Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 132/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Foglia, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Carta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 26/03/2025, di seguito riportate:
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e il CP_1 Parte_1
28.01.2017 - regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2017, al N. 9 parte 1- ed ordinare, quindi, al competente Ufficiale di Stato Civile di Sassari, tutte le opportune annotazioni e trascrizioni nei registri degli atti di matrimonio.
2) I coniugi avranno l'affidamento condiviso del figlio minore che verrà assegnato alla Per_1 madre ed avrà con quest'ultima la dimora e la residenza privilegiata nell'appartamento sito in pagina 1 di 4
3) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_1 Per_1 signora l'importo mensile di Euro 513,00 (cinquecentotredici/00), entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario, attraverso le seguenti coordinate bancarie: conto corrente del Banco di Sardegna n. 70642528;
IBAN:[...].
4) I coniugi convengono che il signor provvederà contribuire al 50% delle spese Parte_1 straordinarie del figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (
pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana, quando Parte_1 Per_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, almeno 24 ore prima del momento in cui desidera vedere il minore;
quest'ultimo, a settimane alterne, trascorrerà il fine settimana con il padre. Il sig. , poi, potrà vedere e tenere con sé il figlio il giorno del Parte_1
compleanno, durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive – secondo le regole dell'alternanza - così come verrà concordato dai genitori.
6) I coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti, o di altro documento equipollente valevole per l'espatrio, anche in riferimento al figlio minore.
7) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autonomo e di non aver nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento.
8) I coniugi danno atto che hanno provveduto alla divisione degli effetti familiari e di aver, con separata atto, definito i loro rapporti patrimoniali.
9) Spese di giudizio compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI in data 28/01/2017.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 26/03/2025 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Parte_1 CP_1
SASSARI (SS) in data 28/01/2017 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SASSARI
(SS) per l'Anno 2017, Atto 9, Parte 1. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/03/2025 sopra trascritte.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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