da e da , e i fondi Controparte_4 CP_1 di rispettiva proprietà posti a settentrione, come acquistata in origine dalle rispettive danti causa con i rogiti Notaio 28/4/1972 e Notaio 9/9/1980 e ad esse convenute Per_1 Per_1 rispettivamente pervenuta a seguito di successivi consecutivi passaggi di proprietà; per l'effetto accertare e dichiarare, se del caso, che le porzioni di terreno poste a settentrione delle esistenti recinzioni continuative e la porzione di suolo occupata dalle recinzioni medesime sono state usucapite rispettivamente da , per la striscia corrispondente al mappale 5894 sub. CP_1
501, e da , per la striscia corrispondente ai mappali 5894 sub. 3 e 4638, in CP_2 conseguenza del possesso continuativo esercitato direttamente e dalle rispettive danti causa per oltre quarant'anni; d) Con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, ivi compreso integrale rimborso delle spese di CTU e CTP, nonché a mantenere indenni le convenute delle spese e onorari di difesa nel procedimento di mediazione obbligatoria già espletato.
Ad istruttoria: si reiterano occorrendo le istanze di istruttoria orale formulate in memoria art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. qui di seguito riprodotte.
Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi sulle circostanze in fatto già dedotte in comparsa di costituzione:
-a) con riferimento alla porzione di terreno attualmente di proprietà di e all'origine CP_2 acquistata da : CP_1
pagina 2 di 15 1) Vero che il mappale 4638, di proprietà di , è stato delimitato, sin dal 1967, CP_1 lungo il lato sud da un muro di cinta, e come tale si presentava nel dicembre 1973, quando la
Società si rese affittuaria dal Parroco di Caronno Pertusella dell'appezzamento di terreno posto a sud, all'epoca identificato come “a parte del mappale 18b” e poi divenuto il mappale 4342b
(doc. 8 fasc. convenute da rammostrare al teste);
2) Vero che parte del muro di cinta di cui al capo che precede è tutt'ora esistente, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 20 fasc. convenute);
3) Vero che nei primi mesi del 1974 , a seguito di rilascio di nulla osta n. 11/1974 CP_1
(doc. 9 fasc. convenute da rammostrare al teste), ha realizzato, a sud del mappale affittato, un muro in pannelli prefabbricati posto a distanza di venti metri dalla recinzione del mappale 4638 di sua proprietà, e vero che detto muro in pannelli prefabbricati è tutt'ora esistente in loco e raffigurato nel materiale fotografico che mi si rammostra (doc. 21 fasc. convenute);
4) Vero che dopo la realizzazione del muro in pannelli prefabbricati di cui al capo che precede, ha posto in collegamento le due aree –quella di proprietà di cui al mapp. CP_1
4638 e quella affittata di cui al mapp. 18b- mediante l'abbattimento di una porzione della recinzione originaria posta sulla sua proprietà;
5) Vero che dopo la realizzazione del muro in pannelli prefabbricati, ha costruito, CP_1 sul lato ovest del mappale affittato, il cancello di accesso dalla via Meucci, già rappresentato nella immagine fotografica del 1975 che mi si rammostra (doc. 22 fasc. convenuta) e tutt'ora esistente
(doc. 21 fasc. convenute);
6) Vero che ha pagato l'ultimo rateo di canone per l'affitto del terreno mappale CP_1
18b, al Parroco di Caronno Pertusella, in data 24/1/1980 per il periodo relativo al primo semestre
1980 (doc. 8 fasc. convenute da rammostrare al teste);
7) Vero che nel dicembre 1979 ha trasmesso alla Curia Arcivescovile di Milano, CP_1 per il tramite dell'Ing. la proposta di acquisto della porzione di terreno che conduceva in Per_2 affitto (doc. 10 fasc. convenute da rammostrare al teste);
8) Vero che all'atto del frazionamento catastale eseguito dal Geom. nel Controparte_5 febbraio/marzo 1980, il terreno oggetto della proposta di acquisto di , già identificato CP_1
“a parte del mappale 18b” e successivamente come mappale 4342b, ha assunto identificazione nel mappale 4904, come risulta dalla documentazione che mi si rammostra (doc. 11 fasc. convenute);
9) Vero il terreno di cui al mappale 4904 è stato sempre utilizzato da per CP_1 depositarvi materiali e prodotti finiti, e, a partire dal suo acquisto nel 1980, è stato periodicamente asfaltato e sempre mantenuto idoneo alla sua destinazione di deposito all'aperto dei materiali prodotti nell'adiacente capannone;
10) Vero che la medesima destinazione ha conservato il terreno anche da quando ne è divenuta proprietaria , nell'ottobre 2006, che lo ha concesso in locazione a;
CP_2 CP_1
11) Vero che nel marzo 1988 e poi nel dicembre 1989 richiedeva all' CP_1 [...]
del Clero, per il tramite del Rev. , prima, e Parte_2 Persona_3 dell'Arch. , poi, di poter acquistare un'altra striscia di terreno, posta a sud di quella Per_4 acquistata con l'atto del 1980, al di là della recinzione esistente, e a sud della striscia di terreno
pagina 3 di 15 di proprietà di di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535 (doc. 13 –pag. 5 fasc. CP_4 convenuta da rammostrare al teste);
12) Vero che l'I.D.S.C., individuata detta striscia di terreno come “a parte del mappale 4342-
4343-4344 ricadenti in un comparto soggetto a P.L”, rispondeva nel gennaio 1990 che avrebbe preso in considerazione la vendita solo dopo l'approvazione del Piano di lottizzazione (come da doc. 13-pag. 6 fasc. convenute che mi si rammostra);
13) Vero che la foto aerea datata 16/6/1980 e la foto aerea datata 26/7/1994 che mi si rammostrano (docc. 18 e 19 fascicolo convenute) rappresentano la striscia di terreno acquistata da nel settembre 1980, il muro di recinzione a sud di essa, il cancello di accesso dalla CP_1 via Meucci, il materiale depositato sul terreno, l'apertura di collegamento con il mappale 4638 e una porzione del muro di cinta di quest'ultimo mappale;
-b) con riferimento alla porzione di terreno all'origine acquistata da Controparte_4 ed attualmente di proprietà di ): CP_1 Controparte_3
14) Vero che nell'anno 1970 ha edificato sui mappali 1720b, 1718b Controparte_4
e 18c di sua proprietà, in forza di licenza n. 151/1970 (doc. 2 che mi si rammostra), un capannone
e una recinzione in muratura posta a sud dei mappali stessi;
15) Vero che detta recinzione è tutt'ora in parte esistente e rappresentata nella fotografia che mi si rammostra (doc. 23 fasc. convenute);
16) Vero che la recinzione in muratura e rete/ringhiera metallica rappresentata nella fotografia che mi si rammostra (doc. 24 fasc. conv.) è stata eretta a sud dei mappali 3527, 3534 e
3535 da nel 1972, dopo l'acquisto degli stessi, contemporaneamente Controparte_4 alla realizzazione dell'impianto di depurazione autorizzato dal Comune con licenza di costruzione
n. 90/1972 (doc. 4 fasc. convenute);
17) Vero che la recinzione di cui al capo che precede è tutt'ora esistente ed è stata realizzata da a venti metri di distanza dalla preesistente recinzione realizzata sui mappali CP_4
1720b, 1718b e 18c;
18) Vero che il capannone di è stato posto in collegamento con la striscia di CP_4 terreno acquistata nel 1972 abbattendo una porzione della recinzione costruita insieme al capannone, come risulta rappresentato dalla fotografia del 1975 che mi si rammostra (doc. 22 fasc. convenute);
19) Vero che, dopo la realizzazione dell'impianto di depurazione, la recinzione di cui al capo
16 venne dotata, lungo il lato est del mappale 3535, di un cancello di accesso alla via Pitagora, visibile nella fotografia del 1975 (doc. 22 ult. cit.), che è tutt'ora esistente (come da fotografia che mi si rammostra-doc. 24 fasc. convenute)
20) Vero che la striscia di terreno di cui di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535 acquistata nel
1972, per la parte non occupata dall'impianto di depurazione, è stata adibita da CP_4
a deposito dei cassoni per gli scarti delle lavorazioni galvaniche e che con quella destinazione di deposito all'aperto di materiali vari e manufatti è stata continuativamente utilizzata nel corso degli anni dalle società che si sono succedute nella proprietà e nell'attività produttiva esercitata nell'adiacente capannone, ossia e la la e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 infine la Controparte_9
pagina 4 di 15 21) Vero che la foto aerea datata 16/6/1980 e quella data 26/7/1994 che mi si rammostrano
(doc. 18 e doc. 19 fasc. conv.) rappresentano la striscia di terreno acquistata da CP_4 nel 1972, la recinzione di cui al cap. 14, la recinzione di cui al cap. 16 e l'impianto di depurazione,
i materiali depositati sul terreno e il cancello sulla Via Pitagora;
22) Vero che , a seguito dell'acquisto da nell'aprile 1991, di CP_1 Controparte_6 porzione di capannone e antistante porzione cortilizia già facente parte della striscia di terreno di cui ai mappali 3527, 3534 e 3535, ha collegato detta porzione cortilizia alla striscia di terreno acquistata nel settembre 1980 di cui al mappale 4904, abbattendo il muro che le separava, come risulta dall'immagine aerea datata 26.7.1994 che mi si rammostra (doc. 19 fasc. conv.);
-con riferimento al materiale fotografico e più in generale alla documentazione grafica e per immagini che è stata prodotta
23) Vero che il rilevo aerofotogrammetrico che mi si rammostra (doc. 12 fasc. convenute) è una tavola predisposta dalla società CAT per conto del sulla base Parte_3 di rilievi aerei effettuati nel 1976 per mappare il territorio ed è stato estratto dagli atti del Comune accessibili a tutti i tecnici che chiedono di consultarli;
24) Vero che il rilievo aerofotogrammetrico che mi si rammostra (doc. 12 ult. cit.) rappresenta la recinzione in pannelli prefabbricati realizzata da a sud del mappale 4904 in CP_1 continuità con la recinzione in muratura e rete realizzata da a sud dei mappali CP_4
3527, 3534 e 3535;
25) Vero che il rilievo aerofotogrammetrico risalente all'anno 2007 che mi si rammostra (doc.
[... 16 fasc. convenute) riproduce graficamente le immagini aeree fatte eseguire dal Comune
ed è stato estratto dagli atti del Comune accessibili a tutti i tecnici che Parte_3 chiedono di consultarli;
26) Vero che le due immagini aeree che mi si rammostrano (doc. 18 e doc. 19) sono state riprese in data 16/6/1980 e in data 26/7/1994 durante voli aerei organizzati dalla società CRG
s.p.a., la quale attesta la data dell'immagine sulla base di quella impressa direttamente sul negativo conservato negli archivi della Società, oppure ricavandola dai grafici di volo/quaderni di volo.
Si indicano come testimoni: sig. via Roma n. 351-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Testimone_1
13, 20, 22; sig. Via G. Verdi n. 598b-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, Testimone_2
6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 20, 22;
Geom. Via Tevere n. 111-Caronno Pertusella, sui capitoli nn. 8, da 14 a 19, 21, 23, Tes_3
24, 25; sig. c/o CRG s.p.a., Via Cremonese n. 35 a- Parma, sul capitolo 26. Tes_4
Si ribadisce l'eccezione di tardità della produzione della documentazione allegata alle osservazioni del CTP di parte attrice laddove non depositata nei termini nel fascicolo telematico di essa attrice.”
pagina 5 di 15 Per la parte intervenuta (Cfr. foglio di p.c. depositato in data Controparte_3
10.1.2025):
“L' intervenuta volontariamente nel processo in qualità di successore a Controparte_3 titolo particolare nella proprietà degli immobili della convenuta costituenti oggetto CP_1 delle domande proposte dall'Attrice, si associa e fa proprie tutte le difese svolte e le conclusioni assunte dalla preindicata Convenuta che qui di seguito precisa anche per sé e nel proprio interesse
(…)”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio e chiedendo di accertare Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 950 cc. o dell'art. 948 c.c.: - che i mappali n. 8672, 8675 e 8677, come meglio indicati in atti, sono di proprietà esclusiva della - che il confine nord della proprietà Parte_1
rispetto alle proprietà di e di deve Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
essere individuato nella delineazione nord di detti mappali 8672, 8675 e 8677; con conseguente condanna delle convenute, ciascuna per la parte di loro interesse, a rilasciare immediatamente le aree illegittimamente occupate.
Ha dedotto che:
ha acquistato con atto a rogito del 23.9.1998 dall'Istituto per il sostentamento del clero Pt_1
della Diocesi Di Milano vari appezzamenti di terreno situati nel Comune di Caronno Pertusella, che formano un terreno di forma quadrangolare e che il rogito di acquisto individua facendo riferimento ai relativi estremi catastali inclusivi delle rispettive superfici;
nel 2018, a seguito della effettuazione con strumenti ottici su richiesta del Parte_3
di rilievo e tracciamento sulla mappa catastale di strade e recinzioni, si era resa
[...] Pt_1
conto che una parte dei mappali di sua proprietà (nn. 4342, 4343 e 4344, oggi a seguito degli ultimi aggiornamenti catastali contraddistinti ai nn. 8672, 8675 e 8677) era stata illegittimamente recintata e occupata dai proprietari delle aree poste a nord del confine ed appartenenti alla CP_2
ed alla la recinzione era stata verosimilmente realizzata in tempi
[...] Controparte_1 diversi e aveva determinato l'illegittima occupazione di un'area di forma rettangolare che costituisce una sorta di fascia che costeggia il confine nord della proprietà attrorea;
pagina 6 di 15 Più specificamente, alla luce degli accertamenti effettuati, era emerso che:
- nel 1972 il (poi divenuto Parte_4 [...]
) aveva venduto a Controparte_10 Parte_5
parte dei terreni di sua proprietà, contraddistinti ai mappali nn. 3527, 3534 e
[...]
3535 previo apposito frazionamento catastale (in particolare i mappali nn. 3527, 3534 e 3535 erano frutto del frazionamento di tre mappali più ampi già appartenenti al ), trattenendo per sé Parte_4
i mappali 4342, 4343 e 4344;
- nel 1980 il aveva venduto a il mappale 4904, ottenuto dal frazionamento Parte_4 CP_1
del mappale 4342;
- nel 1998 il aveva venduto a i mappali 342, 4343 e 4344 frutto dei frazionamenti Parte_4 Pt_1
del 1972 e 1980;
e , attuali proprietarie dei fondi posti a nord della proprietà avevano CP_2 CP_1 Pt_1
acquistato delle proprietà delineate sul loro lato sud facendo espresso riferimento alla linea di confine retta originariamente tracciata con il frazionamento del 1972 (che divise i mappali 3527,
3534 e 3535, posti a nord, dai mappali 4342, 4343 e 4344, posti a sud) e poi proseguita con il frazionamento del 1980 (che ridusse le dimensioni del mappale 4342 per creare a nord dello stesso il mappale 4904), di tal che la corretta linea di confine doveva essere posta sul margine nord dei mappali 8672, 8675 e 8677;
Conseguentemente, occupava illegittimamente, per intero, i mappali 8675 e 8677 e, in CP_1
parte, per circa un terzo della sua superficie, il mappale 8672, mentre occupava CP_2
illegittimamente la restante parte del mappale 8672; Era dunque interesse di che venisse Pt_1
accertato che il corretto confine nord della sua proprietà si trova più settentrione della recinzione attualmente esistente e che le due società convenute occupano illegittimamente una parte della sua proprietà.
Integrato il contraddittorio, si sono costituite ed contestando quanto ex adverso Pt_1 CP_2
dedotto e chiedendo: - il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
- di accertare che il confine tra la proprietà di e le rispettive proprietà delle convenute è demarcato dalle Pt_1 recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco da oltre quarant'anni, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di Supersolaio, e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
- in subordine di rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti CP_2
pagina 7 di 15 delle convenute per effetto della intervenuta usucapione in capo alle convenute della striscia di terreno ricompresa tra le esistenti recinzioni continuative, costruite a suo tempo da Controparte_4
e da , e i fondi di rispettiva proprietà, posti a settentrione di quelle recinzioni.
[...] CP_1
Ha dedotto che:
il confine tra la proprietà dell'attrice e le proprietà -poste a nord- delle convenute è perfettamente tracciato e fisicamente delimitato dalle due rispettive recinzioni che esistevano in loco già da oltre un ventennio al momento dell'acquisto dell'immobile da parte attrice avvenuto con l'atto notarile del 23/11/1998;
dette recinzioni, costituenti l'una prolungamento dell'altra in linea retta, sono state realizzate dalla dante causa delle odierne convenute -la di Controparte_11 seguito per brevità da un canto, e da , dall'altro, lungo il confine Controparte_4 CP_1
catastale dei mappali divenuti di loro proprietà rispettivamente nel 1972 e nel 1980, ben prima dell'acquisto di nel 1998; Pt_1
i fondi di proprietà delle odierne parti in causa erano tutti originariamente di proprietà del medesimo ente ecclesiastico. Allorquando si è resa acquirente dal medesimo venditore Pt_1 dell'appezzamento di terreno posto a sud, lo ha accettato “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, dichiarando espressamente che le fosse “noto” (doc. 1 controparte). E lo stato di fatto era appunto, per quel che concerne il confine a settentrione del compendio, che lo stesso era delimitato fisicamente dalle due recinzioni consecutive costituenti un'unica linea di demarcazione, realizzate dalle proprietarie confinanti ben più di vent'anni prima.
Non sussisteva quindi alcuna possibilità di ritenere incerto il confine tra le porzioni a settentrione già alienate in precedenza dall'ente venditore e il lotto a sud venduto a corpo nel 1998 all'attrice.
Infatti, la precisa individuazione del confine tra i fondi dapprima venduti a e a CP_4
ed il restante appezzamento di terreno mantenuto dall'ente ecclesiastico a sud di quelli CP_1 per il tramite della “recinzione esistente” e del suo “prolungamento”, costituiva elemento di fatto oggettivo recepito per iscritto dall'ente venditore quale delimitazione della proprietà ceduta in sede di formalizzazione della compravendita del 9/9/1980; e quindi, di riflesso, quale delimitazione della proprietà residuale che l'ente conservava in capo a sé. Al momento in cui ha poi disposto per la vendita del residuo fondo all'attrice non ha potuto che trasferire il suolo di cui si era mantenuto proprietario, a sud del confine tracciato e materialmente esistente.
pagina 8 di 15 in ogni caso le domande proposte dall'attrice non potevano trovare accoglimento alla luce dell'intervenuta usucapione. , quale ultima avente causa dei successori a titolo CP_1
particolare di da una parte, e quale successore a titolo particolare di CP_4 CP_2
, dall'altra parte, ciascuna unendo al proprio possesso quello del suo autore (ex art. CP_1
1146 c.c.) avevano infatti certamente usucapito, a distanza di quarant'anni e passa, la proprietà piena ed esclusiva delle porzioni di terreno poste a nord delle recinzioni che in origine vennero realizzate a delimitazione dei mappali acquistati dall'ente ecclesiastico, prima da CP_4
e poi da , esercitando su quelle porzioni di suolo e sul suolo occupato dalle CP_1
recinzioni un possesso uti dominus;
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c. 3 c.p.c. depositata in data 1.7.2024 si è costituita in Giudizio deducendo di essere subentrata alla Controparte_3 CP_1
nel diritto di proprietà sugli immobili che costituiscono oggetto delle domande proposte da
[...]
contro nella presente causa, associandosi e facendo proprie le difese Parte_1 Controparte_1
e le domande articolate in giudizio dalla propria dante causa.
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU a cura del nominato geometra Per_5
sul quesito di cui all'ordinanza del 28.9.2023 depositata in data 25.6.2024.
[...]
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione acquisita agli atti del giudizio, sottoposta al vaglio ed unita agli accertamenti svolti in sede di CTU. La Ctu, svolta nel contraddittorio tra le parti e i rispettivi ctp, con compiuta risposta alle loro osservazioni, risulta condivisibile e scevra da vizi logici e giuridici. La causa, pertanto, appare matura per la decisione.
2. In diritto, si osserva preliminarmente che, alla stregua del tenore univoco degli atti di causa, si evince che il presupposto della domanda attorea è la sussistenza di una situazione di incertezza pagina 9 di 15 in relazione alla esatta linea di demarcazione tra i fondi confinanti delle parti in causa, sul presupposto di una discrepanza tra lo stato di fatto e le risultanze delle mappe catastali;
essa tende dunque non tanto a superare un contrasto tra i titoli di provenienza, quanto più all'individuazione della esatta linea di confine e, in particolare, della esatta estensione della proprietà attrice lungo il confine nord est ove insiste la recinzione che la separa da quelle delle altre parti in causa.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere qualificata e decisa alla stregua di azione di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, infatti, la domanda di regolamento dei confini si configura come una vindicatio incertae partis e, come tale, si fonda sul presupposto della incertezza in relazione al confine tra fondi, incertezza che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto – come nella specie- dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva), senza trasformarsi, in tale secondo caso, in revindica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto
(Cass. civ., Sez. II, 18/04/1994, n. 3663), e indipendentemente dal fatto che sia proposta la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine (Cass. civ., Sez. II, 21/11/2000, n. 15013).
Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
13/10/2020, n. 22095).
3. Così qualificata l'azione, si osserva altresì che, quanto all'onere della prova, nell'azione di regolamento di confini incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v., Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
11557 del 30/04/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018).
pagina 10 di 15 4. Ciò premesso, dalla documentazione acquisita agli del giudizio e dagli accertamenti svolti in sede di CTU è univocamente emerso che:
4.1. I fondi oggetto della odierna controversia hanno un unico comune originario dante causa, identificato nel Beneficio Coadiutorale di S. Margherita in Caronno Milanese, poi divenuto
[...]
Milano. Controparte_10
Più specificamente: con rogito del 28.4.1972 il vendeva a (dante causa delle Parte_4 Controparte_4
odierne convenute) il terreno identificato ai mappali nn. 3527, 3534 e 3535 frutto del frazionamento di tre mappali più grandi (nn. 4342, 4343 e 4344) già appartenenti al (Cfr. rogito doc. 5 Parte_4
attore e frazionamento sub doc. 6); in data 1980 il vendeva a il mappale 4904 frutto del frazionamento del Parte_4 CP_1
mappale 4342 (doc. 8 attore);
Con rogito del 1998 il , anzi Parte_4 Controparte_10
, ha venduto a i mappali 4342,4343 e 4344 frutto dei frazionamenti del 1972 e 1980
[...] Pt_1
(doc. 1 attore).
4.2. Parte convenuta e ora “ , CP_2 Controparte_1 Controparte_3
direttamente o per tramite dei loro danti causa successivi al , sono divenute proprietarie Parte_4 delle aree oggetto di causa prima dell'acquisto di parte attrice ed anche precedentemente Pt_1 all'acquisto, con benestare della precedente proprietà, lo hanno recintato, con autorizzazioni comunali del 1972 e del 1980.
In particolare: dante causa delle odierne convenute divenuta proprietaria come CP_4
sopra in forza di rogito del 1972, ha ottenuto nel medesimo anno la licenza dal Comune per la costruzione di un impianto di depurazione acque e realizzato sul confine sud del terreno acquistato la recinzione in muratura e rete metallica tutt'ora esistente, come risultante anche dalla documentazione acquisita agli atti del Comune di Caronno Pertusella del 1980 (doc. 5 convenuta);
già nel 1974 ha ottenuto dal Comune il rilascio di autorizzazione per la costruzione CP_1
della recinzione in pannelli prefabbricati attualmente esistente (doc. 9 convenuti).
pagina 11 di 15 Come confermato in sede di CTU, dalla rappresentazione dei rilievi aerofotogrammetrici del 1976, del 1980, del 1984 e del 2007, ben si evince la realizzazione della recinzione, tuttora in essere e posizionata lungo la linea oggetto di causa (Cfr. pag 19 CTU).
4.3. Con atto a rogito del 23.9.1998, ha acquistato dall'Istituto per il del Pt_1 Parte_2
Clero della Diocesi di Milano, già in Caronno Milanese, Parte_4 gli appezzamenti di terreno indicati nell'atto a mezzo dei riferimenti catastali “il tutto salvo errori
e come meglio in fatto” (cfr. pag. 5 rogito), altresì espressamente specificando, al punto n. 1 della sezione “patti e condizioni”, che “quanto in contratto si vende e si acquista a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla società acquirente” (pag. 6 rogito).
4.4. A fronte di tali risultanze documentali, la Ctu ha ulteriormente accertato che, pur non essendovi corrispondenza tra la situazione reale e le mappe catastali, la situazione morfologica reale, ovvero la linea di demarcazione dei fondi a nord est della proprietà attrice identificata nella recinzione tutt'ora esistente nella medesima posizione, è da allora consolidata ben prima dell'acquisto effettuato a corpo, nello stato di fatto esistente noto alla società acquirente ad opera di nel 1980, senza che possa dirsi verificato alcuno sconfinamento. Pt_1
In particolare il CTU, dopo aver esaminato gli atti e i documenti di causa, visitato i luoghi e ricercato ulteriori tipi di frazionamento e/o tipi mappali dei lotti contigui a quelli di causa, nel contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP, ha così risposto al quesito assegnatogli:
“La situazione morfologica reale è da tempo consolidata, e differisce dalla mappa catastale, che non è probatoria in presenza di tipi di frazionamento con misure indicate e/o con planimetrie quotate.
Il C.T.U. ritiene che l'errore di posizionamento del confine nelle mappe catastali è dovuto dal fatto che nel tempo non sono state correttamente inserite in mappa le linee dividenti tra i lotti (…).
Parte convenuta “ e “ ora “ , sono CP_2 CP_2 Controparte_1 Controparte_3 diventate proprietarie delle aree oggetto di causa prima dell'acquisto di parte attrice ed anzi anche precedentemente all'acquisto con benestare della precedente proprietà lo avevano recintato e incorporato nel proprio lotto con autorizzazioni comunali del 1972 e del 1980. Entrambe le convenute hanno acquistato dal in Caronno Milanese, Parte_4
pagina 12 di 15 poi divenuto Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, dante causa anche di
Parte_1
Tenendo conto dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà dei convenuti, e/o dagli eventuali successivi frazionamenti richiamati ed allegati agli atti di acquisto;
non si riscontra alcun sconfinamento, ma solo una errata indicazione della linea di confine nella mappa catastale. (…)
Si ribadisce che dalla sovrapposizione tra il rilievo celerimetrico redatto per la redazione del tipo di frazionamento e la mappa catastale, si è riscontrata una discordanza sostanziale tra gli allineamenti delle recinzioni/murature poste a delimitazione dell'immobile di proprietà di parti convenute e gli allineamenti di mappa.
L'esatta ubicazione del confine tra il fondo di parte attrice e quello di parti convenute non è pertanto correttamente rappresentato in mappa, ma correttamente individuato dalle strutture in luogo.”
Ha ulteriormente confermato che: “la situazione reale non corrisponde alle mappe ma che il confine è determinato sulla base dei frazionamenti allegati ai titoli di proprietà e corrisponde con il posizionamento della recinzione” (Cfr. pag. 10), che le misure di quanto indicato dai convenuti
“sono ben indicate nei titoli di possesso” dal cui esame non si riscontra alcuno sconfinamento (la ricostruzione dell'esatta consistenza dei fondi delle parti convenute non ha reso necessario il ricorso all'esame delle mappe catastali in quanto ben sono indicate nei titoli di possesso le misure di quanto indicato da parte convenuta), che l'impossibilità di definire l'esatta consistenza e dimensione della proprietà di parte attrice non attiene alla ubicazione del confine per cui è causa, bensì è giustificato dal fatto che “quanto acquistato comprendeva anche parti di sedimi stradali non materializzati in posto”, pur comunque evidenziando che la parte attrice ha acquistato in data
23/09/1998 dall'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano appezzamenti di terreno per un totale di mq. 20370 catastali, e l'acquisto avveniva a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano (pag. 7 ctu).
5. Conclusivamente, alla luce delle risultanze documentali e dell'istruttoria svolta in corso di causa, deve ritenersi accertato: che esiste una discordanza sostanziale tra gli allineamenti delle recinzioni/murature poste a delimitazione dell'immobile di proprietà delle parti convenute e gli allineamenti di mappa;
che tuttavia la situazione morfologica reale, da tempo consolidata e difforme dalle mappe catastali, corrisponde ed è determinata sulla base dei frazionamenti allegati pagina 13 di 15 ai titoli di proprietà dei convenuti;
che nei titoli di acquisto dei convenuti risultano ben indicate le misure e le consistenze del fondo senza che sia riscontrabile alcuno sconfinamento, ma solo una errata indicazione della linea di confine della mappa catastale;
che la convenuta ha acquistato nel
1998, dopo le convenute e dopo che, con il benestare della precedente proprietà, queste avessero già apposto le recinzioni nella medesima posizione in cui si trovano ora, accettando e dando per noto lo stato di fatto all'epoca esistente.
In tale contesto, in disparte le risultanze delle mappe catastali che, secondo la giurisprudenza ma anche secondo lo stesso tenore testuale dell'art. 950 cc. costituiscono un dato residuale e sussidiario, non può dirsi revocabile in dubbio che l'effettivo confine tra i fondi in causa sia quello attualmente esistente, come accertato in sede di CTU e, dunque demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , oggi , e ai mapp. CP_1 Controparte_3
5894 sub. 3 e 4638 di . CP_2
Per l'effetto, le domande della parte attrice devono essere respinte con conseguente assorbimento della eccezione di usucapione articolata da parte convenuta.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte attrice avuto riguardo alla natura e al valore della controversia secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i. applicato un aumento del 30% per le ulteriori parti assistite ex art. 4 c. 2 DM 55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
La parte attrice deve essere inoltre condannata alla refusione delle spese del Ctp geom. CP_12
giusta notula e prova del pagamento in atti nella misura complessiva di euro 2.236,00,
[...]
Tes_ nulla in relazione alla notula dell'arch in assenza di prova del relativo pagamento.
La parte attrice deve essere infine condannata alla refusione dei compensi e spese di mediazione in favore dei convenuti ai sensi del DM 8.3.2018 n. 37, che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro 240 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Respinge le domande articolate dalla parte attrice e, per l'effetto, accerta che l'esatto confine tra i fondi per cui è causa è quello attualmente esistente, come accertato in sede di CTU e, dunque demarcato dalle recinzioni continuative l'una all'altra, esistenti in loco, poste a sud delle porzioni di terreno attualmente individuate al mapp. 5894 sub. 501, di , oggi CP_1
, e ai mapp. 5894 sub. 3 e 4638 di;
Controparte_3 CP_2
2. Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute e intervenuta che si liquidano in euro € 4.100,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate con separato decreto;
4. Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di mediazione in favore delle convenute che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro 240,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge;
5. Condanna la parte attrice alla refusione dei compensi documentati in favore del CTP geom. di euro 2.236,00. CP_12
Varese, 9/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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