TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2204/25 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO nelle cause riunite
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Circonvallazione Trionfale, 123, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Di
IC che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale in atti opposto all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2024 0013031430 formato dall' sede di Roma Flaminio in data 9.10.2024 e dichiara che CP_1 Parte_1
non è tenuta al pagamento in favore dell' degli importi ivi indicati;
[...] CP_1
compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione, in favore CP_1
di parte ricorrente, della restante parte che liquida in euro 656,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nonché oltre rimborso di metà contributo unificato versato.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 3.4.2025, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 0013031430, con il quale l' ha fatto valere nei suoi confronti, quale lavoratore autonomo iscritto CP_1
alla gestione artigiani, una pretesa contributiva di euro 4.667,81 relativamente al periodo gennaio 2022 – dicembre 2023.
Nel proporre opposizione, la ha sostenuto che non ricorrerebbero i Pt_1
presupposti della pretesa previdenziale.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza CP_1
dell'opposizione, rilevando che la è stata iscritta alla gestione artigiani a Pt_1
seguito di sua domanda e non che la stessa non ha mai chiesto la cancellazione da detta gestione, da qui la presunzione della continuazione dell'attività lavorativa.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda deve ritenersi fondata.
Va rammentato che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. L'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006 e Cass. 9 gennaio 2009 n. 260, nonché, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651).
Nel caso di specie, l' fonda la pretesa in discussione sulla considerazione CP_1
secondo la quale nel periodo in esame, avrebbe esercitato attività Pt_1
artigiana presso la PIPPO'S PIZZA 2 S.N.C. DI IC IP E C., come
2 sarebbe dimostrato dalla persistenza dell'iscrizione della medesima alla gestione artigiani.
Tuttavia, parte opponente ha fornito adeguati e sufficienti elementi per affermare il superamento della suddetta presunzione di continuazione dell'attività lavorativa derivante dall'iscrizione alla gestione commercianti.
In particolare, la ha dimostrato che l'azienda sita in Roma, Via Pt_1
ON US 1/D avente ad oggetto l'attività artigiana di produzione e vendita di prodotti di pizzeria, friggitoria e gastronomia è stata ceduta dalla IPs Pizza snc, di cui ella riveste la qualità di socio, alla con decorrenza da Parte_2
febbraio 2011 (vedi scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Persona_1
e visura camerale della IPs Pizza snc prodotte nel fascicolo di parte
[...]
ricorrente).
Inoltre, la ricorrente ha provato di essere dipendente della a Parte_3
decorrere dal 1.06.2018 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Operaio di 4° livello del CCNL del Commercio
(vedi fascicolo parte ricorrente).
Risulta evidente che, nel periodo in considerazione (2022-2023), la PIPPO'S
PIZZA 2 S.N.C. DI IC IP E C. ha cessato l'attività d'impresa in forza di detta cessione e che la non ha svolto l'attività di artigiana presso Pt_1
la predetta compagine.
La predetta presunzione di permanenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione artigiani deve ritenersi quindi superata, per cui la ricorrente non è tenuta a versare le somme richiesta dall' con l'avviso di addebito impugnato. CP_1
Le spese del giudizio devono essere compensate per metà, dal momento che l'odierna opponente, ommettendo di richiedere la cancellazione dall'iscrizione alla gestione artigiani, ha contributo senz'altro a determinare la presente controversia.
Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto della serialità delle questioni trattate.
Tivoli, 17.6.2025.
Il Giudice
ES Di RO
3