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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8719 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Sicilia n. 18, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via V. Emanuele n. 501, presso lo studio dell'avv.
Giusi Anna Bruno, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio,
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 19.09.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, datato 06.05.2024, e della precedente CP_ comunicazione avente ad oggetto piano rateale di recupero del 02.10.2023, con cui l gli comunicava che per il periodo dall'1.01.2007 al 31.12.2007, per l'anno 2006, sarebbero stati pagati € 7.228,85, non dovuti, sulla prestazione di disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi.
1 Il ricorrente eccepiva la prescrizione decennale e chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti CP conclusioni “- in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito , formulata nel presente ricorso, ritenere e dichiarare non sussistere alcun indebito per l'anno 2006 e comunque, in ogni ipotesi, CP_ dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme avanzata dall' con le comunicazione di cui sopra per le somme corrisposte a qualsiasi titolo al ricorrente nell'anno 2006 a titolo di
d.s. stante il decorso di oltre 10 anni dalla sua erogazione e l'assenza valido atto interruttivo della prescrizione, dichiarando illegittima la compensazione;
-in subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare che nessuna CP_ somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' per tale annualità, non sussistendo alcun indebito ed essendo, CP_ in ogni ipotesi, ogni credito dell' , appunto per tali anni, prescritto, dichiarando illegittima la compensazione;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. CP_ Integrato il contradditorio, si costituiva tempestivamente l , il quale contestava il intercorso del termine di prescrizione decennale, essendo stato interrotto con la notifica della comunicazione, datata 06.05.2015, e dalle trattenute su pensione, ciascuna di € 50,00, nelle rate 12/2021, 01/2022, 02/2022, sicché l'indebito originario che ammontava ad € 7.378,85 attualmente era diminuito ad € 7.228,85. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 27.01.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Con provvedimento datato 20.01.2015 l comunicava al ricorrente che per il periodo dall'1.01.2006 al
31.12.2006, sarebbero stati pagati € 7.378,85, non dovuti, sulla prestazione di disoccupazione agricola;
che con successiva nota del 02.10.2023 gli veniva comunicato il piano rateale di recupero, con l'invio dei bollettini da pagare ed infine gli veniva comunicato il sollecito di pagamento datato 06.05.2024.
Il ricorrente, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento del 06.05.2024 e la nota del 02.10.2023 eccependo la prescrizione, asserendo il decorso del termine decennale. CP_ L' , nel costituirsi, produceva prova della contestazione dell'indebito con la comunicazione datata
20.01.2015, spedita con raccomandata a/r n. 61348370809-2 e pervenuta all'indirizzo del destinatario e
2 ricevuta il 05.02.2015, nonché di aver eseguito trattenute su pensione, ciascuna di € 50,00, nelle rate 12/2021,
01/2022, 02/2022, contestando l'intervenuta prescrizione.
Nel caso di specie, si tratta di somme corrisposte, secondo la prospettazione dell'Ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione, ritenute non dovute, configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il presunto pagamento indebito, nel caso di specie e secondo l'ordinario iter amministrativo applicabile, nell'anno 2007.
Orbene, va rilevato che il provvedimento oggi impugnato è stato notificato al ricorrente, oltre dieci anni dopo rispetto al periodo di riferimento della disoccupazione agricola (2006), tuttavia tale termine di prescrizione risulta interrotto – contrariamente a quanto asserito – dalla notifica in data 05.02.2015 del precedente provvedimento del 20.01.2015, di contestazione dell'indebito e contestuale richiesta di pagamento delle predette somme;
infatti nella predetta missiva si legge “In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 07/03/2015” CP_ Il tenore di tale comunicazione può considerarsi atto interruttivo, poiché con la predetta comunicazione, l non si limita a comunicare all'odierno ricorrente l'indebito, ma anche a richiedere la restituzione della prestazione erogata per tale anno. Quindi, la nota in questione è valsa a mettere in mora il ricorrente, in quanto gli è stato specificatamente richiesto il pagamento delle somme indebite.
Ciò, secondo quanto previsto dall'articolo 2943 c.c., costituisce una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare i diritti di credito descritti nella individuazione dell'indebito, con l'espresso invito rivolto al debitore al pagamento delle somme ritenute dovute.
Sul punto va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità “in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. … un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”, (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14.06.2018).
Per cui, la comunicazione datata 02.10.2023 ed il sollecito del 06.05.2024 (costituenti espressamente atti di messa in ora), con le quali è stato ulteriormente richiesto il pagamento al ricorrente della somma di cui si controverte, sono intervenuti quando il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, stante la nota di contestazione del 20.01.2015.
Pertanto, deve dichiararsi non prescritto il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e trovano liquidazione, come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.09.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso, stante che il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione non è coperto da prescrizione.
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8719 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Sicilia n. 18, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via V. Emanuele n. 501, presso lo studio dell'avv.
Giusi Anna Bruno, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio,
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 19.09.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, datato 06.05.2024, e della precedente CP_ comunicazione avente ad oggetto piano rateale di recupero del 02.10.2023, con cui l gli comunicava che per il periodo dall'1.01.2007 al 31.12.2007, per l'anno 2006, sarebbero stati pagati € 7.228,85, non dovuti, sulla prestazione di disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi.
1 Il ricorrente eccepiva la prescrizione decennale e chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti CP conclusioni “- in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito , formulata nel presente ricorso, ritenere e dichiarare non sussistere alcun indebito per l'anno 2006 e comunque, in ogni ipotesi, CP_ dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme avanzata dall' con le comunicazione di cui sopra per le somme corrisposte a qualsiasi titolo al ricorrente nell'anno 2006 a titolo di
d.s. stante il decorso di oltre 10 anni dalla sua erogazione e l'assenza valido atto interruttivo della prescrizione, dichiarando illegittima la compensazione;
-in subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare che nessuna CP_ somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' per tale annualità, non sussistendo alcun indebito ed essendo, CP_ in ogni ipotesi, ogni credito dell' , appunto per tali anni, prescritto, dichiarando illegittima la compensazione;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. CP_ Integrato il contradditorio, si costituiva tempestivamente l , il quale contestava il intercorso del termine di prescrizione decennale, essendo stato interrotto con la notifica della comunicazione, datata 06.05.2015, e dalle trattenute su pensione, ciascuna di € 50,00, nelle rate 12/2021, 01/2022, 02/2022, sicché l'indebito originario che ammontava ad € 7.378,85 attualmente era diminuito ad € 7.228,85. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 27.01.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Con provvedimento datato 20.01.2015 l comunicava al ricorrente che per il periodo dall'1.01.2006 al
31.12.2006, sarebbero stati pagati € 7.378,85, non dovuti, sulla prestazione di disoccupazione agricola;
che con successiva nota del 02.10.2023 gli veniva comunicato il piano rateale di recupero, con l'invio dei bollettini da pagare ed infine gli veniva comunicato il sollecito di pagamento datato 06.05.2024.
Il ricorrente, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento del 06.05.2024 e la nota del 02.10.2023 eccependo la prescrizione, asserendo il decorso del termine decennale. CP_ L' , nel costituirsi, produceva prova della contestazione dell'indebito con la comunicazione datata
20.01.2015, spedita con raccomandata a/r n. 61348370809-2 e pervenuta all'indirizzo del destinatario e
2 ricevuta il 05.02.2015, nonché di aver eseguito trattenute su pensione, ciascuna di € 50,00, nelle rate 12/2021,
01/2022, 02/2022, contestando l'intervenuta prescrizione.
Nel caso di specie, si tratta di somme corrisposte, secondo la prospettazione dell'Ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione, ritenute non dovute, configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il presunto pagamento indebito, nel caso di specie e secondo l'ordinario iter amministrativo applicabile, nell'anno 2007.
Orbene, va rilevato che il provvedimento oggi impugnato è stato notificato al ricorrente, oltre dieci anni dopo rispetto al periodo di riferimento della disoccupazione agricola (2006), tuttavia tale termine di prescrizione risulta interrotto – contrariamente a quanto asserito – dalla notifica in data 05.02.2015 del precedente provvedimento del 20.01.2015, di contestazione dell'indebito e contestuale richiesta di pagamento delle predette somme;
infatti nella predetta missiva si legge “In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 07/03/2015” CP_ Il tenore di tale comunicazione può considerarsi atto interruttivo, poiché con la predetta comunicazione, l non si limita a comunicare all'odierno ricorrente l'indebito, ma anche a richiedere la restituzione della prestazione erogata per tale anno. Quindi, la nota in questione è valsa a mettere in mora il ricorrente, in quanto gli è stato specificatamente richiesto il pagamento delle somme indebite.
Ciò, secondo quanto previsto dall'articolo 2943 c.c., costituisce una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare i diritti di credito descritti nella individuazione dell'indebito, con l'espresso invito rivolto al debitore al pagamento delle somme ritenute dovute.
Sul punto va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità “in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. … un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”, (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14.06.2018).
Per cui, la comunicazione datata 02.10.2023 ed il sollecito del 06.05.2024 (costituenti espressamente atti di messa in ora), con le quali è stato ulteriormente richiesto il pagamento al ricorrente della somma di cui si controverte, sono intervenuti quando il termine prescrizionale decennale non era ancora spirato, stante la nota di contestazione del 20.01.2015.
Pertanto, deve dichiararsi non prescritto il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e trovano liquidazione, come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.09.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso, stante che il credito portato dal provvedimento oggetto di impugnazione non è coperto da prescrizione.
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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