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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del GOP dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 1434/2021 promossa da
(P. IVA o CF n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Patti via XX Settembre 34 (studio Avv. Galati), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_2
(c.f. ) per procura in atti,
[...] C.F._1
Attrice/parte opposta
CONTRO
(c.f. o p.Iva ), nata a [...] il 3 Controparte_1 C.F._2 marzo 1971, elettivamente domiciliata in Nicosia (EN), Vicolo III Pozzi Fiera n.1 presso lo studio dell'avv. CONSENTINO MARIO (c.f. che la rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti
Convenuta- parte opponente
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art 615 comma 2 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 5 febbraio e come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 615 comma 2 cpc la NO proponeva opposizione Controparte_1 avverso la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi promossa ai suoi danni dalla e per essa in forza di contratto di mutuo fondiario del 9 Parte_1 Parte_1 marzo 2006 a rogito del Notaio di Barcellona P.G. e per un importo Persona_1 complessivo precettato pari ad € 258.080,18 oltre ulteriori interessi di mora fino al soddisfo, nella misura convenzionalmente stabilita nel contratto di mutuo e, comunque, nei limiti stabiliti dalla legge.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società esecutante che aveva solo genericamente rappresentato una serie di cessioni di credito, senza fornire prova della effettività, validità e correttezza di ognuna delle cessioni poste a fondamento della propria azione e dall'opponente contestate. Eccepiva altresì il difetto della propria qualità di mutuataria, avendo ella assunto la veste di semplice terza datrice di ipoteca e che solo per un mero errore materiale nella stesura del contratto è stata qualificata come parte
1 mutuataria;
precisava di avere avuto contezza di tale errore solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento;
di avere richiesto all'attuale soggetto attivo del mutuo fondiario (la e, per conoscenza, anche all'attuale esecutante, formale richiesta di Controparte_2 consegna di copia dell'intera documentazione inerente il contratto di mutuo posto a fondamento del presente procedimento esecutivo (ALL.5) (comprensiva della relativa domanda di concessione e conseguente delibera di accettazione), unitamente alla copia di tutta la documentazione inerente lo svincolo dal relativo "deposito cauzionale" (qualora avvenuto) delle somme oggetto del ridetto mutuo, e che tale richiesta è rimasta priva di riscontro. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione e contestualmente di ordinare alla controparte l'esibizione della documentazione già oggetto di formale richiesta a mezzo pec, del 15.1.2020; in subordine, la riduzione del pignoramento ex art 496 cpc - con immediata liberazione delle somme pignorate oltre il valore della quota posta a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo da cui trarrebbe origine il credito (asseritamente) vantato dalla esecutante, quantunque maggiorato dalle spese di recupero - avendo l'attuale società procedente attivato la presente procedura presso terzi parallelamente alla procedura esecutiva immobiliare n.56/16 Rg. Es. Imm. presso il Tribunale di Patti a soddisfazione dello stesso (asserito) credito vantato nella presente sede.
Si costituiva in fase sommaria la e, per essa, per Parte_1 Parte_1
(già contestando i motivi di opposizione per le ragioni rappresentate in CP_3 comparsa. Chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione e di tutte le domande proposte dall'opponente, con condanna della stessa alle spese della fase cautelare.
Con ordinanza del 14.07.2021 il GE riteneva, sia pure allo stato ed impregiudicata ogni diversa valutazione e decisione all'esito della successiva eventuale fase di merito a cognizione piena, sussistenti gravi ragioni per sospendere l'esecuzione e ciò non tanto alla luce dei due motivi di opposizione spiegati, quanto piuttosto per l'apparente inidoneità del titolo azionato a fungere da valido titolo esecutivo, per le ragioni ivi indicate, ed assegnava alle parti i termini per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
Il GE, in particolare, rilevava che il titolo azionato era un mutuo fondiario “condizionato”, perché l'intera somma mutuata risultava trattenuta in “deposito cauzionale” infruttifero presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'espletamento degli obblighi posti a carico del mutuatario in occasione della stipula del finanziamento e considerato che, secondo autorevole giurisprudenza, in tali casi mancherebbe il verificarsi della traditio delle somme, formalmente erogate ma ancora giacenti presso la banca e sottratte alla diponibilità del mutuatario (e, comunque, prova liquida della eventuale successiva traditio), il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva appariva carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Con atto di citazione, depositato il 12.10.2021, la e per Parte_1 essa (nuova denominazione assunta da , introduceva la Parte_1 CP_3
2 fase di merito del giudizio di opposizione, contestando la pronuncia del giudice dell'esecuzione emessa, a suo dire, ultra petita e in violazione del principio del contraddittorio e comunque non condivisibile: asseriva che la parte aveva prima ottenuto la disponibilità delle somme e ne aveva rilasciato quietanza e che la costituzione di un deposito cauzionale non fosse incompatibile con la traditio; che la mancanza della formula esecutiva costituiva un “banalissimo errore materiale” nella realizzazione e deposito della copia depositata e che l'atto di mutuo era munito della formula esecutiva come era possibile evincere dalla copia che sarebbe stata depositata al momento della iscrizione a ruolo della causa. Quanto ai motivi di opposizione proposti dalla controparte (difetto di legittimazione attiva della procedente e assenza della qualità di mutuataria della parte esecutata) li contestava recisamente. Chiedeva quindi il rigetto della sospensione e della proposta opposizione e di tutte le domande spiegate dalla controparte.
Con comparsa dell'8 gennaio 2022 si costituiva la NO replicando alle CP_1 eccezioni di controparte e insistendo nei propri motivi di opposizione già formulati dalla esecutata nel procedimento n.416/2019 R.G. Es. Mob.
Assegnati i termini ex art 183 comma 6 cpc e depositate dalle parti le rispettive memorie, il giudice, ritenendo inammissibile l'interrogatorio e la prova per testi articolati dalla convenuta opponente, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato, quanto alle censure mosse dalla
[...]
e per essa ai rilievi effettuati dal GE in fase Parte_1 Parte_1 sommaria, che nessuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa si verifica allorquando il giudice solleva una questione d'ufficio come quella in esame, peraltro nell'ambito della fase sommaria di una proposta opposizione, che si caratterizza per l'urgenza e la celerità e si conclude con un provvedimento provvisorio, non vincolante per il giudice che dovrà decidere la fase di merito. Tale fase di merito si svolgerà nel pieno contraddittorio delle parti, in cui tutte le questioni, anche quelle sollevate d'ufficio, ben potranno essere sciorinate approfonditamente, come difatti accaduto nel caso in esame. Va peraltro evidenziato, quanto al rilievo censurato, che è precipuo compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio che la procedura sottoposta al suo esame sia stata incoata in forza di un titolo valido ed efficace e che tale validità ed efficacia esso conservi lungo tutto il corso del procedimento, a prescindere dal rilievo o meno della parte. Nel caso in esame, il titolo azionato era carente ab origine di un elemento essenziale, circostanza per nulla banale. Ai sensi dell'art 475 cpc, nella formulazione vigente all'epoca della instaurazione del procedimento esecutivo, “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti dal Notaio o da altro pubblico Ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva. E nel caso in esame il titolo depositato non era munito di formula esecutiva e, come tale, era inidoneo a essere
3 azionato in executivis. In tali casi non serve provocare alcun contraddittorio, occorre solo rilevarne la carenza e procedere di conseguenza.
Nel caso di specie, stante la proposta opposizione, sia pure per ragioni diverse, il giudice ha correttamente rilevato, come era suo dovere fare, l'assenza della formula esecutiva nella copia depositata in atti (che avrebbe peraltro dovuto essere conforme all'originale ex art 543 comma 4 cpc), e a fronte di ciò non poteva che sospendere il corso dell'esecuzione. Le parti hanno poi avuto modo di argomentare ampiamente nella fase di merito dell'opposizione, sicché nessun pregiudizio esse hanno subito, atteso che l'unica decisione definitiva è quella che definirà il merito del giudizio.
Altrettanto è da dirsi con riferimento alla rilevata, apparente, natura condizionata del titolo e all'assenza di prova della traditio.
La società opposta nei propri atti ha evidenziato invece che nel caso di specie non si ha un mutuo condizionato e che ciò emerge chiaro dall'art. 1 dell'atto di mutuo ove si legge che:
“La parte mutuante, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo – ex art. 38 del
T.U., alla parte finanziata che accetta, la somma di euro duecentomila (Euro 200.000,00), in anni quindici (15) all'interesse annuo determinato ai sensi del successivo art.
4. La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia CP_4 quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo. Conseguentemente, non c'era e non c'è proprio spazio per ritenere che la erogazione sia stata differita a un momento successivo o che il mutuo fosse condizionato. La costituzione di un deposito cauzionale, poi, non inficia quanto fin qui osservato e, anzi, lo conferma in quanto la parte mutuataria ha potuto costituire il deposito cauzionale proprio perché aveva già la disponibilità delle somme erogate.
I rilevi di parte opposta appaiono fondati e quivi si condividono.
Riguardo invece ai motivi di opposizione proposti dalla NO , essi non CP_1 appaiono fondati.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione, la documentazione prodotta dalla parte appare idonea, ad avviso di questo giudice, a dimostrare la titolarità del credito nei vari passaggi riepilogati dalla parte nella memoria conclusiva e che quivi si riportano, sebbene non sia possibile individuare il rapporto specifico con i nominativi dei soggetti per cui è causa:
• la cessione da Banco di Sicilia S.p.A. a Aspra Finance S.p.A., come da avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 15.11.2008 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 1 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B1), nonché come da estratto notarile debitamente munito di apostille (come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1961) del contratto di cessione da Banco di Sicilia ad Aspra Finance S.p.A. (cfr. memoria
4 ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
• la fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.A. in Controparte_5
come da atto in Notar del 14.12.2010, rep. 68029 (allegato alla memoria
[...] Per_2 difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 2 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B2);
• la cessione da a come da Controparte_5 Parte_3 avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 25.11.2014 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 3 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B3), nonché come da estratto del contratto di cessione da ad Controparte_5 Parte_3 firmato digitalmente (cfr. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
[...]
• la cessione da a come da avviso sulla Parte_3 Parte_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 8.8.2017 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 4 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B4), nonché come da dichiarazione relativa alla cessione da a Parte_3 Parte_1 corredata di procura da a nonché, per un pronto Parte_3 Controparte_5 riscontro, da 30.1.1967 (con la pubblicazione della L. 1253 del 20.12.1966) e Per_3 dall'elenco dei Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja.
Quanto, infine, alla eccepita carenza nella persona della sig.ra della Controparte_1 qualità di parte mutuataria che avrebbe in realtà assunto la sola veste di terza datrice di ipoteca senza assumere alcuna obbligazione personale in ordine al rimborso delle somme mutuate, tale circostanza avrebbe dovuto essere rettificata dinanzi al Notaio e certo non in questa sede. Come è noto, il mutuo fondiario stipulato dal Notaio è atto pubblico assistito da fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui eventuali accertamenti sulla reale volontà delle parti che hanno partecipato alla stipula di quell'atto, confliggenti rispetto a quanto risultante dall'atto pubblico medesimo, non possono essere effettuati nell'ambito di un procedimento di opposizione a una procedura esecutiva azionata in forza di quel titolo e che non può sicuramente modificato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Adriana Lionti, definitivamente pronunciando
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. condanna, per l'effetto, l'opponente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.220,00 ex DM 147/2022 (valori minimi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti 5.07.2025 Il Giudice (dott.ssa Adriana Lionti)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del GOP dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 1434/2021 promossa da
(P. IVA o CF n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Patti via XX Settembre 34 (studio Avv. Galati), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_2
(c.f. ) per procura in atti,
[...] C.F._1
Attrice/parte opposta
CONTRO
(c.f. o p.Iva ), nata a [...] il 3 Controparte_1 C.F._2 marzo 1971, elettivamente domiciliata in Nicosia (EN), Vicolo III Pozzi Fiera n.1 presso lo studio dell'avv. CONSENTINO MARIO (c.f. che la rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti
Convenuta- parte opponente
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art 615 comma 2 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 5 febbraio e come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 615 comma 2 cpc la NO proponeva opposizione Controparte_1 avverso la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi promossa ai suoi danni dalla e per essa in forza di contratto di mutuo fondiario del 9 Parte_1 Parte_1 marzo 2006 a rogito del Notaio di Barcellona P.G. e per un importo Persona_1 complessivo precettato pari ad € 258.080,18 oltre ulteriori interessi di mora fino al soddisfo, nella misura convenzionalmente stabilita nel contratto di mutuo e, comunque, nei limiti stabiliti dalla legge.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società esecutante che aveva solo genericamente rappresentato una serie di cessioni di credito, senza fornire prova della effettività, validità e correttezza di ognuna delle cessioni poste a fondamento della propria azione e dall'opponente contestate. Eccepiva altresì il difetto della propria qualità di mutuataria, avendo ella assunto la veste di semplice terza datrice di ipoteca e che solo per un mero errore materiale nella stesura del contratto è stata qualificata come parte
1 mutuataria;
precisava di avere avuto contezza di tale errore solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento;
di avere richiesto all'attuale soggetto attivo del mutuo fondiario (la e, per conoscenza, anche all'attuale esecutante, formale richiesta di Controparte_2 consegna di copia dell'intera documentazione inerente il contratto di mutuo posto a fondamento del presente procedimento esecutivo (ALL.5) (comprensiva della relativa domanda di concessione e conseguente delibera di accettazione), unitamente alla copia di tutta la documentazione inerente lo svincolo dal relativo "deposito cauzionale" (qualora avvenuto) delle somme oggetto del ridetto mutuo, e che tale richiesta è rimasta priva di riscontro. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione e contestualmente di ordinare alla controparte l'esibizione della documentazione già oggetto di formale richiesta a mezzo pec, del 15.1.2020; in subordine, la riduzione del pignoramento ex art 496 cpc - con immediata liberazione delle somme pignorate oltre il valore della quota posta a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo da cui trarrebbe origine il credito (asseritamente) vantato dalla esecutante, quantunque maggiorato dalle spese di recupero - avendo l'attuale società procedente attivato la presente procedura presso terzi parallelamente alla procedura esecutiva immobiliare n.56/16 Rg. Es. Imm. presso il Tribunale di Patti a soddisfazione dello stesso (asserito) credito vantato nella presente sede.
Si costituiva in fase sommaria la e, per essa, per Parte_1 Parte_1
(già contestando i motivi di opposizione per le ragioni rappresentate in CP_3 comparsa. Chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione e di tutte le domande proposte dall'opponente, con condanna della stessa alle spese della fase cautelare.
Con ordinanza del 14.07.2021 il GE riteneva, sia pure allo stato ed impregiudicata ogni diversa valutazione e decisione all'esito della successiva eventuale fase di merito a cognizione piena, sussistenti gravi ragioni per sospendere l'esecuzione e ciò non tanto alla luce dei due motivi di opposizione spiegati, quanto piuttosto per l'apparente inidoneità del titolo azionato a fungere da valido titolo esecutivo, per le ragioni ivi indicate, ed assegnava alle parti i termini per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
Il GE, in particolare, rilevava che il titolo azionato era un mutuo fondiario “condizionato”, perché l'intera somma mutuata risultava trattenuta in “deposito cauzionale” infruttifero presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'espletamento degli obblighi posti a carico del mutuatario in occasione della stipula del finanziamento e considerato che, secondo autorevole giurisprudenza, in tali casi mancherebbe il verificarsi della traditio delle somme, formalmente erogate ma ancora giacenti presso la banca e sottratte alla diponibilità del mutuatario (e, comunque, prova liquida della eventuale successiva traditio), il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva appariva carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Con atto di citazione, depositato il 12.10.2021, la e per Parte_1 essa (nuova denominazione assunta da , introduceva la Parte_1 CP_3
2 fase di merito del giudizio di opposizione, contestando la pronuncia del giudice dell'esecuzione emessa, a suo dire, ultra petita e in violazione del principio del contraddittorio e comunque non condivisibile: asseriva che la parte aveva prima ottenuto la disponibilità delle somme e ne aveva rilasciato quietanza e che la costituzione di un deposito cauzionale non fosse incompatibile con la traditio; che la mancanza della formula esecutiva costituiva un “banalissimo errore materiale” nella realizzazione e deposito della copia depositata e che l'atto di mutuo era munito della formula esecutiva come era possibile evincere dalla copia che sarebbe stata depositata al momento della iscrizione a ruolo della causa. Quanto ai motivi di opposizione proposti dalla controparte (difetto di legittimazione attiva della procedente e assenza della qualità di mutuataria della parte esecutata) li contestava recisamente. Chiedeva quindi il rigetto della sospensione e della proposta opposizione e di tutte le domande spiegate dalla controparte.
Con comparsa dell'8 gennaio 2022 si costituiva la NO replicando alle CP_1 eccezioni di controparte e insistendo nei propri motivi di opposizione già formulati dalla esecutata nel procedimento n.416/2019 R.G. Es. Mob.
Assegnati i termini ex art 183 comma 6 cpc e depositate dalle parti le rispettive memorie, il giudice, ritenendo inammissibile l'interrogatorio e la prova per testi articolati dalla convenuta opponente, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato, quanto alle censure mosse dalla
[...]
e per essa ai rilievi effettuati dal GE in fase Parte_1 Parte_1 sommaria, che nessuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa si verifica allorquando il giudice solleva una questione d'ufficio come quella in esame, peraltro nell'ambito della fase sommaria di una proposta opposizione, che si caratterizza per l'urgenza e la celerità e si conclude con un provvedimento provvisorio, non vincolante per il giudice che dovrà decidere la fase di merito. Tale fase di merito si svolgerà nel pieno contraddittorio delle parti, in cui tutte le questioni, anche quelle sollevate d'ufficio, ben potranno essere sciorinate approfonditamente, come difatti accaduto nel caso in esame. Va peraltro evidenziato, quanto al rilievo censurato, che è precipuo compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio che la procedura sottoposta al suo esame sia stata incoata in forza di un titolo valido ed efficace e che tale validità ed efficacia esso conservi lungo tutto il corso del procedimento, a prescindere dal rilievo o meno della parte. Nel caso in esame, il titolo azionato era carente ab origine di un elemento essenziale, circostanza per nulla banale. Ai sensi dell'art 475 cpc, nella formulazione vigente all'epoca della instaurazione del procedimento esecutivo, “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti dal Notaio o da altro pubblico Ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva. E nel caso in esame il titolo depositato non era munito di formula esecutiva e, come tale, era inidoneo a essere
3 azionato in executivis. In tali casi non serve provocare alcun contraddittorio, occorre solo rilevarne la carenza e procedere di conseguenza.
Nel caso di specie, stante la proposta opposizione, sia pure per ragioni diverse, il giudice ha correttamente rilevato, come era suo dovere fare, l'assenza della formula esecutiva nella copia depositata in atti (che avrebbe peraltro dovuto essere conforme all'originale ex art 543 comma 4 cpc), e a fronte di ciò non poteva che sospendere il corso dell'esecuzione. Le parti hanno poi avuto modo di argomentare ampiamente nella fase di merito dell'opposizione, sicché nessun pregiudizio esse hanno subito, atteso che l'unica decisione definitiva è quella che definirà il merito del giudizio.
Altrettanto è da dirsi con riferimento alla rilevata, apparente, natura condizionata del titolo e all'assenza di prova della traditio.
La società opposta nei propri atti ha evidenziato invece che nel caso di specie non si ha un mutuo condizionato e che ciò emerge chiaro dall'art. 1 dell'atto di mutuo ove si legge che:
“La parte mutuante, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo – ex art. 38 del
T.U., alla parte finanziata che accetta, la somma di euro duecentomila (Euro 200.000,00), in anni quindici (15) all'interesse annuo determinato ai sensi del successivo art.
4. La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia CP_4 quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo. Conseguentemente, non c'era e non c'è proprio spazio per ritenere che la erogazione sia stata differita a un momento successivo o che il mutuo fosse condizionato. La costituzione di un deposito cauzionale, poi, non inficia quanto fin qui osservato e, anzi, lo conferma in quanto la parte mutuataria ha potuto costituire il deposito cauzionale proprio perché aveva già la disponibilità delle somme erogate.
I rilevi di parte opposta appaiono fondati e quivi si condividono.
Riguardo invece ai motivi di opposizione proposti dalla NO , essi non CP_1 appaiono fondati.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione, la documentazione prodotta dalla parte appare idonea, ad avviso di questo giudice, a dimostrare la titolarità del credito nei vari passaggi riepilogati dalla parte nella memoria conclusiva e che quivi si riportano, sebbene non sia possibile individuare il rapporto specifico con i nominativi dei soggetti per cui è causa:
• la cessione da Banco di Sicilia S.p.A. a Aspra Finance S.p.A., come da avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 15.11.2008 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 1 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B1), nonché come da estratto notarile debitamente munito di apostille (come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1961) del contratto di cessione da Banco di Sicilia ad Aspra Finance S.p.A. (cfr. memoria
4 ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
• la fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.A. in Controparte_5
come da atto in Notar del 14.12.2010, rep. 68029 (allegato alla memoria
[...] Per_2 difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 2 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B2);
• la cessione da a come da Controparte_5 Parte_3 avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 25.11.2014 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 3 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B3), nonché come da estratto del contratto di cessione da ad Controparte_5 Parte_3 firmato digitalmente (cfr. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.);
[...]
• la cessione da a come da avviso sulla Parte_3 Parte_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 8.8.2017 (allegato alla memoria difensiva depositata in seno alla procedura esecutiva presso terzi come doc. 4 e poi nuovamente all'atto introduttivo del presente giudizio come doc. B4), nonché come da dichiarazione relativa alla cessione da a Parte_3 Parte_1 corredata di procura da a nonché, per un pronto Parte_3 Controparte_5 riscontro, da 30.1.1967 (con la pubblicazione della L. 1253 del 20.12.1966) e Per_3 dall'elenco dei Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja.
Quanto, infine, alla eccepita carenza nella persona della sig.ra della Controparte_1 qualità di parte mutuataria che avrebbe in realtà assunto la sola veste di terza datrice di ipoteca senza assumere alcuna obbligazione personale in ordine al rimborso delle somme mutuate, tale circostanza avrebbe dovuto essere rettificata dinanzi al Notaio e certo non in questa sede. Come è noto, il mutuo fondiario stipulato dal Notaio è atto pubblico assistito da fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui eventuali accertamenti sulla reale volontà delle parti che hanno partecipato alla stipula di quell'atto, confliggenti rispetto a quanto risultante dall'atto pubblico medesimo, non possono essere effettuati nell'ambito di un procedimento di opposizione a una procedura esecutiva azionata in forza di quel titolo e che non può sicuramente modificato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Adriana Lionti, definitivamente pronunciando
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. condanna, per l'effetto, l'opponente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.220,00 ex DM 147/2022 (valori minimi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti 5.07.2025 Il Giudice (dott.ssa Adriana Lionti)
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